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Vigilanza assicurazioni vita

Con "assicurazione sulla vita" si intendono le assicurazioni che si basano sul carattere incerto della durata dell'esistenza umana. Dalla prospettiva del cliente l'assicurazione sulla vita funge da strumento di copertura contro i rischi finanziari e, quando viene utilizzata per la costituzione di capitale, rappresenta anche una modalità di risparmio che beneficia di agevolazioni fiscali. Le varianti più comuni dell'assicurazione sulla vita sono l'assicurazione di capitale, l'assicurazione di rendita e l'assicurazione per l'invalidità. Gli elementi portanti della vigilanza delle assicurazioni sulla vita sono: l'osservanza del diritto svizzero delle assicurazioni private, incluse le disposizioni legali relative alla trasparenza, la garanzia delle prestazioni agli assicurati e la tutela di questi ultimi dalle conseguenze di un’insolvenza, la loro protezione contro gli abusi, così come la garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali pattuiti.

L'attività di vigilanza nel ramo vita

L'attività di vigilanza in questo ramo assicurativo si prefigge sostanzialmente tre obiettivi:

  1. l'osservanza del diritto svizzero delle assicurazioni private da parte degli assicuratori del ramo vita, incluse le disposizioni legali relative alla trasparenza;
  2. la garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali pattuiti, la garanzia delle prestazioni agli assicurati e la tutela di questi ultimi dalle conseguenze di un’insolvenza;
  3. la protezione degli assicurati da condizioni contrattuali abusive e da svantaggi derivanti da una disparità di trattamento non motivabile né giuridicamente né dal punto di vista attuariale.

I compiti principali relativi alla vigilanza nel ramo vita corrispondono a quelli della sorveglianza delle assicurazioni private in generale, e comprendono:

  • il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di un'attività assicurativa
  • la verifica e l'approvazione dei piani operativi
  • la sorveglianza costante dell'attività assicurativa
  • la verifica dei rendiconti annuali
  • il controllo della solvibilità (Solvency I e Test svizzero di solvibilità SST) 
  • la verifica e la valutazione di tutti i rischi rilevanti
  • l'autorizzazione di fusioni, trasferimenti di portafogli ed esternalizzazione di funzioni
  • il controllo dei rapporti sul patrimonio vincolato
  • l'attuazione di misure di vigilanza per la tutela degli assicurati dalle conseguenze di abusi e dal rischio di insolvenza; 
  • la revoca dell'autorizzazione in caso di cessazione dell'attività assicurativa
  • la consulenza in fase di run-off ed esonero dalla vigilanza

Ad eccezione della previdenza professionale, le tariffe e le condizioni generali di assicurazione nel ramo vita non necessitano più dell'approvazione preliminare dell'autorità di vigilanza. Nonostante la soppressione di tale obbligo, l'autorità di vigilanza è autorizzata a effettuare controlli e ispezioni in loco a posteriori per garantire che le condizioni generali di assicurazione siano conformi alla legge e che le tariffe applicate non svantaggino gli assicurati, né pregiudichino la solvibilità della compagnia di assicurazione. Permane invece la verifica dell'adeguatezza dei valori di liquidazione in caso di rescissione anticipata dell'assicurazione sulla vita ai sensi dell’art. 91 LCA e dell'art. 127 OS.

Ai fini dell'assicurazione della previdenza professionale permane invece valido il cosiddetto obbligo preventivo di autorizzazione. Ciò significa che le tariffe e le condizioni generali di assicurazione in materia di previdenza professionale devono continuare a essere sottoposte all'autorità di vigilanza per approvazione, prima di essere offerte sul mercato. L'autorità di vigilanza verifica se le condizioni generali di assicurazione sono conformi alla legge e se i premi si situano in un ambito che, da un lato, tuteli gli assicurati da abusi, come pure da eccessivi margini di sicurezza e di utile e, dall'altro, garantisca la solvibilità dell'assicuratore.
Il controllo delle riserve tecniche e del patrimonio vincolato (art. 16 – 20 LSA e art. 54 – 67 e 70 – 95 OS) costituisce un ulteriore importante elemento della vigilanza delle assicurazioni sulla vita.