Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (
BCBS) è stato fondato alla fine del 1974 dai governatori delle banche centrali del Gruppo dei Dieci (G 10) in seno alla Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) di Basilea. Il Comitato è composto dai rappresentanti delle banche centrali e dalle autorità di vigilanza bancaria dei seguenti 27 Paesi: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Sudafrica e Turchia. La Svizzera è rappresentata dalla FINMA e dalla Banca nazionale svizzera. Fra i compiti principali del Comitato di Basilea rientrano, oltre all’obiettivo generale di rafforzare la sicurezza e l’affidabilità del sistema finanziario internazionale, anche l’elaborazione degli standard minimi internazionali e delle direttive in materia di vigilanza bancaria come pure la diffusione e la promozione di pratiche bancarie e di sorveglianza esemplari tramite una metodologia comune. Inoltre, il Comitato di Basilea intende facilitare e promuovere la cooperazione internazionale fra le autorità di vigilanza nel controllo delle attività transfrontaliere, nonché la sorveglianza di gruppi bancari e finanziari che operano in diversi Paesi. Inoltre, il Comitato svolge il ruolo di forum informale per lo scambio di informazioni sull’evoluzione della regolamentazione e della prassi in materia di vigilanza su scala nazionale come pure sugli attuali eventi in ambito finanziario.
Quadro globale di regolamentazione
Nel dicembre 2010 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato un pacchetto di riforme denominato "Basilea III" concernente l'attuale assetto regolamentare internazionale. L’obiettivo di dette riforme è rafforzare le prescrizioni internazionali in materia di fondi propri e liquidità e, di conseguenza, la resilienza del settore bancario. Ciò consente di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche indipendentemente dalla loro origine, riducendo in tal modo il rischio di contagio dal settore finanziario all’economia reale.
Come ulteriore sviluppo del primo Accordo di Basilea del 1988 e degli Standard di Basilea II pubblicati nel 2006, l’attuale riforma tiene conto degli insegnamenti tratti dalla recente crisi finanziaria. L’obiettivo di aumentare la stabilità del sistema finanziario è perseguito, come già per Basilea II, tramite un sistema a tre pilastri: il primo pilastro definisce da un lato i fondi propri computabili e, dall’altro, gli approcci per la determinazione dei fondi propri necessari per i rischi di credito, di mercato e operativi, suddivisi in requisiti minimi e un buffer di conservazione del capitale. L’aspetto innovativo è costituito dal fatto che per il capitale computabile vengono introdotti requisiti più severi per quanto riguarda la capacità di assorbire perdite. Sono inoltre stati aumentati i fondi propri necessari. Altri elementi innovativi riguardano l’introduzione di un buffer anticiclico e di un indice di leva finanziaria (leverage ratio) come misura complementare non basata sul rischio. Il secondo pilastro illustra il processo di vigilanza prudenziale teso a garantire la copertura di tutti i rischi attraverso fondi propri sufficienti da parte delle banche e pone l’esigenza di una gestione adeguata di tali rischi. Nel terzo pilastro vengono sanciti gli obblighi di informativa minimi delle banche per quanto concerne il loro profilo di rischio e la copertura dei rischi tramite i fondi propri. Oltre a questi tre pilastri sono stati introdotti nuovi standard vincolanti in materia di liquidità nonché concernenti la relativa gestione dei rischi e vigilanza. Infine, è previsto un significativo aumento dei requisiti in materia di capitale per gli istituti finanziari con rilevanza sistemica.
L’applicazione degli Standard di Basilea III in Svizzera avverrà tramite un adeguamento dell'Ordinanza sui fondi propri da parte del Consiglio federale nonché delle Circolari FINMA che si basano su di essa. Le nuove prescrizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2013 e, in conformità ai termini transitori previsti dalla regolamentazione internazionale, verranno applicate in modo integrale entro la fine del 2018.
Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria
In stretta collaborazione con le autorità di vigilanza dei Paesi non membri del G10, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha stilato i principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria (Core Principles for Effective Banking Supervision ). Questa Magna Charta della vigilanza bancaria contiene 25 raccomandazioni di ordine generale applicabili a livello internazionale, che costituiscono gli elementi fondamentali di un sistema affidabile di vigilanza. Questi principi, pubblicati per la prima volta nel 1997 e rielaborati nel 2006, si fondano sulle esperienze maturate negli anni '90 segnatamente nei Paesi emergenti, esperienze che hanno messo in luce come sistemi bancari regolamentati in modo insufficiente possano concorrere a importanti crisi finanziarie. I principi non solo servono all’autovalutazione di ogni Paese ma, per le istituzioni finanziarie internazionali come il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale, fungono da punto di riferimento per la valutazione e il sostegno tecnico dell’attuazione delle misure nei Paesi interessati. Le istruzioni relative all’applicazione della procedura di controllo e i criteri dettagliati per la valutazione del rispetto dei principi fondamentali sono addotte nella Metodologia pubblicata nel 1999 e rielaborata nel 2006 .