(Aggiornato al 1° aprile 2009)
A. CONTRATTO
1. Devo stipulare le assicurazioni complementari presso lo stesso assicuratore dell’assicurazione di base?
No. Si tratta di contratti assicurativi diversi, che possono essere conclusi indipendentemente l’uno dall’altro.
2. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di stipulare l’assicurazione di base e quelle complementari presso due assicuratori diversi?
Lo svantaggio risiede nel fatto che gli assicurati devono chiedersi ogni volta quale assicuratore è tenuto al pagamento della fattura. Un vantaggio finanziario può essere costituito invece dalla possibilità di scegliere un assicuratore più conveniente per l’assicurazione di base.
3. Vi sono prescrizioni sulla durata del contratto?
No. La durata del contratto è concordata tra l’assicuratore e il cliente. Generalmente essa varia da uno a cinque anni. Il contratto si rinnova automaticamente, finché l’assicurato non ne dà disdetta entro i termini.
4. Vi sono prescrizioni per le prestazioni oppure l’assicuratore è libero nella strutturazione dei prodotti?
La
legge sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1) non prevede prescrizioni per le prestazioni nell’assicurazione malattia. In linea di principio le casse malati sono quindi libere nello strutturare i prodotti, ma devono osservare le disposizioni inderogabili e parzialmente derogabili della LCA (cfr. art. 97 e 98).
5. Sono ammesse riserve illimitate nel tempo in relazione a malattie esistenti?
Sì. Tali riserve devono tuttavia figurare chiaramente nei documenti contrattuali.
6. È possibile che presso la stessa impresa rimangano valide diverse generazioni di condizioni generali d’assicurazione (CGA)?
Sì. Si rimanda tuttavia al diritto dello assicurato secondo l’art. 35 LCA di chiedere che il rapporto contrattuale sia protratto alle nuove condizioni.
B. PREMI
7. La FINMA pubblica i premi delle assicurazioni complementari?
No. E ciò per due ragioni.
Sul mercato esistono circa 1000 prodotti con diverse prestazioni. Un’indicazione dei premi senza le relative informazioni sulle prestazioni sarebbe di scarsa utilità. Inoltre, le imprese sono libere di stipulare o meno un contratto di assicurazione complementare con una persona interessata; l’obbligo d’accettazione esiste solo per l’assicurazione di base. Una tabella dei premi costituirebbe quindi soltanto un aiuto limitato nella scelta di un assicuratore.
8. Se i premi dell’assicurazione di base e di quelle complementari continuano ad aumentare, non sarò più in grado di pagarli. Come posso ottenere una riduzione?
Per ridurre i premi dell’assicurazione di base e delle assicurazioni complementari è possibile aumentare la franchigia (parte annua dei costi assunti dallo stesso assicurato). È anche possibile prendere in considerazione riduzioni nelle prestazioni, come un passaggio dall’assicurazione privata alla semiprivata o dalla semiprivata al reparto comune in tutta la Svizzera. Per quanto riguarda le assicurazioni complementari, esse possono anche essere semplicemente disdette dato che non sono obbligatorie.
9. L’impresa con cui ho stipulato le assicurazioni complementari può aumentare i premi se sottoscrivo l’assicurazione di base presso un altro assicuratore?
Alcune imprese concedono sconti per le assicurazioni complementari a condizione che anche l’assicurazione di base sia stipulata presso di loro. È inoltre possibile che esse impongano il pagamento di spese amministrative o premi minimi, se l’assicurazione di base è stipulata presso un altro assicuratore. È consigliabile richiedere preventivamente informazioni al riguardo per chiarire questi aspetti.
10. È possibile che i premi siano modificati prima della scadenza del contratto?
Sì, se, come accade spesso, le condizioni generali d’assicurazione (CGA) prevedono questa possibilità. Tali clausole di modifica dei premi sono ammesse dalla FINMA al fine di garantire il mantenimento della solvibilità delle imprese. Esse prevedono che gli assicurati siano informati tempestivamente prima che la modifica prenda effetto (preavviso di 25–30 giorni). La modifica di un premio conferisce agli assicurati un diritto di disdetta cui possono ricorrere nel caso in cui non vogliano accettare il cambiamento. A tal fine sono applicabili le regole delle condizioni d’assicurazione. Se gli assicurati non fanno valere tale diritto, la modifica è considerata accettata. Qualsiasi modifica delle tariffe deve essere sottoposta alla verifica della FINMA prima che possa prendere effetto.
