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Obiettivi

La Legge federale sulla vigilanza dei mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA) è stata approvata dalle Camere federali il 22 giugno 2007. Il 15 ottobre 2008 il Consiglio federale ha approvato gli atti d'applicazione della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA, che entrerà integralmente in vigore il 1° gennaio 2009.

Obiettivo della nuova vigilanza dei mercati finanziari
Scopo della legge è quello di far confluire in un'unica autorità la vigilanza statale su banche, imprese di assicurazione, borse, commercianti di beni mobiliari e altri intermediari finanziari. Con la LFINMA le tre autorità Commissione federale delle banche (CFB), Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) e Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (AdC LRD) vengono riunite nell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Conformemente alle leggi sui mercati finanziari, la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Essa contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera (LFINMA, art. 5).

Riassetto organizzativo

Con una creazione di valore pari al 12% del prodotto interno lordo e approssimativamente 200 000 occupati il settore finanziario riveste un significato fondamentale per l'economia elvetica. Come testimoniato dalla recente crisi finanziaria, le dimensioni e le interconnessioni del settore finanziario generano rischi sistemici che potrebbero ripercuotersi negativamente sull'intera economia svizzera.

Vista l'evoluzione dinamica dei mercati finanziari e la crescente complessità dei compiti di vigilanza dei mercati finanziari, la struttura istituzionale degli organi di vigilanza finora esistenti è stata migliorata. Con la creazione di un'autorità integrata di vigilanza si è proceduto a un riassetto organizzativo che rafforzerà la vigilanza svizzera dei mercati finanziari, accrescendone il ruolo sulla scena internazionale.

Corporate governance e codice di condotta
La FINMA è costituita come ente di diritto pubblico dotato di indipendenza funzionale, istituzionale e finanziaria come pure di una struttura dirigenziale moderna con un consiglio di amministrazione e una direzione nonché un organo di revisione esterno assicurato dal Controllo federale delle finanze. Di contro, l'indipendenza della FINMA esige l'obbligo di rendiconto e l'assoggettamento all'alta vigilanza politica della Confederazione.

La FINMA attribuisce grande importanza alla condotta integra delle persone al suo servizio, che sono chiamate ad abbandonare qualsiasi attività suscettibile di compromettere la reputazione e la credibilità della FINMA. Il codice di condotta emanato dalla FINMA prevede direttive rigorose soprattutto per quanto riguarda la gestione di conflitti d'interesse che potrebbero sorgere in relazione allo svolgimento di un'attività per la FINMA. Tale codice si applica a tutti coloro che lavorano per la FINMA, segnatamente ai membri del Consiglio di amministrazione e ai collaboratori sia fissi che temporanei.

Sette leggi in una: la Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA
Oltre agli aspetti organizzativi dell'istituzione FINMA, la LFINMA contempla anche principi sulla regolamentazione dei mercati finanziari, una norma sulla responsabilità, strumenti di vigilanza armonizzati e sanzioni. In questo modo la LFINMA assolve la funzione di legge quadro per le altre leggi che disciplinano la vigilanza dei mercati finanziari. Il mandato legale dell'autorità di vigilanza rimane tuttavia invariato e si continuerà a tenere conto delle peculiarità dei vari ambiti di vigilanza. In questo senso le banche, i commercianti di valori mobiliari, le borse, le imprese di assicurazione e gli investimenti collettivi di capitale dovranno ottemperare anche in futuro alle rispettive basi legali. Anche il sistema dell'autodisciplina ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro e della Legge sulle borse rimane invariato.

Il 1° gennaio 2009, insieme alla LFINMA entreranno in vigore due importanti ordinanze:

  • l'Ordinanza sulla riscossione di tasse ed emolumenti da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, che prevede l'imputazione dei costi della vigilanza, per quanto possibile secondo il principio di causalità, ai vari ambiti di vigilanza e senza sovvenzionamenti trasversali;
  • l'Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari, che riunisce in un testo le disposizioni inmateria di controllo nel settore dei mercati finanziari.