FAQ > Privati > Tutela dei titolari di depositi detenuti presso banche e commercianti di valori mobiliari stampare

Tutela dei titolari di depositi detenuti presso banche e commercianti di valori mobiliari

(Aggiornato: maggio 2012) 

1. Come sono tutelati gli averi su conti dei clienti, in caso di insolvenza di un commerciante di valori mobiliari o di una banca domiciliati in Svizzera?

In caso di fallimento di una banca o di un commerciante di valori mobiliari, i depositi sono considerati privilegiati fino a un ammontare massimo di 100 000 franchi per cliente. Il privilegio vale per tutti i depositi, in particolare anche per quelli detenuti presso succursali estere della banca o del commerciante di valori mobiliari.

Se la banca o il commerciante di valori mobiliari dispongono di liquidità sufficienti, i depositi privilegiati presso le succursali nazionali ed estere vengono rimborsati immediatamente fino a un massimo di CHF 100'000, al di fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione.

Se invece i depositi privilegiati non possono essere rimborsati immediatamente, per quelli presso le succursali svizzere subentra, in modo integrativo, la garanzia dei depositi. Essa garantisce, a titolo di anticipazione, il rimborso dei depositi assicurati e mette a disposizione l'importo corrispondente entro 20 giorni lavorativi dopo il sollecito di pagamento da parte della FINMA. Se i pagamenti vengono effettuati dalla garanzia dei depositi, i crediti privilegiati dei depositanti le vengono trasferiti.

Un caso particolare è rappresentato dai depositi presso le fondazioni bancarie e di libero passaggio, che sono privilegiati fino a un massimo di CHF 100'000 in aggiunta agli altri depositi bancari dell'intestatario. Per contro gli stessi non sono coperti dalla garanzia dei depositi e non danno luogo ad alcun pagamento immediato al di fuori dalla graduatoria.

Se i depositi privilegiati non possono essere rimborsati integralmente nemmeno attraverso la garanzia dei depositi, vengono soddisfatti tramite il pagamento dei dividendi nell’ambito della procedura fallimentare. Il rimborso totale dei depositi privilegiati, effettuato al più tardi nell'ambito della procedura fallimentare, viene assicurato dalla copertura dei depositi privilegiati per mezzo degli attivi disponibili in Svizzera.

2. Che cosa succede ai miei valori depositati in caso di insolvenza di un commerciante di valori mobiliari o di una banca domiciliati in Svizzera?

A differenza dei depositi, i valori in deposito (azioni, quote di investimenti collettivi di capitale e altri titoli) sono di proprietà del cliente e, in caso di fallimento di una banca o di un commerciante di valori mobiliari, per legge vengono esclusi nella loro totalità dalla procedura fallimentare e consegnati al cliente. Questa norma riguarda tutti i valori in deposito, ma anche i metalli preziosi di proprietà del cliente detenuti fisicamente presso la banca.

3. A chi posso rivolgermi per eventuali domande?

questions@finma.ch oppure tel. +41 31 327 91 00