(Aggiornato al 3 marzo 2011)
A. COMUNICAZIONE DEGLI ONORARI PER L'AUDIT AI FINI DEL CALCOLO DELLA TASSA COMPLEMENTARE
1. Di che cosa si tratta?
Ai sensi dell’art. 36 cpv. 3 dell’
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA, RS 956.122) le società di audit sono tenute a comunicare alla FINMA gli onorari percepiti per gli audit svolti.
2. Che cos’è un onorario per l’audit?
Sono considerati onorari per l’audit gli emolumenti percepiti a seguito dell’erogazione di servizi di revisione ai sensi dell'art. 2 cpv. a della Legge sui revisori (LSR, RS 221.302), nonché gli onorari relativi ad attività di audit previste dal diritto di vigilanza. Nella fattispecie, sono rilevanti soltanto gli onorari percepiti nei seguenti ambiti di vigilanza (cfr. art. 36 in combinato disposto con l’art. 3 cpv. 1 Oem-FINMA):
- ambito delle banche e delle borse,
- ambito degli investimenti collettivi di capitale,
- ambito delle imprese di assicurazione.
I servizi di revisione sono verifiche e conferme che, secondo le disposizioni del diritto federale, devono essere eseguite da un perito revisore abilitato o da un revisore abilitato (art. 2 cpv. a LSR). Un elenco non esaustivo dei servizi di revisione da tenere in considerazione è riportato nel "Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori" emesso dal Consiglio federale in data 23 giugno 2004 (Foglio federale 2004, pag. 3545 e segg.).
In generale sono considerate attività di audit previste dal diritto di vigilanza tutte le operazioni svolte dalle società di audit nel quadro di quanto disposto dagli art. 24 e 36 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA, RS 956.1).
3. Quali onorari devono essere comunicati?
Devono essere notificati gli onorari di cui sopra (al netto dell’imposta sul valore aggiunto).
In tale ambito si possono verificare sovrapposizioni tra gli onorari per l’audit da comunicare alla FINMA e quelli che invece vengono riscossi dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR). Si tratta di una circostanza intenzionale. Da un lato, una separazione tassativa degli onorari relativi all’audit di vigilanza e di quelli relativi alla revisione contabile comporterebbe oneri gravosi; dall’altro lato, nei singoli casi gli effetti sulla tassa complementare sarebbero irrilevanti.
4. Che cosa non deve essere comunicato?
Non devono essere comunicati i rimborsi spese e gli onorari percepiti in relazione ai seguenti servizi:
- revisione interna,
- verifiche per i "SAS 70 Reports" oppure, conformemente agli standard svizzeri di revisione 402, per i provider di outsourcing non assoggettati alla FINMA,
- attività di audit concordate conformemente agli standard svizzeri di revisione 920 (commissionate dal cliente su base volontaria o senza motivazioni riconducibili a norme del diritto di vigilanza),
- verifiche LRD presso istituti che come società del gruppo sottostanno unicamente alla vigilanza della FINMA in materia di lotta al riciclaggio di denaro,
- attività come liquidatore o incaricato del risanamento.
5. Come devono essere trattate le cifre d’affari per onorari relativi all’audit di conti di gruppo (conti consolidati)?
Devono essere considerate complessivamente tutte le cifre d’affari riportate nella chiusura contabile della società di audit in Svizzera, prendendo gli onorari netti contabilizzati, cioè in seguito a deduzione di eventuali perdite debitorie e/o remunerazioni successive all’interno del network aziendale a seguito di prestazioni lavorative fornite da società estere del network stesso.
Nota: la definizione degli onorari da considerare potrebbe cambiare in un secondo tempo con l’entrata in vigore dell’art. 8 LSR.
6. Chi è tenuto a presentare una dichiarazione?
Ogni società di audit autorizzata dalla FINMA a svolgere attività di audit in almeno uno degli ambiti determinanti dei mercati finanziari deve presentare una dichiarazione separata degli onorari. Le cifre d’affari devono essere comunicate anche qualora non venga raggiunto il limite di CHF 5 milioni di cui all’art. 36 Oem-FINMA.
