(Aggiornato al 24 giugno 2010)
Di seguito viene data risposta a una serie di domande circa l'assoggettamento alla vigilanza per le attività di gestione patrimoniale (nel senso lato del termine) dal punto di vista sia degli attori del mercato finanziario, sia dei prodotti offerti. Innanzitutto, il diritto prudenziale viene tratteggiato a grandi linee lungo l'intera catena di creazione di valore (A); poi seguono a livello particolareggiato le risposte alle domande frequenti sulle attività di gestione patrimoniale indipendente (B) e sulla Circ. FINMA 09/1 "Regole quadro per la gestione patrimoniale" (C).
Per quanto riguarda le domande circa le regole di condotta sul mercato e la lotta contro il riciclaggio di denaro, esistono apposite FAQ separate. Devono essere inoltre consultate le FAQ relative all'obbligo di autorizzazione e alla portata della vigilanza.
A. CATENA DI CREAZIONE DI VALORE
1. Chi e che cosa è regolamentato dal diritto prudenziale?
Le leggi che disciplinano i mercati finanziari ai sensi dell'art. 1 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) assoggettano diversi fornitori di servizi finanziari lungo l'intera catena di creazione di valore, ad esempio attraverso l'istituzione di un obbligo di autorizzazione, regole di comportamento e di distribuzione nonché ulteriori prescrizioni in materia di attività operative. Nei singoli casi, il diritto prudenziale prevede anche regole specifiche per i prodotti. Di seguito viene tracciata una panoramica a grandi linee delle disposizioni in materia di diritto di vigilanza. Per i prodotti strutturati, che sono regolamentati in particolare soltanto dall'art. 5 della Legge sugli investimenti collettivi (LICol; RS 951.31) e dall’art. 4 dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol; RS 951.311), sono previste apposite FAQ separate.
2. Quali produttori sono assoggettati al diritto prudenziale e in che modo?
In questo ambito fanno stato in linea di principio le FAQ in materia di obbligo di autorizzazione e di portata della vigilanza. La Legge sulle banche (LBCR; RS 952.0) e l'Ordinanza sulle banche (OBCR; RS 952.02) regolamentano le banche; la Legge sulle borse (LBVM; RS 954.1) e l'Ordinanza sulle borse (OBVM; RS 954.11) disciplinano i fornitori di derivati; LICol e OICol regolamentano le direzioni dei fondi, le SICAV, le società in accomandita per investimenti collettivi e le SICAF; la Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) e l'Ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) disciplinano le compagnie assicurative.
I produttori suindicati necessitano di un'autorizzazione della FINMA e sono da questa sottoposti a una vigilanza obbligatoria, ovvero prudenziale. Essi devono attenersi a diversi requisiti in termini di organizzazione, dotazione di capitale, ecc. Regole di comportamento esplicite sono previste nell'art. 11 LBVM nonché negli artt. 20 segg. LICol e negli artt. 31 segg. OICol; tali disposizioni sono in parte concretizzate mediante norme di autodisciplina. Per quanto riguarda banche e assicurazioni, la prassi ha derivato determinate norme di condotta specifiche dal requisito di garanzia di un'attività irreprensibile.
3. Chi è parimenti assoggettato a obbligo di vigilanza nell'ambito della produzione, ovvero subito dopo di essa?
LICol e OICol prevedono ulteriori obblighi di autorizzazione. Qualora la gestione degli investimenti collettivi venga delegata a terzi, se si tratta di un investimento collettivo di diritto svizzero il gestore patrimoniale ("Asset Manager") in questione deve disporre obbligatoriamente di un'autorizzazione, mentre nel caso di un investimento collettivo estero tale assoggettamento avviene su base volontaria (art. 13 cpv. 2 lett. f e cpv. 4 nonché art. 18 LICol). I gestori patrimoniali di investimenti collettivi (di tipo sia aperto che chiuso) con sede in Svizzera che hanno ottenuto un'autorizzazione devono attenersi alle "Regole di condotta per gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale" della Swiss Fund Association (SFA) del 31 marzo 2009, riconosciute dalla FINMA. Per gli investimenti collettivi esteri destinati ad essere distribuiti pubblicamente in Svizzera o a partire dalla Svizzera, deve essere inoltre designato un rappresentante autorizzato in Svizzera (art. 13 cpv. 2 lett. h e artt. 123 segg. LICol). Per quanto concerne le proprie attività in seno a fondi d'investimento, tale rappresentante deve attenersi alle "Regole di condotta per l'industria svizzera dei fondi" del 30 marzo 2009, emanate dalla SFA e riconosciute dalla FINMA. Infine, per i fondi d'investimento e le SICAV, la banca depositaria che tra l'altro custodisce il patrimonio dei fondi come "Custodian" necessita di un'apposita autorizzazione (art. 13 cpv. 2 lett. e, e artt. 72 segg. LICol).
4. A quali aspetti è necessario prestare attenzione per i singoli prodotti prima della distribuzione?
Il regolamento di quotazione valido per le borse SIX Swiss Exchange, Scoach Schweiz ed Eurex stabilisce ad esempio quali informazioni devono essere contenute nei prospetti dei valori mobiliari da quotare.
Inoltre, i prospetti per gli investimenti collettivi (in particolare per i fondi d'investimento) sono regolamentati ad esempio da LICol e OICol. Per i restanti aspetti, i documenti relativi agli investimenti collettivi di capitale di seguito riportati sono altresì soggetti all'obbligo di approvazione da parte della FINMA: il contratto del fondo relativo ai fondi d'investimento contrattuali, gli statuti e i regolamenti delle SICAV e delle SICAF, nonché il contratto di società relativo alle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 15 LICol). Qualora si tratti di investimenti collettivi di capitale esteri, i rispettivi documenti sono soggetti a obbligo di approvazione non appena sia prevista la distribuzione pubblica degli stessi sul territorio elvetico o a partire dalla Svizzera (art. 120 LICol).
LICol e OICol regolamentano altresì i prospetti per i prodotti strutturati (anche se questi ultimi non sottostanno in linea di principio alla legislazione in materia di investimenti collettivi). In relazione al prospetto semplificato per i prodotti strutturati trovano inoltre applicazione le "Direttive sulle informazioni degli investitori relative ai prodotti strutturati" del luglio 2007, pubblicate dall'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) e riconosciute dalla FINMA.
In ambito assicurativo, sussiste un obbligo di approvazione per le tariffe e le condizioni generali di assicurazione, nonché per le successive modifiche relative sia all'assicurazione di tutti i rischi nella previdenza professionale, sia all'assicurazione complementare all'assicurazione malattie sociale (art. 4 cpv. 2 lett. r e art. 5 LSA). Sono previste verifiche tariffarie anche dall'art. 33 cpv. 3 e dall'art. 38 LSA.
