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Lotta contro il riciclaggio di denaro

(Aggiornato al 29 settembre 2011) 

Di seguito sono riportate le risposte ad alcune delle domande poste più frequentemente nell’ambito della legislazione in materia di riciclaggio di denaro, per quanto riguarda sia l’assoggettamento degli intermediari finanziari, sia gli obblighi di diligenza conformemente alla LRD.

A. LEGGE SUL RICICLAGGIO DI DENARO  (LRD; RS 955.0)

1. Qual è lo scopo dell’art. 7a LRD (valori patrimoniali di poca entità) e come sarà messo in pratica?

L'art. 7a LRD prevede per l'intermediario finanziario l'esenzione dagli obblighi di diligenza sanciti agli artt. 3 – 7 LRD qualora la relazione d'affari concerna valori patrimoniali di entità esigua e non vi siano indizi di sospetto di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. Oltre a ciò, è necessario che tale relazione d'affari sia duratura, come specifica, riguardo all'art. 7a LRD, il Messaggio del Consiglio federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI)  del 15 giugno 2007. L'Autorità di vigilanza, cioè la FINMA, ha il compito di trasporre questa disposizione nella prassi corrente. L’art. 7a LRD è stato concretizzato nell’art. 11 dell’ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro  (ORD-FINMA; RS 955.033.0) la quale è entrata in vigore il 1 gennaio 2011.

Ulteriori spiegazioni al riguardo si trovano nel rapporto esplicativo  del 8 giugno 2010 alle pagine 40 segg. e nel rapporto sull’indagine conoscitiva del 8 dicembre 2010 alle pagine 19 segg.

B. ORDINANZA FINMA SUL RICICLAGGIO DI DENARO (ORD-FINMA)

2. Il nuovo criterio dell’art. 12 cpv. 2 lett. h ORD-FINMA deve essere attuato da tutti gli intermediari finanziari per le relazioni d’affari che comportano un rischio superiore (detto anche rischio elevato)?

Il nuovo criterio definito dall’art. 12 cpv. 2 lett. h ORD-FINMA («la complessità delle strutture, in particolare attraverso l’utilizzo di società di sede») deve essere attuato come gli altri criteri di cui all’art. 12 cpv. 2 ORD-FINMA. Ogni intermediario finanziario è tenuto a stabilire in base a un’analisi dei rischi e della struttura delle relazioni d’affari se il nuovo criterio è rilevante per la sua attività. In caso positivo egli deve applicare tale criterio secondo l’art. 66 cpv. 5 ORD-FINMA a decorrere dal 1° gennaio 2012, ossia tradurlo in termini concreti nella direttiva interna e tenerne conto nella categorizzazione dei nuovi clienti. Egli deve in ogni caso documentare il risultato della sua analisi e sottoporre la verificabilità di quest’ultima a esame del revisore. 

C. ORDINANZA CONCERNENTE L'ESERCIZIO A TITOLO PROFESSIONALE DELL'ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (OAIF)

3. A partire da quando sarà in vigore l’OAIF e quali saranno le conseguenzedell’ entrata in vigore?

L'ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività d’intermediazione finanziaria  (OAIF, RS 955.071) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010 (Comunicato DFF) . Essendo autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione al riguardo, la FINMA ha emesso una circolare in materia (Circ. FINMA 2011/1 "Attività di intermediazione finanziaria ai sensi della LRD”). Si segnala in partico-lare la subordinazione alla Legge sul riciclaggio di denaro dell'esercizio dell'attività di money transmit-ting, indipendentemente dalla sua estensione e portata.

D. ULTERIORI INFORMAZIONI

4. A chi posso rivolgermi presso la FINMA per eventuali domande?

aml@finma.ch oppure tel. 031 327 91 00