7. A partire da quando devono essere notificati gli onorari?
Gli onorari devono essere notificati a partire dal momento in cui viene conferita l’autorizzazione a esercitare le attività operative dell’istituto in questione (disposizione valida soltanto in caso di nuova autorizzazione).
8. Quale periodo è considerato come base di calcolo per la comunicazione alla FINMA?
Sono determinanti gli onorari per l’audit che risultano dalla chiusura dei conti approvata per l’esercizio che precede l’anno di tassazione (cfr. art. 36 cpv. 2 Oem-FINMA). Per esempio, per l’anno di tassazione 2011 fanno quindi stato i dati dell’esercizio conclusosi nel 2010.
9. Entro quando gli onorari devono essere notificati alla FINMA?
La notifica deve avvenire entro nove mesi dall’ultima chiusura dei conti approvata (cfr. art. 36 cpv. 3 Oem-FINMA). Per gli anni di tassazione 2010 e 2011 ciò significa quindi:
| Anno di tassazione |
Chiusura approvata |
Notifica alla FINMA entro il |
2010
|
31 marzo 2009 |
31 dicembre 2009 |
| 30 giugno 2009 |
31 marzo 2010 |
| 30 settembre 2009 |
30 giugno 2010 |
| 31 dicembre 2009 |
30 settembre 2010 |
| |
|
|
2011
|
31 marzo 2010 |
31 dicembre 2010 |
| 30 giugno 2010 |
31 marzo 2011 |
| 30 settembre 2010 |
30 giugno 2011 |
| 31 dicembre 2010 |
30 settembre 2011 |
10. In quale forma devono essere notificati gli onorari?
La notifica alla FINMA deve essere effettuata mediante il modulo predisposto a questo scopo, da sottoporre alle FINMA con firma legalmente valida.
11. In che modo la FINMA verifica la correttezza delle cifre d’affari dichiarate per gli onorari?
La FINMA si riserva di verificare nei dettagli, in occasione di apposite ispezioni, la correttezza degli onorari per l’audit comunicati.
B. AUDIT LRD DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI DEFINITI DALL'ART. 2 CPV. 3 DELLA LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO
12. Quali sono gli obblighi di informazione e di notifica da rispettare?
Ai sensi dell’art. 29 della Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA; RS 956.1), gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e gli uffici di revisione, nonché le persone e le imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante in soggetti sottoposti alla vigilanza devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti. Gli assoggettati devono inoltre notificare immediatamente alla FINMA tutti i fatti rilevanti ai fini della vigilanza. Fra questi ultimi rientrano, per esempio, cambiamenti in seno al consiglio di amministrazione o alla direzione, interruzioni del rapporto di lavoro dei responsabili dei mandati, cambiamenti di indirizzo, aperture di procedimenti penali o amministrativi, ecc. Lo stesso obbligo di notifica (art. 13 dell'Ordinanza sui revisori, OSRev; RS 221.302.3) sussiste anche nei confronti dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) per tutte le società di audit e i revisori abilitati presso la stessa.
13. Come viene regolamentato l’accreditamento di una nuova società di audit o di un nuovo responsabile di mandato? (Circolare 2004/1 dell’Autorità di controllo LRD)
Le circolari dell’Autorità di controllo LRD continuano a valere per analogia finché i loro contenuti non saranno ripresi interamente nelle nuove circolari della FINMA (cfr. Circ. FINMA 08/41 "Questioni in materia di audit").
Da questa pagina può essere scaricato anche il modulo necessario per la richiesta di abilitazione. Le domande, debitamente compilate, devono poi essere inoltrate al seguente indirizzo:
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Società di audit
Einsteinstrasse 2
CH – 3003 Berna
Si prega di tener presente che la FINMA non rilascia più nuove abilitazioni per le società di audit LRD che dispongono di un’abilitazione provvisoria dell'ASR.
