L'attività del gruppo che si occupa della pubblicità delle partecipazioni e delle offerte pubbliche di acquisto delle società quotate in borsa non è incentrata sulla conservazione della liquidità e sulla solvibilità di un istituto, bensì sulla trasparenza dei mercati e dei rapporti di proprietà all'interno di aziende quotate in borsa, nonché sulla parità di trattamento tra gli azionisti e, in particolare, sulla tutela dei detentori di partecipazioni minoritarie.
La FINMA emana ovvero approva le
relative ordinanze e svolge la funzione di autorità di vigilanza nell'ambito della pubblicità delle partecipazioni e – insieme all'autorità istituita dal legislatore il 1° gennaio 1998, la Commissione delle Offerte Pubbliche d'Acquisto (
Commissione OPA) – delle offerte pubbliche d’acquisto delle società quotate in borsa.
Per quanto riguarda la pubblicità delle partecipazioni, la sorveglianza diretta dell'obbligo di comunicazione e pubblicazione spetta agli organi per la pubblicità delle borse, che emettono le raccomandazioni necessarie per le richieste di decisioni anticipate, eccezioni e agevolazioni. Inoltre, gli organi per la pubblicità delle borse sorvegliano l'osservanza di tali obblighi per conto della FINMA e attirano la sua attenzione su presunte infrazioni. Dal canto suo la FINMA conduce le indagini ed emette le decisioni necessarie in materia di pubblicità, emana provvedimenti e, se del caso, sporge denuncia presso il DFF. La FINMA può inoltre intentare presso il giudice civile competente un'azione legale volta alla sospensione del diritto di voto.
La Commissione OPA verifica invece caso per caso l'osservanza delle disposizioni relative alle offerte pubbliche di acquisto, emettendo nei confronti dei detentori di partecipazioni decisioni che, in sede di ricorso, possono essere sottoposte alla verifica della FINMA. In quanto seconda istanza la FINMA emette quindi le decisioni necessarie.