Chi è la FINMA > Attività > Mercati > Investimenti collettivi di capitale e distribuzione stampare

Investimenti collettivi di capitale e distribuzione

La Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (legge sugli investimenti collettivi, LICol) e l’Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol) sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007. Questi due testi di legge sono completati dall’Ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi di capitale (OICol-FINMA), entrata in vigore il 15 febbraio 2007, e da alcune circolari della FINMA. Inoltre, l’Autorità di vigilanza può riconoscere come standard minimi le disposizioni di autodisciplina delle organizzazioni di categoria.

Con l’entrata in vigore della LICol è stato possibile ripristinare l'eurocompatibilità della legge applicabile in questo ambito ed estenderne il campo di applicazione a forme di investimenti collettivi inerenti al diritto delle società (società di investimento a capitale variabile [SICAV], società di investimento a capitale fisso [SICAF] e società in accomandita per investimenti collettivi di capitale), raggiungendo così una generale liberalizzazione in materia. Infine, la tutela dell'investitore, che permane uno degli obiettivi costanti della legge (art. 1 LICol), è stata modulata in base alle esigenze di protezione degli investitori in virtù della differenziazione tra investitore “comune” e “qualificato”, mentre i diritti degli stessi sono stati rafforzati e la trasparenza è stata migliorata (Messaggio del Consiglio federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 settembre 2005).

L'art. 2 cpv. 2 LICol comprende un elenco non esaustivo degli investimenti collettivi di capitale non sottoposti alla legge. Inoltre, a patto che i requisiti previsti siano soddisfatti, sono altresì esclusi dal campo di applicazione della legge le società di investimento sotto forma di società anonime (art. 2 cpv. 3 LICol) se quotate in una borsa svizzera o se possono parteciparvi esclusivamente investitori qualificati, i portafogli collettivi interni di natura contrattuale istituiti dalle banche o dai commercianti di valori mobiliari (art. 4 LICol), come pure i prodotti strutturati (art. 5 LICol).

Conformemente all’art. 132 LICol, la FINMA rilascia le autorizzazioni e le approvazioni necessarie ai sensi di tale legge e sorveglia l'osservanza delle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari. La LICol e le due ordinanze regolano i requisiti per l’autorizzazione e l’approvazione, in particolare per quanto riguarda i principi d’investimento delle varie forme di investimento collettivo di capitale, e prevedono il contenuto minimo dei documenti soggetti ad approvazione.

La LICol opera una distinzione terminologica tra autorizzazione e approvazione: gli istituti necessitano di un’autorizzazione (art. 13 LICol), mentre i documenti degli investimenti collettivi di capitale sottostanno a un’approvazione (art. 15 LICol).

Chiunque gestisce o custodisce investimenti collettivi di capitale necessita dell’autorizzazione della FINMA. I seguenti istituti rientrano nella competenza della sezione Investimenti collettivi di capitale e distribuzione:

  • la direzione del fondo (art. 28 e segg. LICol);
  • la SICAV (art. 36 e segg. LICol);
  • la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 e segg. LICol);
  • la SICAF (art. 110 e segg. LICol);
  • la banca depositaria (art. 72 e segg. LICol);
  • il distributore (art. 19 LICol);
  • il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 123 e segg. LICol).

Per tutti gli istituti sopraccitati l’autorizzazione viene rilasciata a condizione che i requisiti, sia generali che specifici del singolo istituto, siano soddisfatti (art. 14 LICol).

I seguenti documenti per gli investimenti collettivi di capitale necessitano dell’approvazione della FINMA (art. 15 LICol):

  • il contratto di investimento collettivo del fondo d'investimento;
  • lo statuto e il regolamento di investimento della SICAV;
  • il contratto di società delle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
  • lo statuto e il regolamento di investimento della SICAF;
  • i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri.

L'approvazione viene concessa a condizione che il prodotto soddisfi i requisiti legali applicabili. Per gli investimenti collettivi di capitale esteri valgono i requisiti esposti all’art. 120 cpv. 2 LICol.

La doppia natura di SICAV, SICAF e società in accomandita per investimenti collettivi di capitale rendono  indispensabile un’autorizzazione in quanto  istituto come anche  un’approvazione in quanto  prodotto.

La sezione Investimenti collettivi di capitale e distribuzione è altresì responsabile della vigilanza sugli intermediari assicurativi conformemente alla Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione. Questi ultimi sono persone che offrono o concludono contratti assicurativi per conto di imprese di assicurazione o di altre persone. L’elemento centrale della regolamentazione in vigore prevede, oltre all’obbligo di informazione potenziato, la registrazione centralizzata degli intermediari. Per gli intermediari assicurativi non affiliati (mediatori e broker), a prescindere dal fatto che si tratti di persone fisiche o giuridiche, l’iscrizione al registro è obbligatoria.