La FINMA si attende che le società di audit abilitate per le revisioni LRD di intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS) attestino ogni anno, di propria iniziativa, di disporre di una quantità sufficiente di mandati secondo quanto disposto nella circolare dell’Autorità di controllo LRD. La dichiarazione dei mandati deve avvenire al più tardi entro il 31 marzo (per la prima volta il 31 marzo 2010) mediante l’apposito modulo. Qualora dovesse risultare che il numero di mandati non raggiunge la quantità richiesta, la FINMA sarà costretta ad aprire una procedura di revoca dell’abilitazione con spese a carico della società. In un simile caso, raccomandiamo alle società di audit di farci pervenire entro il termine suddetto una dichiarazione scritta di rinuncia all’abilitazione. In tal modo potrà ottenere la revoca senza dover sostenere le spese di procedura.
14. A quali aspetti è necessario prestare attenzione in caso di cambio della società di audit?
Ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 della LFINMA, la scelta di una società di audit è soggetta all’approvazione della FINMA. L’IFDS sorvegliato presenta alla FINMA una domanda scritta adducendo i motivi del cambiamento e allegando la dichiarazione di accettazione del mandato, debitamente firmata dalla società di audit, conformemente alle norme di legge speciali. In seguito la FINMA controlla l’indipendenza della nuova società di audit prescelta e invita la società di audit precedentemente incaricata a prendere posizione per iscritto in merito al cambiamento. D’ora in poi tutti i cambiamenti di società di audit prudenziale dovranno essere comunicati alla FINMA prima dell’inizio dell’esercizio in cui il cambiamento deve diventare effettivo. Ciò significa che per un cambiamento di società di audit prudenziale previsto per l’esercizio 2012 (il periodo di controllo termina il 31 dicembre 2012) deve essere presentata una richiesta alla FINMA entro il 31 dicembre 2011. Durante l'esercizio in corso è possibile richiedere il cambiamento di società di audit prudenziale soltanto in casi eccezionali opportunamente motivati.
Il cambio della società di revisione è soggetto a un emolumento. Conformemente al punto 6.2 dell’allegato dell’Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Oem-FINMA; RS 956.122) le tariffe possono ammontare fino a CHF 2000.
15. In che modo sono regolate le attività e i rapporti di audit? (Circolare 2004/2 dell’Autorità di controllo LRD)
Le circolari dell’Autorità di controllo LRD continuano a valere per analogia finché i loro contenuti non saranno ripresi interamente nelle nuove circolari della FINMA (cfr. Circ. FINMA 08/41 "Questioni in materia di audit").
Le modifiche apportate alla LRD con effetto dal 1° febbraio 2009 non sono ancora integrate nei (vecchi) documenti di lavoro disponibili e saranno prese in considerazione in occasione della prossima rielaborazione delle circolari.
Una versione rielaborata del rapporto di audit LRD e della dichiarazione di completezza è disponibile all'indirizzo.
La FINMA invita le società di audit a tener presente che la responsabilità di eseguire gli audit e di consegnare i rapporti entro i termini stabiliti ricade sulle società stesse insieme all’IFSD.
Le domande di proroga del termine per la presentazione dei rapporti di audit devono essere inoltrate alla FINMA per posta o via e-mail (dufi@finma.ch) al più tardi alla scadenza del termine di sette mesi (cioè il 31 luglio per gli IFDS il cui esercizio termina il 31 dicembre; si veda a tale riguardo la Circolare 2004/2 del 10 dicembre 2004 dell’Autorità di controllo LRD).
16. Quali disposizioni vengono applicate per le richieste da parte degli IFDS in relazione a un ciclo pluriennale di revisione basato sui rischi? (Circolare 2005/1 dell’Autorità di controllo LRD)
Le richieste di prolungamento del ciclo di revisione devono essere inoltrate per iscritto dall’IFDS al seguente indirizzo:
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
IFDS
Einsteinstrasse 2
CH – 3003 Berna
La condizione menzionata nel criterio 1 al punto 2.1 della Circolare, secondo la quale almeno una delle due ultime revisioni deve essere stata effettuata da revisori dell’Autorità di controllo LRD, non è più applicata.
C. INFORMAZIONI
17. A chi posso rivolgermi per ulteriori domande?
auditfirms@finma.ch oppure tel. +41 31 327 91 00