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Accordi internazionali

Finora la Svizzera ha stipulato due accordi internazionali in materia di assicurazioni, uno con la CEE e l’altro con il Principato del Liechtenstein.

Unione europea (UE)

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la CEE concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita  (RS 0.961.1)

L’Accordo sancisce la libertà di stabilimento delle imprese di assicurazione svizzere attive nel campo dell’assicurazione contro i danni in tutti gli Stati dell’Unione europea e viceversa. Le condizioni più importanti sono l’obbligo di disporre di un’autorizzazione per l’esercizio dell’attività e la vigilanza permanente della succursale da parte del Paese in cui esercita la sua attività.

La sorveglianza permanente comprende almeno il controllo delle riserve tecniche e degli attivi che le coprono. La solvibilità dell’impresa di assicurazione deve essere valutata dal Paese in cui ha sede l’impresa secondo i calcoli relativi al margine di solvibilità i cui dettagli sono disciplinati nell’Accordo.

Principato del Liechtenstein

Accordo tra la Confederazione Elvetica e il Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta e gli intermediari assicurativi  (RS 0.961.514)

L’Accordo garantisce agli assicuratori aventi la loro sede in uno dei due Paesi la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nel territorio dell’altro Paese con un’autorizzazione unica concessa dal Paese della sede e valida nei due Paesi (principio della sorveglianza da parte del Paese della sede). L’Accordo si fonda sul riconoscimento reciproco dei diritti di sorveglianza. Le relative disposizioni sono applicabili direttamente e non vengono ammesse nel diritto svizzero.