(Aggiornato al 20 dicembre 2010)
1. Quali sono le possibilità di intervento della FINMA nei confronti degli istituti vigilati?
La FINMA emana le decisioni necessarie ai fini dell'applicazione delle leggi sui mercati finanziari e sorveglia l'osservanza delle disposizioni legali. Quando viene a conoscenza di una violazione della legge o di altre irregolarità, essa opera affinché sia ripristinata la situazione conforme e siano rimosse le irregolarità. A tal fine emana le decisioni necessarie.
Nei limiti della sua competenza, la FINMA dispone di un ampio potere discrezionale nella scelta delle misure da adottare per imporre il rispetto delle leggi sui mercati finanziari. La tutela di creditori, investitori e assicurati così come la fiducia del pubblico nei confronti del sistema e dei mercati finanziari costituiscono i principali criteri discrezionali. Nella scelta delle misure, essa si attiene sempre al principio di proporzionalità, scegliendo le misure che pregiudicano il meno possibile i diritti dell'istituto in questione pur raggiungendo lo scopo desiderato.
La gamma di misure che possono essere adottate dalla FINMA nei confronti di un istituto autorizzato arriva fino alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente scioglimento della persona giuridica.
Inoltre, la FINMA ha la possibilità di attuare altre misure meno severe: può richiedere a un istituto assoggettato di migliorare l'organizzazione interna, ammonire una società per comportamenti scorretti o esigere l'allontanamento di alcuni organi che non forniscono più la garanzia di un'attività irreprensibile. Fra gli interventi possibili figura anche il divieto d'esercizio della professione e la confisca degli utili. Infine, la FINMA può decidere di esaminare, personalmente o tramite l'intermediazione di terzi, l'attività di un istituto e di sottoporne determinate aree a una verifica indipendente. Se sussiste un rischio di insolvenza, essa può adottare misure di sicurezza.
Nell'ambito della vigilanza dei prodotti nel settore degli investimenti collettivi di capitale, la FINMA può imporre agli istituti autorizzati di fornire garanzie, richiedere a esperti indipendenti di stimare il valore dei beni fondiari di fondi immobiliari o di società di investimento immobiliare, revocare gli esperti permanenti e nominare un amministratore quando gli istituti non sono più in grado di gestire autonomamente l'attività.
2. A chi posso chiedere aiuto per risolvere una controversia con una banca?
In caso di controversie di natura civile chiunque può rivolgersi all'Ombudsman delle banche svizzere:
Ombudsman delle banche svizzere
Bahnhofplatz 9
Casella postale 1818
CH-8021 Zurigo
Telefono (ore 8.30–11.30):
+41 (0)21 311 29 83 italiano/francese
+41 (0)43 266 14 14 tedesco/inglese
Fax +41 (0)43 266 14 15
L'Ombudsman delle banche svizzere è un ente di mediazione neutrale e indipendente che media tra le parti fornendo informazioni a queste ultime e sottoponendo loro proposte finalizzate a trovare un compromesso. Esso non può però emanare decisioni esecutive, né intervenire in caso di controversie con una società che non è membro dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB). I suoi servizi sono gratuiti.
3. A chi possono rivolgersi gli assicurati?
Gli assicurati che hanno stipulato un contratto d'assicurazione presso un'agenzia ufficiale di una compagnia assicurativa affiliata alla fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva possono beneficiare dei servizi di tale fondazione.
Ombudsman dell’assicurazione privata e della SUVA
RA lic.iur. Martin Lorenzon
In Gassen 14
Casella postale 2646
8022 Zurigo
Tel. +41 (0)44 211 30 90
Fax +41 (0)44 212 52 20
help@versicherungsombudsman.ch
Succursale Svizzera francese
Olivier Subilia, avocat
Chemin des Trois-rois 5bis
Casella postale 2608
1002 Lausanne
Tel. +41 (0)21 317 52 71
Fax +41 (0)21 317 52 70
ombudsman@avocats-ch.ch
Succursale Svizzera italiana
Avv. Carlo Luigi Caimi
Via Giulio Pocobelli 8
6903 Lugano
Tel. +41 (0)91 967 17 83
Fax +41 (0)91 966 72 52
avvcaimi@swissonline.ch
Gli assicurati che sono in conflitto con la loro cassa malati o con la compagnia che offre loro le assicurazioni complementari possono rivolgersi all'Ombudsman dell'assicurazione malattie. Tale ente si occupa praticamente di tutte le questioni e i problemi che possono insorgere tra gli assicurati e le casse malati: nella sua competenza rientrano sia l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sia le assicurazioni complementari per le cure mediche e le assicurazioni per le indennità giornaliere offerte dalle casse malati o dalle loro società partner.
Ombudsman dell'assicurazione malattie
Morgartenstr. 9
6003 Lucerna
Tel. +41 (0)41 226 10 10
Fax +41 (0)41 226 10 13
info@ombudsman-kv.ch
L'Ufficio Nazionale Svizzero di Assicurazione (UNA) copre i danni materiali e alle persone causati in Svizzera da veicoli a motore esteri.
Ufficio Nazionale Svizzero di Assicurazione (Nationales Versicherungsbüro Schweiz)Thurgauerstrasse 101
8152 Opfikon-Glattbrugg
Casella postale
8085 Zurigo
Tel. +41 (0)44 628 65 19
Fax +41 (0)44 628 60 69
nbingf@zurich.ch
4. Posso rivolgermi anch'io alla FINMA?
I reclami dei clienti rappresentano una possibile fonte d'informazione per l'attività di vigilanza dell'autorità, in particolare nella misura in cui permettono alla FINMA di individuare irregolarità in seno agli istituti vigilati. Ogni anno l'autorità ne riceve a centinaia. Tuttavia essi dovrebbero essere presentati in un primo momento direttamente all'impresa stessa contro cui sono rivolti e, solo successivamente, essere inoltrati alla FINMA insieme alla presa di posizione dell'impresa.
In genere la FINMA non può offrire un sostegno diretto ai clienti che presentano un reclamo, dato che in veste di autorità è chiamata a tutelare gli interessi di tutta la comunità di creditori, investitori e assicurati e non dei singoli privati. Essa non è quindi autorizzata a prendere decisioni al posto dei tribunali civili in merito alle richieste dei singoli clienti. Anche l'azione penale e il giudizio relativo alle disposizioni penali contenute nelle leggi sulla vigilanza dei mercati finanziari o nel Codice penale svizzero rientrano nella competenza dei tribunali penali. La FINMA non è un'istanza di arbitrato e non può prestare consulenza legale.
Se essa avvia un procedimento contro un istituto vigilato sulla base di un reclamo di un cliente leso, quest'ultimo non può costituirsi parte in causa. La FINMA non può quindi fornirgli alcuna informazione né sull'esistenza né sullo svolgimento del procedimento amministrativo in corso. Tali informazioni sottostanno al segreto d'ufficio come l'attività di vigilanza sui mercati finanziari in generale.
5. Dove posso trovare altre informazioni?
Le informazioni sulle decisioni e sulle misure della FINMA sono disponibili sul suo sito Internet.
6. A chi posso rivolgermi per eventuali domande?
questions@finma.ch oppure tel. +41 31 327 91 00