5. A quali aspetti devono prestare attenzione i produttori nell'ambito della distribuzione diretta?
I produttori che distribuiscono strumenti finanziari in modo diretto (ad es. con personale proprio allo sportello, per telefono, via Internet o attraverso canali analoghi) sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di garantire una procedura di acquisizione seria e una consulenza oggettiva a favore dei clienti. Queste norme sono previste esplicitamente dall'art. 24 cpv. 1 LICol per i titolari di autorizzazione ai sensi della LICol stessa e, in forza dei rispettivi requisiti di organizzazione e di irreprensibilità, trovano altresì applicazione anche per i titolari di autorizzazione in base ad altre leggi sui mercati finanziari.
Nell'ambito della distribuzione diretta di investimenti collettivi devono essere inoltre rispettate le disposizioni riportate nell'appendice alle "Direttive per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale" del 29 maggio 2008, emanate dalla SFA e riconosciute dalla FINMA. Nel campo assicurativo, la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1) regolamenta ulteriori obblighi di natura anche precontrattuale. In tale ambito, la FINMA ha esplicitamente la possibilità di intervenire in caso di abusi all'interno dei contratti (art. 117 OS).
6. A quali aspetti devono prestare attenzione i produttori nell'ambito della distribuzione da parte di terzi?
I soggetti incaricati per la distribuzione pubblica di quote di investimenti collettivi di terzi sono tenuti a sottoscrivere con questi appositi contratti di distribuzione (art. 24 cpv. 2 LICol). Ai sensi delle "Regole di condotta per l'industria svizzera dei fondi" del 30 marzo 2009, emanate dalla SFA e riconosciute dalla FINMA, le direzioni dei fondi e le SICAV distribuiscono i propri prodotti esclusivamente attraverso soggetti in grado di offrire la garanzia di un'attività irreprensibile (in particolare per quanto concerne la serietà delle modalità di distribuzione e l'intermediazione delle informazioni). Nei confronti di questi soggetti deve essere applicato un sistema di remunerazione tale da promuovere una consulenza ineccepibile per i clienti e la cura di relazioni di lungo periodo. Le direzioni dei fondi e le SICAV sono tenute a stipulare contratti di distribuzione esclusivamente sulla base delle "Direttive per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale" del 29 maggio 2008 (inclusa la relativa appendice), emanate dalla SFA e riconosciute dalla FINMA. Tale appendice contempla diverse disposizioni vincolanti per i distributori. Il loro rispetto deve essere soggetto ad appositi controlli, e tali attività di monitoraggio competono ai rispettivi produttori. Questi ultimi sono quindi parimenti coinvolti nell'obbligo di controllo.
7. Quali intermediari di vendita sono assoggettati al diritto prudenziale e in che modo?
Spesso i produttori incaricano (anche) soggetti terzi delle attività di distribuzione. Tali intermediari di vendita vengono remunerati dai produttori per le loro attività e risultano pertanto "vincolati" a (uno o più) produttori.
Ai fini dell'intermediazione di vendita ("push side") l'art. 3 cpv. 2 OBVM assoggetta inoltre le ditte di emissione che, a titolo professionale, assumono su commissione valori mobiliari emessi da terzi e li offrono pubblicamente sul mercato primario, nella misura in cui esse siano attive prevalentemente nel settore finanziario (art. 2 cpv. 1 OBVM). In quanto commercianti di valori mobiliari soggetti ad autorizzazione, essi sono tra l'altro sottoposti alle norme di comportamento ai sensi dell'art. 11 LBVM nonché alle "Regole di condotta per commercianti di valori mobiliari applicabili all'esecuzione di transazioni su titoli" del 22 ottobre 2008 emanate dall'ASB e riconosciute dalla FINMA.
Chi intende offrire o distribuire pubblicamente quote di un investimento collettivo autorizzato alla distribuzione in Svizzera necessita di un'autorizzazione della FINMA come distributore (art. 13 cpv. 2 lett. g e art. 19 LICol). In tale ambito, non fa alcuna differenza se l'offerta e/o la distribuzione avvengono in modo diretto o indiretto (nm 22 Circ. FINMA 08/8 "Appello al pubblico per gli investimenti collettivi"). I distributori – anche quelli che sono esonerati in via eccezionale dall'obbligo di autorizzazione – devono attenersi e sottoporre a verifica le norme di condotta degli artt. 20 segg. LICol, artt. 31 segg. OICol e delle disposizioni riportate nell'appendice alle "Direttive per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale" del 29 maggio 2008, emanate dalla SFA e riconosciute dalla FINMA. Inoltre, nello svolgimento delle proprie attività essi possono avvalersi soltanto dei mezzi pubblicitari usuali per il rispettivo mercato (art. 3 cpv. 1 OICol) e deve risultare dimostrata l'esplicita ammissibilità delle modalità di distribuzione in questione (art. 30 cpv. 1 lett. b OICol).
Per quanto concerne i prodotti strutturati, si rimanda alle apposite FAQ.
Per gli intermediari assicurativi vincolati, l'art. 45 LSA prevede particolari obblighi d'informazione. Inoltre, essi non possono intrattenere rapporti con compagnie assicurative che operano in modo non conforme alle disposizioni di legge (art. 41 LSA).
8. Quali norme trovano applicazione per gli intermediari di acquisto che offrono esclusivamente servizi di consulenza?
Agli intermediari di vendita si contrappongono gli intermediari di acquisto che mettono le loro conoscenze non al servizio dei produttori, bensì al servizio dei clienti in modo "non vincolato" e "indipendente". Tuttavia, talvolta essi non vengono retribuiti (soltanto) dai clienti, bensì (anche) dai produttori.
La legislazione vigente in materia di investimenti collettivi non prevede solo gli obblighi di autorizzazione, bensì in parte impone anche determinati divieti. Nell'ambito dell'intermediazione degli acquisti ("pull side"), questi divieti riguardano in particolare i consulenti d'investimento (anche quelli assoggettati a vigilanza prudenziale). Pena sanzioni specifiche, a questi soggetti è fatto divieto di svolgere apertamente attività di sollecitazione al pubblico per investimenti collettivi (di diritto nazionale o estero) al pari di quanto effettuato da un distributore (art. 148 cpv. 1 lett. d LICol). Come del resto si evince dalla loro denominazione, questi soggetti possono fornire esclusivamente consulenza (tuttavia tenendo in considerazione tutte le possibili forme di investimenti collettivi). Per un approfondimento a tale riguardo, si veda la domanda 25.
