In ogni procedimento amministrativo la FINMA adotta le misure che, in base al principio di proporzionalità, reputa più idonee per applicare le disposizioni di legge in materia di vigilanza. La gamma dei provvedimenti va dall’ammonimento (decisione di accertamento, art. 32 LFINMA) a disposizioni specifiche per il ripristino della situazione conforme alle norme (art. 31 LFINMA), dalla facoltà di vietare l’esercizio della professione (art. 33 LFINMA) o l’attività di commerciante di valori mobiliari (art. 35a LBVM) nei confronti di persone fisiche fino alla revoca dell’autorizzazione (art. 37 LFINMA). A seconda delle leggi sui mercati finanziari la revoca dell’autorizzazione porta alla liquidazione (ad es. art. 23quinquies LBCR) e, nel caso di indebitamento eccessivo, all’avvio della procedura fallimentare (ad es. art. 37 LFINMA in collegamento con gli artt. 25 e segg. LBCR). La FINMA può altresì esigere la confisca dell’utile realizzato o della perdita evitata violando le disposizioni legali in materia di vigilanza (art. 35 LFINMA) e ordinare la pubblicazione di una decisione passata in giudicato in materia di vigilanza (art. 34 LFINMA).
In caso di pericolo imminente la FINMA emana i provvedimenti cautelari necessari (art. 31 LFINMA, artt. 25 e segg. LBCR). In particolare può designare un
incaricato dell'inchiesta (art. 36 LFINMA).