Gli obiettivi della FINMA sono definiti nell'articolo 5 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) come segue: "Conformemente alle leggi sui mercati finanziari, la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Essa contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera."
Il mandato della FINMA
In qualità di organo di sorveglianza indipendente, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Tali obiettivi concernenti la protezione sia individuale e funzionale che sistemica e di reputazione rappresentano la priorità del mandato della FINMA. Il contributo al rafforzamento della competitività della piazza finanziaria non costituisce per contro un obiettivo a sé stante, bensì un effetto auspicato e auspicabile dell'attività di vigilanza.
In quanto autorità di vigilanza statale, la FINMA dispone di poteri sovrani su banche, assicurazioni, borse, commercianti di valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale come pure distributori e intermediari assicurativi. È responsabile della lotta contro il riciclaggio di denaro e, ove necessario, dell'attuazione di procedure di risanamento e di fallimento. Inoltre, autorizza le imprese che operano nei settori vigilati all'esercizio delle loro attività e, nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, garantisce che gli assoggettati ottemperino alle leggi, alle ordinanze, alle direttive e ai regolamenti applicabili e soddisfino costantemente i requisiti per l'autorizzazione.
La FINMA emette altresì sanzioni ai sensi delle leggi vigenti e presta assistenza amministrativa. Opera inoltre come attività di vigilanza in materia di pubblicità delle partecipazioni, esegue le procedure necessarie, emana decisioni e, in caso di sospetto, sporge denuncia penale al DFF. La FINMA funge da autorità di vigilanza anche nell'ambito delle offerte pubbliche d'acquisto e, in particolare, da istanza di ricorso contro le decisioni della Commissione delle offerte pubbliche d'acquisto (COPA).
Infine, la FINMA opera anche come istanza di regolamentazione. Collabora nelle procedure legislative e, ove legittimata, emana ordinanze proprie e circolari ed è competente per il riconoscimento delle norme di autodisciplina.
Corporate governance e codice di condotta
La FINMA è costituita come ente di diritto pubblico dotato di indipendenza operativa, istituzionale e finanziaria come pure di una struttura di gestione moderna che comprende un consiglio di amministrazione, una direzione e un ufficio di revisione esterno assicurato dal Controllo federale delle finanze. A fungere da contrappeso alla sua indipendenza, essa è tenuta all'obbligo di rendiconto ed è soggetta all'alta vigilanza politica della Confederazione. Le sue decisioni possono inoltre essere impugnate dinanzi al tribunale.
La FINMA attribuisce grande importanza alla condotta integra delle persone al suo servizio, che sono chiamate ad astenersi da qualsiasi attività che potrebbe compromettere la reputazione e la credibilità dell'Autorità. Il suo codice di condotta prevede direttive rigorose soprattutto per quanto riguarda la gestione di conflitti di interesse che potrebbero sorgere in relazione allo svolgimento di un'attività per la FINMA. Tale codice si applica a tutti coloro che lavorano per l'Autorità di vigilanza, ivi compresi i membri del Consiglio di amministrazione e i dipendenti sia fissi che temporanei.
Sette leggi in una: la Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA
La Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA) è stata varata il 22 giugno 2007 dalle Camere federali. Il 15 ottobre 2008 il Consiglio federale ha approvato le disposizioni di esecuzione della LFINMA, che è entrata in vigore, nella sua integralità, il 1° gennaio 2009.
Oltre a disciplinare gli aspetti organizzativi della FINMA quale istituzione, la LFINMA contempla anche principi sulla regolamentazione dei mercati finanziari, disposizioni sulla responsabilità, sanzioni e strumenti di vigilanza armonizzati. In questo modo la LFINMA assolve la funzione di legge quadro per le sette leggi che disciplinano la vigilanza dei mercati finanziari. Essa trova applicazione, tenendo conto delle peculiarità dei vari ambiti di vigilanza, nella misura in cui le singole leggi sui mercati finanziari non contengano disposizioni particolari.
Il 1° gennaio 2009 sono entrate in vigore insieme alla LFINMA anche due importanti ordinanze:
- l'Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, che prevede l'imputazione dei costi della vigilanza, per quanto possibile secondo il principio di causalità, ai vari ambiti di vigilanza e senza sovvenzionamenti trasversali;
- l'Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari, che riunisce in un unico testo le disposizioni in materia di audit nel settore dei mercati finanziari.