Gli intermediari assicurativi non vincolati che operano nel campo della consulenza sono soggetti agli obblighi d'informazione ai sensi dell'art. 45 LSA al pari degli intermediari vincolati, e allo stesso modo non possono stipulare contratti di collaborazione o di altro tipo con compagnie assicurative che operano in modo non conforme alle disposizioni di legge (art. 41 LSA). Contrariamente agli intermediari assicurativi vincolati, quelli non vincolati devono richiedere l'iscrizione in un apposito registro (art. 43 cpv. 1 LSA; art. 183 OS).
9. Quali norme trovano applicazione per gli intermediari di acquisto che offrono ulteriori servizi?
Nell'ambito della gestione patrimoniale nel senso stretto del termine, vengono amministrati e investiti valori patrimoniali sulla base del conferimento di un'apposita procura. In tale ambito, le attività di tenuta conto e deposito, ovvero la presa in consegna di denaro, la custodia di valori mobiliari, ecc., sono riservate alle banche e ai commercianti di valori mobiliari appositamente autorizzati (art. 1 cpv. 2 LBCR; nm 50 e 52 Circ. FINMA 08/5 "Commerciante di valori mobiliari"). Gli operatori assoggettati a vigilanza prudenziale che sono attivi (anche) nella gestione patrimoniale individuale devono attenersi alle "Direttive concernenti il mandato di gestione patrimoniale" del 16 aprile 2010 emanate dall'ASB e riconosciute dalla FINMA, o a modalità di autodisciplina comparabili. Per gli investimenti fiduciari effettuati (esclusivamente) da parte di banche, trovano inoltre applicazione le "Direttive sugli investimenti fiduciari" del 22 giugno 2009 emanate dall'ASB e riconosciute dalla FINMA. Per quanto riguarda i c.d. gestori patrimoniali indipendenti, si rimanda alla sezione B.
Per gli intermediari assicurativi non vincolati che in virtù di una procura gestiscono portafogli assicurativi complessivi in un’ottica di lungo periodo (ovvero li monitorano, effettuano adeguamenti della copertura, ecc.), trovano applicazione le disposizioni di cui alla domanda 8.
10. Quali disposizioni trovano inoltre applicazione nel commercio di singoli prodotti finanziari?
Chi a titolo professionale opera su valori mobiliari per conto dei clienti ma in nome proprio e detiene pertanto appositi conti di esecuzione e/o depositi, necessita di un'apposita autorizzazione come commerciante di valori mobiliari (art. 10 LBVM; art. 3 cpv. 5 OBVM). Tali operatori sono soggetti tra l'altro alle norme di comportamento ai sensi dell'art. 11 LBVM, alle norme di comportamento ai sensi della Circ. FINMA 08/38 "Regole di condotta sul mercato" nonché alle "Regole di condotta per commercianti di valori mobiliari applicabili all'esecuzione di transazioni su titoli" del 22 ottobre 2008 emanate dall'ASB e riconosciute dalla FINMA. Un obbligo di autorizzazione sussiste anche per le borse nonché in parte per le istituzioni analoghe alle borse e per i sistemi di gestione delle operazioni su titoli (artt. 3 e 10bis LBVM; cfr. anche art. 1bis LBCR).
Ulteriori norme di condotta sono inoltre stabilite negli artt. 20 segg. LICol e negli artt. 31 segg. OICol, nonché nelle "Direttive per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale" del 29 maggio 2008 e nelle "Regole di condotta per l'industria svizzera dei fondi" del 30 marzo 2009, entrambe emanate dalla SFA e riconosciute dalla FINMA.
11. Quali norme trovano applicazione per le attività di custodia?
Come menzionato in precedenza, per poter svolgere attività di custodia di valori mobiliari, il depositario ("Custodian") necessita di un'apposita autorizzazione come commerciante di valori mobiliari. Ciò comporta conseguenze soprattutto per i gestori patrimoniali indipendenti (per un approfondimento a tale riguardo, si veda il Capitolo 6 del Rapporto della Commissione federale delle banche sui Sistemi di incentivo e conflitti di interesse nella distribuzione di prodotti finanziari dell'agosto 2008 [in tedesco o francese, di cui è disponibile un riassunto in italiano]).Vanno inoltre considerate le prescrizioni della Legge sui titoli contabili (LTCo, RS 957.1). Qualora nell'ambito della custodia vengano riscossi anche eventuali interessi, dividendi, ecc., si parla in parte di gestione patrimoniale "tecnica" in contrasto con quella "economica".
12. Sono previste regole specifiche per i clienti che acquistano, detengono e rivendono prodotti finanziari?
Per gli investimenti collettivi, la platea degli operatori può essere ristretta ai c.d. investitori qualificati, e di conseguenza i rispettivi investimenti collettivi possono essere esclusi del tutto o in parte dalle singole disposizioni di legge (art. 10 cpv. 2 e 5 LICol). Agli investitori qualificati è riservato anche il diritto di detenere partecipazioni come accomandanti di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 cpv. 3 LICol). Lo stesso vale in relazione agli SLB non coperti (nm 10 Circ. FINMA 10/2 “PcT (‘repo’)/SLB”).
Prescrizioni d'investimento specifiche sono previste ad es. dall'art. 21 cpv. 1 e dagli artt. 53 segg. LICol per quanto concerne gli investimenti collettivi. A occuparsi degli investimenti nei patrimoni vincolati e dell'impiego di prodotti finanziari derivati nelle compagnie assicurative è la Circ. FINMA 08/18 "Direttive di investimento – assicuratori". Disposizioni d'investimento sono previste da atti diversi dalle leggi sui mercati finanziari, ovvero nella fattispecie dall'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1) negli artt. 49 segg.
I singoli clienti che negoziano per conto proprio sono inoltre assoggettati alla legislazione in materia di borse: le ditte di emissione che assumono a fermo valori mobiliari (art. 2 cpv. 1 e art. 3 cpv. 2 OBVM), nonché i commercianti in proprio con un fatturato lordo di CHF 5 miliardi all'anno (art. 2 cpv. 1 e art. 3 cpv. 1 OBVM; nm 23 Circ. FINMA 08/5 "Commerciante di valori mobiliari") e coloro che nella loro funzione di "market maker" fissano pubblicamente i corsi dei valori (art. 3 cpv. 4 OBVM) sono parimenti soggetti all'obbligo di autorizzazione fissato dalla legge sulle borse e – a seconda dell'attività operativa – dalle rispettive norme di condotta.
