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Accordi bilaterali

Accordi con le autorità di vigilanza estere

Con la progressiva internazionalizzazione delle attività finanziarie crescono anche le esigenze di collaborazione e di scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza. Per agevolare la cooperazione, la FINMA stipula accordi con le autorità di vigilanza estere. Nell’ambito di applicazione dei MMoU cui la Svizzera ha aderito, la conclusione di accordi bilaterali non è prioritaria.

Gli accordi si concentrano sulle autorità di vigilanza di Paesi con i quali esiste un intenso scambio di informazioni in virtù dell’elevato numero di succursali transfrontaliere di istituti soggetti a sorveglianza.  Nell’ambito della normativa vigente (art. 42 e 43 LFINMA, art. 23septies LBCR, art. 38 e 38a LBVM, art. 143 LICol) i MoU definiscono le modalità della collaborazione e lo svolgimento della procedura. 

La FINMA dispone tuttavia delle competenze assegnatele dalla legge per collaborare con un’autorità di vigilanza estera anche senza aver siglato un accordo specifico con la medesima. Se la collaborazione include lo scambio di dati confidenziali, in linea di principio la FINMA ha bisogno di una dichiarazione ad hoc dell’autorità di vigilanza richiedente le informazioni in cui si afferma che i dati possono essere utilizzati solo per la vigilanza diretta dell’istituto assoggettato, che l’autorità di vigilanza è vincolata dal segreto d’ufficio o professionale e che le informazioni non possono essere divulgate senza l’approvazione preliminare della FINMA o inoltrate ad altre autorità od organi, comprese altre autorità di vigilanza o penali.

Attualmente la FINMA ha ufficializzato la collaborazione con le seguenti autorità di vigilanza estere sotto forma di accordi:

Australia ASIC Australian Securities & Investments Commission
APRA Australian Prudential Regulation Authority
Belgio CBFA Commission bancaire, financière et des assurances 
Cina CBRC China Banking Regulatory Commission
CSRC China Securities Regulatory Commission
Danimarca Finanstilsynet  Danish Supervisory Authority
Germania BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (siglato con l'ex BAW, Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel)
Francia AMF Autorité des marchés financiers (siglato con l'ex COB, Commission des Opérations de Bourse)
CB Commission Bancaire
Gran Bretagna FSA Financial Services Authority (accordo generale)
FSA Financial Services Authority (sorveglianza virt-x)
FSA Financial Services Authority (sorveglianza x-clear)
Hong Kong HKMA Hong Kong Monetary Authority
SFC Securities and Futures Commission
Italia CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
BI Banca d'Italia
Messico CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Paesi Bassi AFM Netherlands Authority for the Financial Markets (siglato con l'ex STE, Stichting Toezicht Effectenverkeer)
DNB De Nederlandsche Bank N.V.
Portogallo CMVM Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Svezia Finansinspektionen, Swedish Financial Supervisory Authority
Singapore MAS Monetary Authority of Singapore
Spagna CNMV Comisión Nacional del Mercado de Valores
USA CFTC U.S. Commodity Futures and Trading Commission
  CID Connecticut Insurance Department
  CTDOB State of Connecticut Department of Banking
  FDIC Federal Deposit Insurance Corporation
  FED Board of Governors of the Federal Reserve System
  NYSBD State of New York Banking Department
  NYSID New York State Insurance Department
  OCC Office of the Comptroller of the Currency
OTS U.S. Office of Thrift Supervision
SEC Securities and Exchange Commission
Emirati Arabi Uniti DFSA Dubai Financial Services Authority

Assicurazioni  

Memorandum of Understanding con tutti gli Stati membri dell’UE

Un’efficace collaborazione con le autorità estere nel campo della vigilanza di gruppi assicurativi e conglomerati finanziari è molto importante. Accade di rado che i gruppi e i conglomerati finanziari siano attivi in un solo Paese, ragion per cui le autorità di vigilanza competenti degli Stati interessati hanno estremamente bisogno di coordinare i loro interventi. Per agevolare lo scambio generale di informazioni nel settore assicurativo, la Svizzera ha siglato lo stesso MoU con tutti i Paesi dell’UE.

Lista reciprocità art. 79e LCStr

Lista dei Paesi che accordano la reciprocità secondo l’art. 79e della Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01).

Finora, solo il Principato del Liechtenstein ha accordato la reciprocità.

Legislazione
Art. 79e LCStr

  1. Gli articoli 79a–79d sono applicabili a un altro Paese soltanto se esso accorda alla Svizzera la reciprocità.
  2. La FINMA pubblica una lista dei Paesi che accordano la reciprocità.