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Tipi di procedure

Enforcement nella vigilanza degli istituti
Nel caso di una procedimento amministrativo nei confronti di istituti o imprese autorizzate (o riconosciuti, registrati o abilitati) si indaga di norma se i requisiti per l’autorizzazione, le prescrizioni organizzative, gli obblighi di diligenza o altre norme giuridiche siano stati violati in modo tale da richiedere l’intervento della FINMA. Può essere oggetto della procedura anche la responsabilità individuale di organi, titolari e dipendenti di imprese sottoposte a vigilanza.

Assoggettamenti
La FINMA ha il compito di adottare provvedimenti nei confronti di imprese o persone che esercitano un'attività sottoposta ad autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari senza disporre dell’autorizzazione necessaria. In casi del genere, la FINMA può incaricare uno specialista indipendente (incaricato dell’inchiesta) di accertare una fattispecie rilevante ai fini delle disposizione legali in materia di vigilanza. Basandosi sui propri accertamenti o sugli accertamenti condotti dall’incaricato dell’inchiesta la FINMA adotta, ove possibile e necessario, misure che possono condurre alla liquidazione dell’impresa interessata. Nei casi in cui la FINMA non è in grado di eseguire le proprie indagini e di predisporre o imporre le misure necessarie, ad esempio perché una società gestisce le sue attività dall’estero o le persone coinvolte non sono rintracciabili, essa può inserire i nominativi delle società e delle persone interessate in una lista negativa.

Enforcement della vigilanza da parte di incaricati
La FINMA è responsabile dell’applicazione delle leggi sui mercati finanziari e delle loro rispettive disposizioni di applicazione e, a tale scopo, adotta le decisioni necessarie. Nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni di legge in materia di vigilanza la FINMA può designare degli incaricati conferendo loro un apposito mandato. In sostanza si tratta di una formula analoga a quella dell’incaricato dell’inchiesta di cui all’articolo 36 LFINMA o dell’assunzione della funzione di liquidatore o liquidatore fallimentare di un’impresa sottoposta a vigilanza.

Per essere in grado, in un caso concreto, di selezionare rapidamente un incaricato idoneo, la FINMA tiene un elenco, periodicamente aggiornato, di circa 50 candidati (esperti contabili, avvocati o altre persone con esperienza nel campo del diritto dei mercati finanziari, delle procedure di insolvenza e di liquidazione).
 
La FINMA invita costantemente tutte le persone e le società in possesso delle qualifiche necessarie per esercitare un’attività in veste di incaricati a presentare la propria candidatura (in francese) per l’assunzione di un mandato presso la FINMA. I dossier pervenuti vengono esaminati una-due volte l’anno.

Per una panoramica delle esperienze acquisite finora in relazione a questo strumento di vigilanza si rimanda al rapporto sugli incaricati CFB del 20 marzo 2008.

Procedure di insolvenza
La FINMA è responsabile sia dell’avvio sia dello svolgimento di procedure di risanamento e di fallimento di persone fisiche e giuridiche che esercitano un'attività bancaria sottoposta ad autorizzazione o che operano in qualità di commercianti di valori mobiliari. Nel caso di procedure di insolvenza di assicurazioni la FINMA ha inoltre un diritto di partecipazione di cui il giudice fallimentare ordinario deve obbligatoriamente tenere conto. Se la FINMA è competente per l’avvio di una procedura di fallimento o di risanamento, essa non funge soltanto da giudice fallimentare e autorità di vigilanza dei liquidatori fallimentari, dei comitati dei creditori e degli incaricati del risanamento che lei stessa ha insediato, ma assume in diversi ambiti anche i compiti di un’amministrazione straordinaria. In queste procedure i titolari di depositi presso banche e commercianti di valori mobiliari nonché gli assicurati in caso di insolvenza di un’impresa di assicurazione beneficiano di particolari misure di protezione (vedi anche protezione dei depositanti e patrimonio vincolato).

Come nel caso delle procedure fallimentari che ricadono nella sfera di competenza della FINMA, anche per le procedure di risanamento di banche e commercianti di valori mobiliari si tratta di un iter indipendente, basato sulle esigenze specifiche del settore finanziario. L’obiettivo di un risanamento è far sì che un istituto finanziario in difficoltà sia in grado di continuare la sua attività sottoposta ad autorizzazione o di garantire la prosecuzione di alcuni servizi. Una procedura di risanamento è invece esclusa quando un’autorizzazione è già stata revocata oppure quando, in presenza di un’attività non autorizzata, non è possibile concedere l’autorizzazione nemmeno a posteriori.

Watch list e lettera concernente la garanzia dell’esercizio di un’attività irreprensibile
Non tutte le irregolarità di cui la FINMA viene a conoscenza sono oggetto di accertamenti dettagliati. Il compito primario della FINMA è ripristinare la situazione conforme alle norme, ove necessario. A questo scopo, in caso di irregolarità sul piano della vigilanza, per l’accertamento delle responsabilità individuali ricorre a un procedimento amministrativo soltanto qualora sussista un motivo contingente; diversamente, la FINMA si limita a raccogliere le informazioni pervenute in merito a un eventuale comportamento illecito senza approfondirle né accertare la fattispecie nell’ambito di un procedimento amministrativo. Questa raccolta di dati è a tutti gli effetti una watch list: essa contiene i dati relativi a persone che operano, o hanno operato, nel settore finanziario e per le quali non è possibile escludere che assumano una funzione dirigenziale presso un istituto sottoposto alla vigilanza della FINMA. Se lo ritiene opportuno, la FINMA invia a queste persone una cosiddetta “lettera concernente la garanzia dell’esercizio di un’attività irreprensibile”. Per maggiori informazioni sulla lettera concernente la garanzia dell’esercizio di un’attività irreprensibile si rimanda alla raccolta di FAQ (solo in tedesco e francese).