B. GESTIONE PATRIMONIALE INDIPENDENTE
13. Che cosa si intende con il concetto di gestione patrimoniale indipendente?
Nell'ambito della gestione patrimoniale nel senso stretto del termine, vengono amministrati e investiti valori patrimoniali sulla base del conferimento di un'apposita procura. In tale ambito, le attività di tenuta conto e deposito, ovvero la presa in consegna di denaro, la custodia di valori mobiliari, ecc. sono riservate alle banche e ai commercianti di valori mobiliari appositamente autorizzati (art. 1 cpv. 2 LBCR; nm 50 e 52 Circ. FINMA 08/5 "Commerciante di valori mobiliari"). Il termine "indipendente" significa che questi gestori patrimoniali non costituiscono parte integrante di una banca o di un commerciante di valori mobiliari, bensì sono autonomi da tali soggetti (per un approfondimento a tale riguardo, si veda il Capitolo 6 del Rapporto della Commissione federale delle banche sui Sistemi di incentivo e conflitti di interesse nella distribuzione di prodotti finanziari dell'agosto 2008 [in tedesco o francese, di cui è disponibile un riassunto in italiano]). Peraltro, questo titolo professionale non è protetto.
14. In che modo i gestori patrimoniali indipendenti sono assoggettati al diritto prudenziale?
I gestori patrimoniali indipendenti (GPI) sonno assoggettati in primis all'art. 2 cpv. 3 lett. e della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0). Anche per essi trovano pertanto applicazione i divieti appena suindicati relativi alla vigente legislazione bancaria e borsistica.
Per i GPI che intendono acquistare quote di investimenti collettivi per conto di investitori non qualificati, trova inoltre applicazione l'art. 6 cpv. 2 OICol, ai sensi del quale essi devono assoggettarsi alle norme di condotta di un'organizzazione settoriale riconosciute come standard minimo dalla FINMA e devono altresì strutturare i loro contratti di gestione patrimoniale in linea con tali norme di condotta.
Disposizioni specifiche sono previste anche da altri atti diversi dalle leggi sui mercati finanziari (cfr. ad es. gli artt. 48f segg. OPP 2).
15. Per quale motivo esattamente i GPI sono assoggettati alla legislazione in materia di investimenti collettivi?
Come già menzionato, la legislazione vigente in materia di investimenti collettivi non prevede solo obblighi di autorizzazione, bensì in parte impone anche determinati divieti. Tra l'altro, pena apposite sanzioni, è fatto divieto a chiunque di svolgere attività di pubblica sollecitazione per investimenti collettivi (art. 148 cpv. 1 lett. d LICol) senza l'apposita autorizzazione (come distributore) o senza l'apposita approvazione (per quanto riguarda i singoli prodotti). Con questo approccio, il legislatore ha inteso comprendere tutti gli operatori per i quali deve essere evitata una sollecitazione al pubblico non autorizzata per quanto concerne gli investimenti collettivi: in primis i distributori (che devono richiedere obbligatoriamente un'autorizzazione) e i consulenti d'investimento (i quali possono fornire esclusivamente servizi di consulenza), ma anche i gestori patrimoniali (i quali da un punto di vista tecnico non devono più esercitare alcuna sollecitazione pubblica nel momento in cui dispongono di una procura di gestione patrimoniale).
Tuttavia, con l'art. 3 in combinato disposto con l'art. 10 cpv. 3 lett. f LICol, il legislatore ha creato a favore di questi ultimi una parziale eccezione, nel senso che non si configura alcuna sollecitazione pubblica vietata nella misura in cui un gestore patrimoniale sottoposto a vigilanza prudenziale abbia sottoscritto con ognuno dei propri clienti un apposito contratto scritto di gestione patrimoniale.
Per i GPI non sottoposti a vigilanza prudenziale, l'art. 3 in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 2 OICol ha introdotto in data 1° gennaio 2007 un'eccezione di analogo tenore. Come menzionato, le condizioni a tale riguardo sono le seguenti: un assoggettamento alla LRD, un assoggettamento alle norme di comportamento di un'organizzazione settoriale riconosciute dalla FINMA e un apposito mandato di gestione patrimoniale conforme alle norme di comportamento.
Al fine di concedere al comparto della gestione patrimoniale sufficiente tempo per costituire organizzazioni settoriali e redigere regole di condotta, nel mese di agosto 2007 la Commissione federale delle banche ha concesso un periodo di transizione di due anni per soddisfare i requisiti dell'art. 6 cpv. 2 OICol, affinché non si configuri uno scenario di appello al pubblico (nm 35 Circ. CFB 03/1 "Appello al pubblico / fondi d'investimento collettivi" [abrogata al 31 dicembre 2008]; Rapporto annual CFB 2007 pag. 46). Questo periodo transitorio è stato ripreso dalla FINMA a partire dal 1° gennaio 2009 (nm 35 Circ. FINMA 08/8 "Appello al pubblico per gli investimenti collettivi"), e si è concluso il 30 settembre 2009.
Poiché nel settore della gestione patrimoniale sono sorte incertezze circa la strutturazione delle regole di condotta e la FINMA non intendeva concedere un diritto di esclusiva a una sola organizzazione, nel dicembre 2008 la FINMA stessa ha emanato delle "regole quadro" per il riconoscimento di tali norme di condotta (nm 2 Circ. FINMA 09/1 "Regole quadro per la gestione patrimoniale"). Tali regole quadro trovano altresì applicazione per la platea degli operatori assoggettati a vigilanza prudenziale.
16. Quali sono in poche parole le conseguenze di questa regolamentazione?
È importante ribadire il concetto: qualora un cliente di gestione patrimoniale non sia una persona privata facoltosa ai sensi dei nm 13 segg. della Circ. FINMA 08/8 "Appello al pubblico per gli investimenti collettivi" oppure non risulti altrimenti un investitore qualificato, indipendentemente dallo statuto LRD (IFDS o affiliazione a OAD) a partire dal 1° ottobre 2009 deve essere presentato un contratto di gestione patrimoniale rispondente a uno standard minimo riconosciuto, nella misura in cui sulla base di una procura vengano acquistate parti di investimenti collettivi per conto del cliente. In caso contrario, può configurarsi un appello non autorizzato al pubblico per strumenti di investimento collettivo. (Le posizioni già in essere possono invece essere conservate in portafoglio o vendute a proprio piacimento).
Al fine di ottemperare all'obbligo di assoggettamento, i GPI sono tenuti a rivolgersi a un'organizzazione settoriale le cui regole di condotta siano riconosciute dalla FINMA, e segnatamente:
- "Code de déontologie relatif à l'exercice de la profession de gérant de fortune indépendant" dell'Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF);
- "Codice deontologico svizzero per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni" dell'Associazione svizzera di gestori di patrimoni (ASG);
- "Norme di comportamento nell'ambito della gestione patrimoniale (NCGP)" dell'Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT);
- "Règlement relatif aux règles-cadres pour la gestion de fortune" dell'OAR-G Organisme d'autorégulation fondé par le GSCGI et GPCGFG;
- "Règles d'Ethique Professionnelle" dell'Associazione Svizzera dei Consulenti Finanziari Indipendenti (ASCFI);
- "Standesregeln" del PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein;
- "Verhaltensregeln in Sachen Ausübung der Vermögensverwaltung" del VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen.
