L’enforcement dei mercati finanziari da parte della FINMA avviene di norma in tre fasi: in primo luogo vengono svolte le indagini preliminari, a cui fa seguito (seconda fase) il procedimento amministrativo vero e proprio; quando una decisione cresce in giudicato, si passa all’attuazione delle disposizioni della FINMA (terza fase).
- Nel corso delle indagini preliminari la FINMA cerca di verificare se esiste motivo di ritenere che vi sia stata una violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza da parte di istituti o persone fisiche sottoposti a vigilanza, tale da giustificare accertamenti dettagliati della fattispecie, eventualmente onerosi, nel quadro di una procedura amministrativa.
- Se gli indizi di una violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza sono sufficientemente fondati e se la situazione conforme alle norme non può essere ripristinata in altro modo, la FINMA apre un’inchiesta, il cosiddetto procedimento amministrativo. Di solito la FINMA informa le parti per iscritto (art. 30 LFINMA), dopodiché passa ad accertare la fattispecie. Essa può pure interrogare le parti ed eventuali testimoni. Ove opportuno, in questa fase la FINMA può anche adottare provvedimenti cautelari, ad esempio designare un incaricato dell’inchiesta (art. 36 LFINMA). Dopo aver definito i fatti rilevanti, la FINMA invita le parti ad una presa di posizione. Una volta conclusa la verifica delle allegazioni delle parti, il gruppo di enforcement competente sottopone il caso al comitato di enforcement della direzione o del consiglio di amministrazione per la decisione. Se in seguito alla decisione emessa dalla FINMA viene presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale, il responsabile della procedura si occupa di seguire il ricorso fino alla crescita in giudicato della sentenza del Tribunale amministrativo federale o del Tribunale federale.
- Se un procedimento si conclude con una decisione cresciuta in giudicato, occorre provvedere alla sua applicazione. A seconda del contenuto della decisione, la responsabilità in merito rimane presso il gruppo di enforcement oppure viene trasferita ai settori competenti per l’attività di vigilanza corrente. Una modalità particolare di attuazione consiste nell’avvio di procedure fallimentari di soggetti autorizzati ai sensi della legge sulle banche e della legge sulle borse (procedura di insolvenza). Le procedure fallimentari vengono anch’esse gestite sotto forma di procedimento amministrativo.