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Enforcement

Con il termine enforcement la FINMA intende l'insieme delle attività di vigilanza che le permettono di indagare, in seguito ad anomalie o a indizi di violazione del diritto in materia di vigilanza e secondo le disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa svizzera, se è stata effettivamente commessa un'infrazione e, all'occorrenza, di ordinare le misure necessarie ai fini del ripristino della situazione conforme, tramite una decisione impugnabile, o di sanzionare l'irregolarità.

Oggetto dell'enforcement è inoltre l'applicazione di un obbligo prudenziale ai sensi della LFINMA o di un'altra legge dei mercati finanziari tramite i mezzi del diritto amministrativo, quando non sia possibile o non sembri opportuno impiegare altri strumenti.

Svolgimento normale di un'inchiesta

L'enforcement dei mercati finanziari da parte della FINMA avviene generalmente in tre fasi: in primo luogo vengono svolti gli accertamenti, cui fa seguito (seconda fase) il procedimento amministrativo e un'eventuale procedura di ricorso dinanzi alle autorità preposte; quando una decisione diviene esecutiva, le disposizioni della FINMA vengono attuate (terza fase).

  • Nel corso degli accertamenti la FINMA cerca di verificare se esiste motivo di ritenere che vi sia stata una violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza da parte di istituti sottoposti a vigilanza o di persone fisiche, tale da giustificare accertamenti dei fatti più dettagliati, ed eventualmente onerosi, nel quadro di un procedimento amministrativo.
  • Se gli indizi di una violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza sono sufficientemente fondati e se la situazione conforme alle norme non può essere ripristinata in altro modo, la FINMA apre un'inchiesta, ossia un procedimento amministrativo, avvisandone in genere le parti per iscritto (art. 30 LFINMA). Dapprima vengono quindi accertati i fatti e, se necessario, interrogate le parti e gli eventuali testimoni. Ove opportuno, in questa fase la FINMA può anche adottare provvedimenti cautelari, come ad esempio designare un incaricato dell'inchiesta (art. 36 LFINMA). Dopo aver stabilito i fatti rilevanti, essa invita le parti a prendere posizione. La divisione Enforcement verifica quindi le loro allegazioni e sottopone il caso per la decisione al Comitato di enforcement della Direzione o, in casi eccezionali di portata particolarmente ampia, al Consiglio di amministrazione. Se in seguito alla decisione emessa dalla FINMA viene presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale, il responsabile della procedura si occupa di seguire il ricorso fino alla crescita in giudicato della sentenza del Tribunale amministrativo federale o del Tribunale federale.
  • A seconda del contenuto, le decisioni esecutive della FINMA vengono attuate direttamente dalla divisione Enforcement o dalle divisioni competenti per la vigilanza corrente.
Tipi di procedimenti

La FINMA distingue tra vari tipi di procedimenti amministrativi nel campo dell’enforcement dei mercati finanziari.

  • Vigilanza degli istituti: procedimenti amministrativi nei confronti di istituti o imprese autorizzati (ad es. banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi, distributori, imprese di assicurazione, così come organismi di autodisciplina ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro e società di audit abilitate).
  • Assoggettamenti: procedimenti nei confronti di imprese e persone che svolgono un’attività professionale per la quale necessitano di un’autorizzazione, un’approvazione, una registrazione o un’abilitazione da parte della FINMA.
  • Insolvenze: procedure fallimentari che comprendono il riconoscimento di dichiarazioni di fallimento estere e procedure di risanamento di assoggettati in difficoltà.
  • Vigilanza dei mercati: procedimenti volti ad accertare se gli operatori di mercato vigilati hanno violato le regole di condotta sul mercato della FINMA o se sussistono indizi di reati borsistici.
  • Questioni in materia di pubblicità: procedimenti volti ad accertare se gli investitori hanno violato le prescrizioni in materia di pubblicità e gli obblighi di dichiarazione ai sensi della Legge sulle borse.
  • Vigilanza dei prodotti: procedimenti riguardo a prodotti di fondi autorizzati.
  • Watch list e lettera concernente la garanzia dell’esercizio di un’attività irreprensibile: procedimenti condotti dalla FINMA in caso di contestazioni relative a un’iscrizione nella watch list o a una lettera concernente la garanzia dell’esercizio di un’attività irreprensibile.
L'enforcement della FINMA è rivolto in primo luogo ai titolari di un'autorizzazione e alle imprese che, senza disporre dell'autorizzazione o dell'approvazione necessarie, svolgono un'attività riservata agli istituti autorizzati. Tuttavia, in caso di sospetto di violazioni gravi delle disposizioni di legge in materia di vigilanza, la FINMA può avviare un procedimento amministrativo anche, o esclusivamente, nei confronti di persone fisiche, ad esempio dei membri degli organi di imprese sottoposte a vigilanza, dei loro titolari e persino di singoli dipendenti. La FINMA ha inoltre la facoltà di avviare un procedimento amministrativo nei confronti di persone da essa non vigilate qualora sospetti che, in quanto investitori in una società quotata in borsa, non abbiano ottemperato all’obbligo di dichiarazione ai sensi della Legge sulle borse.

Misure

In ogni procedimento amministrativo la FINMA adotta le misure che, in base al principio di proporzionalità, reputa più idonee per adempiere allo scopo delle disposizioni di legge in materia di vigilanza. La gamma dei provvedimenti va dall'ammonimento (decisione di accertamento, art. 32 LFINMA) a disposizioni specifiche per il ripristino della situazione conforme (art. 31 LFINMA), passando per la facoltà di vietare a persone fisiche l'esercizio della professione (art. 33 LFINMA) o l'attività di commerciante di valori mobiliari (art. 35a LBVM); nei confronti di un istituto sottoposto a vigilanza, le misure si estendono dall'allontanamento di una persona soggetta all'obbligo di garanzia dell'irreprensibilità fino alla revoca dell'autorizzazione (art. 37 LFINMA). A seconda delle leggi sui mercati finanziari la revoca dell'autorizzazione può portare alla liquidazione (ad es. art. 23quinquies LBCR) e, nel caso di indebitamento eccessivo, all'avvio di una procedura fallimentare (ad es. art. 37 LFINMA in combinato disposto con gli art. 25 e segg. LBCR). La FINMA può altresì esigere la confisca dell'utile realizzato o della perdita evitata violando le disposizioni legali in materia di vigilanza (art. 35 LFINMA) e ordinare la pubblicazione di una decisione passata in giudicato in materia di vigilanza (art. 34 LFINMA).

In caso di pericolo imminente la FINMA emana i provvedimenti cautelari necessari (art. 31 LFINMA in combinato disposto con ad es. gli art. 25 e segg. LBCR). In particolare essa può anche designare un incaricato dell'inchiesta (art. 36 LFINMA).

Politica in materia di enforcement

L'enforcement è solo uno dei vari strumenti per l'applicazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza. Dato che le misure e le sanzioni predisposte in questo ambito possono avere conseguenze considerevoli per i soggetti interessati, la FINMA valuta molto attentamente la pertinenza di queste ultime e la modalità secondo cui vi fa ricorso. L'attività di enforcement viene orientata tra l'altro in base al processo annuale di definizione degli obiettivi. Per una migliore comprensione dell'enforcement della FINMA il Consiglio di amministrazione ha emanato la Politica in materia di enforcement.