17. E dopo l'assoggettamento alle norme di condotta riconosciute, quali tipi di investimenti collettivi possono essere acquistati per i clienti?
Possono essere acquistate quote di tutti gli strumenti collettivi possibili. Non viene quindi operata alcuna distinzione tra il fatto che si tratti di investimenti collettivi nazionali o esteri, approvati o meno, ovvero di altro tipo.
18. Ma per i clienti ciò non comporta anche dei rischi, soprattutto se i privati non facoltosi vengono ora considerati come "qualificati"?
Si tratta di una domanda più che giustificata. Ma è necessario rispondervi in senso negativo, in quanto il contratto di gestione patrimoniale deve contenere limitazioni e obiettivi d'investimento (come statuito dal nm 9 Circ. FINMA 09/1 "Regole quadro per la gestione patrimoniale" come parametro di riferimento per le rispettive regole di condotta). In tale ambito, gli obiettivi vengono definiti in funzione del profilo di rischio, cosicché per le persone non facoltose non vengono presi in considerazione a priori tutti i prodotti finanziari possibili.
19. Qual è l'approccio da seguire nei confronti di ETF, ETSF e prodotti strutturati?
Sia gli Exchange Traded Funds (ETF) che gli Exchange Traded Structured Funds (ETSF) sono fondi d'investimento negoziati in borsa e rientrano quindi nella legislazione vigente in materia di investimenti collettivi. Per contro, l'offerta e la distribuzione di prodotti strutturati sono ancora ammesse ai sensi delle (precedenti) disposizioni di cui all'art. 5 LICol e all'art. 4 OICol.
20. Talvolta si sente dire che (al pari dei propri clienti) i GPI dovrebbero essere classificati come investitori qualificati. Che cosa si intende esattamente?
Molti GPI hanno sottoscritto contratti di collaborazione o di natura analoga con produttori, i quali promettono loro informazioni su prodotti finanziari potenzialmente molto interessanti. Poiché in considerazione della strutturazione dei contratti i relativi rapporti in questione non possono beneficiare della menzionata eccezione di cui all'art. 10 cpv. 3 lett. f LICol, il nm 12 della Circ. FINMA 08/8 "Appello al pubblico per gli investimenti collettivi" prevede la possibilità che anche un GPI possa divenire un investitore qualificato per poter continuare a usufruire delle informazioni relative agli investimenti collettivi (Rapporto annuale CBF 2007 pag. 46). La precondizione è tuttavia che il GPI si attenga a uno standard minimo riconosciuto dalla FINMA per quanto concerne tutte le sue relazioni contrattuali con i clienti di gestione patrimoniale.
21. Non ho bisogno di essere considerato un “investitore qualificato” e i miei clienti sono tutti privati facoltosi. La mia organizzazione settoriale vuole ora obbligarmi a rispettare le norme di condotta da essa stabilite. Per quale motivo? Devo davvero diventare formalmente “membro” per poter appartenere a un’organizzazione settoriale?
Le organizzazioni settoriali decidono autonomamente se imporre l'osservanza delle loro norme di condotta a tutti i propri affiliati, oppure soltanto ai gestori patrimoniali per i quali il rispetto è obbligatorio per quanto concerne la legislazione in materia di investimenti collettivi.
Analogamente sono le organizzazioni settoriali stesse a decidere le possibilità di assoggettamento ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. b OICol.
22. Queste disposizioni trovano applicazione anche per...
a) …GPI con statuto IFDS?
Sì. Come già menzionato, ai fini del rispetto della legislazione in materia di investimenti collettivi non fa differenza se un GPI sia un IFDS oppure sia affiliato a un OAD.
b) ...i GPI autorizzati a esercitare come distributori?
Sì, l’attività di distributore (intermediazione di vendita; “push side”) e quella di gestore patrimoniale (intermediazione di acquisto; “pull side”) sono attività diverse, soggette (in parte) a regolamentazioni diverse. Le imprese che le esercitano entrambe devono soddisfare i requisiti regolamentari previsti sia per i distributori sia per i gestori patrimoniali. Esse sono tenute a mantenere separate nella misura necessaria le due attività nei confronti della clientela e, pertanto, non possono operare anche come distributori nei confronti di un cliente di gestione patrimoniale.
C. CIRC. FINMA 09/1 "REGOLE QUADRO PER LA GESTIONE PATRIMONIALE"
23. Che cosa s’intende per “organizzazione settoriale” (o “organizzazione di categoria”) ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. b e c OICol? (nm 1)
Le regole quadro sono destinate alle organizzazioni settoriali i cui membri operano nel settore della gestione patrimoniale, ovvero principalmente le associazioni di gestori patrimoniali indipendenti. Nel loro novero, la FINMA include anche gli organismi di autodisciplina ai sensi della LRD. Tuttavia, le regole quadro trovano applicazione anche per la platea degli operatori assoggettati a vigilanza prudenziale.
Se tali organizzazioni intendono adottare e far riconoscere le proprie regole di condotta alla FINMA, esse dovranno adeguare i propri statuti e regolamenti ed eventualmente farli approvare dalla FINMA stessa. Ciò potrà avvenire contestualmente alla presentazione alla FINMA della richiesta di riconoscimento delle regole di condotta da parte delle organizzazioni settoriali.
Le organizzazioni settoriali che sottopongono le proprie regole di condotta alla FINMA devono dimostrare la volontà e la capacità di farle rispettare, in particolare adeguandole alla Circolare. Esse devono altresì disporre di un'autorevolezza e di un credito sufficienti nel settore della gestione patrimoniale. La FINMA si riserva il diritto di non riconoscere le regole di condotta se non ritiene sufficientemente seria l'organizzazione settoriale che le ha emanate.
24. Come gestore patrimoniale la presente Circolare sulle regole quadro mi riguarda? (nm 5)
La Circolare è destinata alle organizzazioni settoriali di gestione patrimoniale, non concerne quindi in modo diretto i gestori patrimoniali in quanto tali. Tuttavia, essa comporta effetti indiretti su questi ultimi.
Gli assoggettati alla vigilanza prudenziale, attivi (anche) nella gestione patrimoniale individuale, sono tenuti ad adempiere alle "Direttive concernenti il mandato di gestione patrimoniale" del 16 aprile 2010 emanate dall'ASB e riconosciute dalla FINMA o a norme comparabili in materia di autodisciplina. Compete alla società di audit indicare lo standard applicabile al singolo caso. Nell'ambito della gestione di investimenti collettivi, finora sono stati riconosciuti degli standard per direzioni di fondi, SICAV, gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e rappresentanti di fondi esteri.
