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Vigilanza riassicurazioni

I riassicuratori svolgono da tempo un ruolo decisivo nella gestione delle conseguenze finanziarie di grandi sinistri che gli assicuratori diretti non sarebbero in grado di affrontare da soli. L'attività riassicurativa ha un carattere prettamente internazionale. Con circa 70 società sottoposte a vigilanza la Svizzera è un'ubicazione importante per i riassicuratori, come testimoniano l'attuale volume di premi di oltre 30 miliardi di franchi e il fatto che uno dei principali riassicuratori a livello mondiale ha la propria sede nella Confederazione elvetica. Sebbene la Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) imponga ai riassicuratori l'osservanza delle disposizioni ispirate alla nuova filosofia di vigilanza cui sono soggetti anche gli assicuratori diretti, essa tiene tuttavia conto anche delle peculiarità del settore riassicurativo.

L'importanza delle riassicurazioni

Alla fine del 2008 circa 70 istituti di riassicurazione in Svizzera erano sottoposti alla vigilanza della FINMA; di questi, 28 erano riassicuratori professionali, mentre i rimanenti erano riassicuratori captive. Per rendersi conto dell'importanza del settore basta dare uno sguardo alle cifre: i premi lordi annui superano attualmente i 30 miliardi di franchi e il capitale proprio, che dal 1997 cresce in media del 14% all'anno, rappresenta oltre il 40% del capitale proprio di tutte le società di assicurazione vigilate dalla FINMA.

Visto il carattere internazionale delle riassicurazioni non si può parlare di un mercato riassicurativo elvetico. Tale settore ha sempre rappresentato una percentuale relativamente esigua dell'attività globale e da tempo molti riassicuratori hanno adottato un orientamento spiccatamente internazionale. La Confederazione elvetica è così diventata un'importante ubicazione per le società di riassicurazione.

L'attività di vigilanza nel settore delle riassicurazioni

L'attività dei riassicuratori si distingue da quella degli assicuratori diretti. La differenza più importante è che i clienti dei riassicuratori sono esclusivamente persone giuridiche. La Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), cui sono soggetti anche i riassicuratori, tiene conto di questa differenza. Nella vecchia LSA la distinzione era ancora più marcata dato che le disposizioni applicabili agli assicuratori diretti si differenziavano in parte notevolmente da quelle applicate ai riassicuratori. La nuova LSA, invece, impone ai riassicuratori l'osservanza delle disposizioni ispirate alla nuova filosofia di vigilanza cui sono soggetti anche gli assicuratori diretti.

Anche la nuova versione della LSA, tuttavia, opera alcune distinzioni: le disposizioni relative al patrimonio vincolato, ad esempio, non valgono per i riassicuratori. Essi sono sostanzialmente liberi di investire il loro patrimonio come ritengono opportuno purché si attengano ai principi generali. Per quanto riguarda il Test svizzero di solvibilità (Swiss Solvency Test, SST), tutti i riassicuratori devono sviluppare un modello interno basato sui principi dell'SST. I riassicuratori captive non sono tenuti a eseguire l'SST purché non presentino una struttura di rischio complessa. La solvibilità necessaria in base al rischio viene determinata tramite un modello fattoriale.

La vigilanza sui riassicuratori comprende attività ricorrenti come la verifica della rendicontazione finanziaria annuale e quella di transazioni delle imprese di riassicurazione. Tali verifiche, che si estendono per tutto il ciclo di vita di un'impresa, vanno dall'autorizzazione per l'esercizio dell'attività a tutte le possibili operazioni in fase di ampliamento o ristrutturazione di un'impresa come partecipazioni, finanziamenti, acquisizioni, fusioni, modifiche di organi, ecc. fino alla cessazione dell'attività, al piano di realizzazione e all'esonero dalla vigilanza. Uno strumento fondamentale è costituito dal piano d'esercizio, spesso influenzato da questo tipo di operazioni e le cui modifiche sottostanno all'obbligo di comunicazione o di approvazione da parte dell'autorità di vigilanza.