C. MODIFICHE DEL CONTRATTO
11. Il mio assicuratore può disdire il contratto di assicurazione complementare, se decido di stipulare l’assicurazione di base obbligatoria presso un’altra impresa?
No. La disdetta del contratto d’assicurazione complementare per questa ragione è espressamente vietata dalla legge.
12. L’assicuratore può disdire il contratto in caso di sinistro?
Quasi tutti gli assicuratori rinunciano a includere questa possibilità nelle condizioni d’assicurazione, benché la legge sul contratto d’assicurazione (LCA) conceda a entrambi i contraenti il diritto di disdetta. È vincolante quanto è stabilito nelle condizioni generali d’assicurazione (CGA). L’assicurato ha comunque il diritto di disdetta in caso di sinistro, al più tardi al momento del risarcimento.
13. Il mio assicuratore mi offre un prodotto più moderno al posto dell’attuale assicurazione. Sono obbligato ad accettare il cambiamento?
La stipulazione di un nuovo prodotto richiede il consenso esplicito dell’assicurato. Se egli non dà tale consenso, l’assicuratore deve attenersi alle condizioni esistenti nel contratto.
Fanno eccezione i casi in cui l’assicuratore adatti i prodotti esistenti, modificando le condizioni d’assicurazione. Egli può offrire all’assicurato di protrarre il rapporto contrattuale conformandolo alle nuove condizioni. Se queste ultime non vanno a scapito dello stipulante, l’assicurazione è considerata accettata, a meno che l’assicurato non dichiari esplicitamente di rifiutarla. In caso di nuovi prodotti, o se un prodotto adattato comporta condizioni meno favorevoli per l’assicurato, il nuovo contratto è considerato valido solo previo consenso di quest’ultimo.
14. Un assicuratore può modificare l’estensione della copertura assicurativa?
In linea di principio no, poiché le modifiche dei contratti nel settore delle assicurazioni private richiedono il consenso esplicito di entrambi i contraenti. L’assicuratore può però stabilire nelle condizioni generali d’assicurazione (CGA) che le caratteristiche dettagliate delle prestazioni (terapeuti e metodi riconosciuti, ecc.) siano definite in un elenco separato. Egli può modificare tali caratteristiche unilateralmente, in particolare per integrare cambiamenti nella cerchia dei fornitori di prestazioni e adattare le prestazioni agli sviluppi della medicina; in questi casi l’assicurato non ha diritto di disdetta. Sono ammesse inoltre clausole che prevedono adeguamenti necessari delle CGA in funzione dell’evoluzione del campo, in particolare se il catalogo delle prestazioni dell’assicurazione di base cambia per legge. Come per le modifiche dei premi, in questo caso l’assicurato ha un diritto di disdetta. Queste eccezioni permettono alle imprese di adeguare facilmente i contratti assicurativi quando gli sviluppi della medicina lo rendono opportuno. Inoltre, in questo modo l’assicuratore può influenzare i fornitori di prestazioni, ad esempio per garantire la qualità dei servizi o per procedere contro richieste d’onorario esagerate. In linea di principio l’ammontare dei premi deve comunque essere sempre giustificato dalla portata delle prestazioni assicurate e le modifiche non possono essere utilizzate per cambiare le tariffe.
D. ULTERIORI INFORMAZIONI
15. Dove posso ottenere ulteriori informazioni o richiedere una consulenza?
Gli assicurati che desiderano richiedere una consulenza o una mediazione in caso di divergenze di opinione con le casse malati o le imprese che offrono assicurazioni complementari possono rivolgersi all’
Ombudsman dell’assicurazione malattie:
Ombudsman dell’assicurazione malattie
Morgartenstr. 9
6003 Luzern
Tel. +41 (0)41 226 10 10
Fax +41 (0)41 226 10 13
info@ombudsman-kv.ch
16. A chi posso rivolgermi presso la FINMA per eventuali domande?
questions@finma.ch oppure tel. +41 31 327 91 00