Come già indicato per i gestori patrimoniali "indipendenti" non assoggettati a vigilanza prudenziale, trova applicazione quanto segue: qualora un cliente di gestione patrimoniale non sia una persona privata facoltosa ai sensi dei nm 13 segg. della Circ. FINMA 08/8 "Appello al pubblico per gli investimenti collettivi" oppure non risulti altrimenti un investitore qualificato, a partire dal 1° ottobre 2009 deve essere presentato un contratto di gestione patrimoniale rispondente a uno standard minimo riconosciuto, nella misura in cui sulla base di una procura vengano acquistate parti di investimenti collettivi per conto del cliente.
25. Un contratto di consulenza (advisory) può far sì che il cliente sia considerato "qualificato" ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. b e c OICol? (nm 8)
No. Ai sensi di quanto formulato chiaramente nell’art. 6 cpv. 2 OICol, il contratto di consulenza o di advisory non rientra nel campo di applicazione della Circolare. Sulla base di un simile contratto, non è possibile giungere alla conclusione che un cliente sia considerato "qualificato" ai sensi della legislazione vigente in materia di investimenti collettivi.
a) Che cosa comporta ciò per i consulenti di investimento?
I consulenti di investimento non sono interessati dalla Circolare. Gli stessi si devono tuttavia astenere dall'offrire pubblicamente singoli investimenti collettivi di capitale nell'ambito della loro attività di consulenza alla clientela (si veda domanda 8). Il nm. 6 della Circ. FINMA 08/8 "Appello al pubblico per gli investimenti collettivi" prevede che sia considerato appello l'utilizzo di mezzi di sollecitazione al pubblico di qualsiasi natura che servono direttamente o indirettamente a offrire o distribuire degli investimenti collettivi di capitale. Per contro, non vi è tra l'altro appello al pubblico se un cliente richiede informazioni in merito a un determinato investimento collettivo di capitale.
"Determinati" investimenti collettivi non vengono quindi offerti (senza sollecitazione) se prima non sono stati illustrati i relativi concetti di base nei confronti dei clienti, spiegando ad esempio che cos'è un fondo azionario od obbligazionario, oppure un ETF. Lo stesso vale per i rimandi astratti a tematiche, settori, paesi, ecc. Al più tardi in questo momento, la clientela deve tuttavia manifestare il proprio interesse ad essere ora informata circa "determinati' investimenti collettivi.
b) Vi sono delle differenze se un consulente prende anche autonomamente singole decisioni di investimento sulla base di una procura specifica o simili?
Tali procure rientrano in un contratto principale e specificatamente nell'ambito di un contratto di gestione patrimoniale (eventualmente parziale). Ne consegue che per investimenti in strumenti collettivi di capitale devono essere rispettate le condizioni della vigente legislazione in materia (cfr. domanda 24).
La situazione è diversa se un cliente decide da solo di acquistare quote di un investimento collettivo di capitale e alla fine delega lo svolgimento dell’operazione. Il nm 6 della Circ. FINMA 08/8 “Appello al pubblico per gli investimenti collettivi” stabilisce che non sussiste appello quando un cliente conferisce di propria iniziativa un mandato di sottoscrizione per quote di investimenti collettivi di capitale.
26. Il contratto di gestione patrimoniale può contenere altri elementi in aggiunta a quelli menzionati nel nm 9 della Circolare? (nm 9)
Sì. Il contratto di gestione patrimoniale può contemplare altri elementi, come ad esempio le parti contraenti in virtù del diritto civile, oppure elementi su richiesta delle organizzazioni settoriali (ad es. in materia di indipendenza).
27. Sono possibili istruzioni orali nonostante la conclusione del contratto di gestione patrimoniale in forma scritta? (nm 9)
Sì. Il contratto deve essere concluso in forma scritta ma nulla impedisce alle organizzazioni settoriali di prevedere l'aggiunta di istruzioni orali impartite successivamente dai clienti.
28. Che cosa si intende per garanzia di un'attività irreprensibile da parte del gestore patrimoniale? (nm 10)
Una siffatta garanzia è sancita dall'art. 14 LRD ed è prevista anche da altre leggi che disciplinano i mercati finanziari. In linea generale, l'obbligo derivante dal nm 10 non presenta una portata più estesa. Per le conseguenze di un'eventuale violazione degli standard minimi riconosciuti dalla FINMA si rimanda alla domanda 36.
29. Quali tipologie di prodotti possono essere utilizzate dal gestore? (nm 15)
Il gestore patrimoniale utilizza prodotti finanziari di cui conosce bene i rischi e adegua altresì la propria organizzazione in modo da poter verificare che i prodotti corrispondano alla strategia di investimento concordata con il cliente.
30. Che cosa accade se gli investimenti effettuati non corrispondono più agli obiettivi e alle limitazioni di investimento a seguito di notevoli fluttuazioni dei mercati? (nm 16) / Che cosa accade se gli obiettivi e le limitazioni di investimento non sono più in linea con il profilo di rischio del cliente? (nm 17)
Il gestore patrimoniale deve mettere in atto un controllo efficace della strategia di investimento. È consentita una divergenza temporanea tra la strategia di investimento e gli obiettivi di investimento definiti con il cliente in ragione delle oscillazioni dei mercati finanziari. Qualora tale differenza perduri, essa deve essere discussa con il cliente nella misura del possibile. In qualsiasi caso, il gestore patrimoniale deve agire nell'esclusivo interesse del cliente. Qualora specifiche istruzioni di quest'ultimo non corrispondano ai suoi obiettivi e alle sue limitazioni di investimento, il gestore patrimoniale provvede a informarlo e a documentare ciò per iscritto. La procedura è analoga nel caso in cui gli obiettivi e le limitazioni di investimento non siano più in linea con il profilo di rischio del cliente.
31. Qual è la rilevanza del nm 19 della Circolare in relazione ai conti di esecuzione? (nm 19)
Ai gestori patrimoniali indipendenti è fatto divieto di gestire conti (e depositi) di esecuzione a favore dei clienti di gestione patrimoniale, ovvero l'impiego di conti (e depositi) propri per conto dei clienti. Nei confronti dei clienti di gestione patrimoniale, essi devono amministrare i valori patrimoniali depositati a nome dei clienti stessi presso banche e/o commercianti di valori mobiliari esclusivamente sulla base di apposite procure (e corrispettivi contratti). Queste disposizioni non possono essere eluse nei confronti dei clienti di gestione patrimoniale attraverso contratti strutturati in maniera diversa (come ad es. contratti "fiduciari"). Qualora oltre alle attività di gestione patrimoniale (su base individuale) un gestore fornisca anche altri servizi (ad es. esecuzioni testamentarie), è sicuramente possibile che a tale riguardo vengano utilizzati conti di esecuzione.
32. Come devono essere informati i clienti dell'esistenza delle regole di condotta? (nm 22)
Il gestore patrimoniale deve consegnare una copia delle regole di condotta ai propri clienti o deve informarli in altro modo circa l'esistenza di tali norme. Egli può altresì comunicare ai clienti un link Internet tramite il quale sia possibile consultare le regole di condotta a cui deve sottostare.
33. Quali sono gli standard di settore in materia di rendicontazione? (nm 26)
La FINMA considera ad esempio come standard i GIPS (Global Investment Performance Standard), anche se questi non sono basati sui rendiconti nel senso stretto.
34. In che modo il gestore deve rendere conto spontaneamente delle prestazioni di terzi? (nm 28-30)
Nel contratto di gestione patrimoniale devono essere definite tutte le prestazioni che il gestore patrimoniale riceve da terzi nell’ambito della sua gestione, sia che siano intrinsecamente legate al mandato o che derivino da prestazioni fornite direttamente o indirettamente a favore di detti terzi. Anche se non è necessario restituire queste ultime, concretamente risulta difficile distinguerle sistematicamente da quelle intrinsecamente legate al mandato.
Il gestore patrimoniale deve fornire spontaneamente ai propri clienti le informazioni che permettano loro di distinguere l'importanza delle prestazioni che potrebbero ricevere in funzione della tipologia di prodotto o di servizio scelta. A questo riguardo, si possono distinguere in particolare diverse categorie di investimenti collettivi e di prodotti strutturati. Relativamente alle prestazioni non direttamente legate a una specifica tipologia di prodotto, come quelle connesse al valore dei depositi, il principio dell'informazione del cliente deve parimenti essere applicato. Tale informazione può essere trasmessa in modo standardizzato, ad esempio sotto forma di fact sheet. Spetta alle organizzazioni settoriali definire le tipologie di prodotti su cui intendono operare una distinzione.
35. Che cosa deve fare il gestore in caso di richiesta più precisa del cliente? (nm 31)
Il gestore patrimoniale deve mettere in atto una struttura adeguata per essere in grado di rispondere alle domande complementari dei propri clienti nella misura in cui le prestazioni ricevute da terzi possano essere individualizzate. Dai gestori patrimoniali ci si attende che essi dispongano di un’apposita struttura in tal senso. Spetta alle organizzazioni settoriali, o se del caso agli stessi gestori patrimoniali, organizzare le modalità di rendicontazione, in particolare per quanto riguarda la durata o le basi della stessa.
36. È possibile un outsourcing del controllo e delle sanzioni? Quali sistemi di controllo e di sanzione sono considerati sufficienti dalla FINMA? (nm 32)
Le organizzazioni settoriali devono prevedere un sistema di controllo e di sanzione per gli assoggettati che non sono sottoposti alla vigilanza prudenziale della FINMA. Esse possono altresì delegare il controllo e la sanzione a terzi, come ad esempio agli organismi di autodisciplina ai sensi della LRD. Tale delega è finanche auspicabile qualora un’associazione non disponga di una struttura sufficiente per attuare autonomamente i controlli e le sanzioni.
La Circolare prescrive il controllo del rispetto delle regole di condotta e l’imposizione di sanzioni in caso di violazioni. Sarà di norma considerato sufficiente dalla FINMA un sistema di controllo che preveda la verifica della conformità dei contratti – eventualmente compresi quelli stipulati con privati facoltosi – e delle informazioni fornite ai clienti alle regole di condotta nonché un intervento obbligatorio in caso di denuncia. Se si rendono necessari controlli più approfonditi di quelli menzionati, la FINMA può, ad esempio, esigere il ricorso a esperti revisori (art. 4 della Legge sui revisori [LSR; RS 221.302]) che dispongano della necessaria esperienza. In generale, gli organismi di autodisciplina ai sensi della LRD possono procedere, nel quadro delle loro disposizioni, alla revisione in base alla LRD stessa.
a) Cosa significa “conformità dei contratti – eventualmente compresi quelli stipulati con privati facoltosi – (…) alle regole di condotta”? Non basterebbe sottoporre al controllo solo i contratti con privati non facoltosi?
Il contratto di gestione patrimoniale deve esistere in forma scritta. Esso o gli allegati devono inoltre contenere indicazioni relative ai punti menzionati nella Circolare ai nm 9, 27 e 28 (così come ad altri eventuali punti prescritti da un’organizzazione settoriale). Conformemente all’art. 6 cpv. 2 lett. c OICol il contratto di gestione patrimoniale deve corrispondere alle regole di condotta riconosciute di un’organizzazione settoriale.
Per quanto riguarda la seconda domanda, assoggettamento e controllo non sono scorporabili. Si potrebbe piuttosto pensare di limitare l'assoggettamento (e il controllo) ai rapporti contrattuali con privati non facoltosi; in questo caso, però, il gestore patrimoniale non sarebbe considerato "qualificato". Infatti, conformemente all'art. 6 OICol e al nm 12 della Circ. FINMA 08/8 "Appello al pubblico per gli investimenti collettivi" per essere "qualificato" un gestore patrimoniale deve sottostare a uno standard minimo riconosciuto dalla FINMA per quanto riguarda tutti i suoi rapporti contrattuali (cfr. domanda 20).
b) Cosa significa “conformità (…) delle informazioni fornite ai clienti alle regole di condotta”?
La Circolare 09/1 “Regole quadro per la gestione patrimoniale” prevede i seguenti obblighi di informazione:
• indicazione dei conflitti di interesse (nm 12 e 29)
• indicazione delle regole di condotta (nm 22);
• informazione sui rischi (nm 23);
• informazione sull’organizzazione, ecc. (nm 24);
• rendiconti sull’attività (nm 25 e 26);
• informazione sulle prestazioni di terzi (nm 30 e 31).
Il rispetto di questi obblighi di informazione (o eventualmente di altri richiesti da un’organizzazione settoriale) deve essere documentato nel dossier del cliente.
c) Qual è la procedura? Sono ammessi controlli a campione e cicli pluriennali di controllo?
Le organizzazioni settoriali possono procedere con un approccio basato sui rischi. Gli organismi di autodisciplina secondo la LRD devono considerare che in tale contesto si tratta di tutelare e valutare interessi e rischi relativi alla protezione degli investitori e non alle disposizioni in materia di riciclaggio di denaro. Se un’organizzazione settoriale predilige invece effettuare controlli a campione, presso i gestori patrimoniali con un massimo di 10 clienti vanno controllate comunque tutte le relazioni, mentre per coloro che dispongono di oltre 10 clienti è possibile procedere a controlli a campione secondo la seguente regola: fino a un massimo di 100 clienti devono essere controllate almeno 10 relazioni e a partire da un numero di clienti superiori si applica una regola empirica del 10%. In entrambi i casi occorre fare in modo che siano sottoposte al controllo sia le relazioni nuove, sia le relazioni già in essere che non sono ancora state controllate.
Per i gestori patrimoniali il primo controllo deve essere effettuato al più tardi nel 2011 “Revisione d’ingresso”. Nella misura in cui nell’ambito della protezione degli investitori, così come del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo sussista complessivamente un rischio esiguo ed entrambe le verifiche prima di una domanda non abbiano dato luogo a sanzioni, in entrambi gli ambiti può essere autorizzato, su richiesta, un prolungamento su più anni (al massimo tre) per l’intervallo fra una verifica e l’altra, che deve essere tuttavia rivalutato ad ogni controllo. Per i gestori patrimoniali, per i quali il rispetto delle regole di condotta deve essere verificato solo nel 2011, il prolungamento dell’intervallo delle verifiche relative alle regole di condotta può essere richiesto al più presto dopo la verifica condotta nel 2012, se i requisiti sono soddisfatti.
d) Cosa significa “un intervento obbligatorio in caso di denuncia”?
Le denunce (in particolare quelle sporte dai clienti) devono essere gestite con attenzione. Le organizzazioni settoriali devono sempre valutare il modo di verificare la possibile fondadezza di una denuncia e la necessità di avviare una procedura di sanzione.
e) Quali sanzioni sono previste in caso di violazione? Quali conseguenze ha una violazione degli standard minimi riconosciuti dalla FINMA?
In caso di violazioni deve essere innazitutto creata (ripristinata) la situazione conforme. Tale misura non consiste in una vera e propria sanzione.
Per le violazioni meno gravi che si verificano per la prima volta è possibile limitarsi a un ammonimento. Per tutti gli altri casi sono da prevedere pene convenzionali o l’esclusione. Vanno equiparati a violazioni delle regole di condotta i casi in cui i gestori patrimoniali si oppongono ai controlli o alle sanzioni.
A seconda della violazione, per gli assoggettati alla vigilanza prudenziale e i gestori patrimoniali indipendenti può sussistere una violazione delle leggi sui mercati finanziari o del diritto penale che può pregiudicare la garanzia di irreprensibilità dell’esercizio dell’attività.
37. Come verifica la FINMA i sistemi di controllo e i controlli delle organizzazioni settoriali?
In analogia all’art. 27 cpv. 3 LRD le organizzazioni settoriali sono tenute a fare rapporto una volta all’anno alla FINMA in merito almeno ai seguenti punti:
• attività dell’organizzazione settoriale in considerazione dell’attuazione e dell’applicazione delle regole di condotta;
• numero degli assoggettati;
• numero dei controlli effettuati / risultati principali (anche relativi alle violazioni meno gravi);
• numero e descrizione delle procedure di sanzione portate a termine e ancora in corso / riepilogo delle sanzioni imposte e loro motivazione / risultati principali;
• numero e descrizione delle comunicazioni avvenute (si veda domanda 38);
• numero e descrizione di denunce, ricorsi, ecc. ricevuti dai clienti e modalità di trattamento degli stessi;
• difficoltà nel l’attuazione e nell’applicazione delle regole di condotta;
• tempo e risorse impiegate per l’attuazione e l’applicazione delle regole di condotta.
Le modalità di presentazione del rapporto devono essere definite con la FINMA. Gli organismi di autodisciplina LRD possono combinare nello stesso momento la presentazione di tale rapporto e di quello ai sensi della LRD.
La FINMA si riserva la possibilità – sulla base del rapporto ricevuto così come in generale, qualora l’attuazione e l’applicazione delle regole di condotta da parte delle organizzazioni settoriali competenti non sembri (più) sufficiente – di effettuare verifiche sul posto soggette a spese. Essa può effettuare o far effettuare tali verifiche anche presso i gestori patrimoniali.
38. Com’è disciplinato il flusso di informazioni presso i gestori patrimoniali indipendenti tra organizzazione settoriale, OAD e FINMA?
Date le diverse regolamentazioni nella LICol e nella LRD vi sono diverse situazioni possibili per i gestori patrimoniali indipendenti (GPI). Ad esempio un GPI può essere membro di un OAD LRD che è nello stesso tempo un’organizzazione settoriale LICol oppure può essere affiliato a un OAD LRD ma soddisfare gli obblighi LICol presso un’organizzazione settoriale che non è identica all’OAD (e che può presentare o non presentare uno statuto OAD). È possibile però anche che il GPI sia un IFDS che nello stesso tempo si è sottoposto a un’organizzazione settoriale LICol.
Come detto in precedenza, a seconda della violazione, per gli assoggettati alla vigilanza prudenziale e i gestori patrimoniali indipendenti può sussistere una violazione delle leggi sui mercati finanziari o del diritto penale che può pregiudicare la garanzia di irreprensibilità dell’esercizio dell’attività. Se un’organizzazione settoriale deve avviare una procedura di sanzione che può terminare con un’esclusione, deve comunicarlo senza indugio alla FINMA. Lo stesso vale per le decisioni di esclusione così come per le relative motivazioni. Per tal caso si applica per analogia l’art. 27 cpv. 2 LRD, anche per le organizzazioni settoriali che non dispongono di uno statuto OAD. Nella misura in cui il GPI non sia un IFDS e l’organizzazione settoriale non sia competente allo stesso tempo per le questioni LRD nel caso concreto, oltre alla FINMA essa deve informare anche l’OAD competente. Ciò vale anche per la situazione inversa: se il GPI è un IFDS la FINMA informa l’organizzazione settoriale competente in merito alle misure adottate, per quanto necessario.
39. Entro quali termini i gestori patrimoniali devono adeguarsi alle regole di condotta cui sono tenuti a sottostare? (nm 33)
Le regole di condotta delle organizzazioni settoriali possono prevedere disposizioni transitorie che permettano ai loro assoggettati di adeguarsi a tali regole entro un termine ragionevole. È considerato ragionevole per l'adeguamento dei contratti di gestione patrimoniale in essere un arco di tempo fino al 31 dicembre 2010. I nuovi contratti di gestione patrimoniale devono essere allestiti fin da subito in conformità alle disposizioni dello standard minimo.
D. ULTERIORI INFORMAZIONI
40. Dove posso ottenere ulteriori informazioni?
Le organizzazioni settoriali possono fornire delucidazioni dettagliate sulle questioni di interpretazione per quanto concerne le norme di autodisciplina, le possibilità di assoggettamento, ecc.
41. A chi posso rivolgermi presso la FINMA per eventuali domande?
policy@finma.ch oppure tel. +41 31 327 94 40