Attuazione delle misure immediate in vigore dal 20.12.2008
(Aggiornato al 23 dicembre 2009)
A. GARANZIA DEI DEPOSITI PRIVILEGIATI MEDIANTE GLI ATTIVI DELLA BANCA (art. 37b cpv. 5 della Legge sulle banche LBCR [LBCR; RS 952.0])
1. Qual è la base di calcolo per la determinazione del requisito di copertura pari al 125 %?
Il 125 % va calcolato in funzione del totale di depositi privilegiati. Nel formulario di rilevamento AU 008 del reporting prudenziale questo figura nella colonna 01, riga 05.
2. Quali attivi possono essere presi in considerazione come copertura ai sensi dell’art. 37b cpv. 5 LBCR?
Mezzi liquidi
- Monete e banconote detenute in Svizzera, in CHF e in valuta estera, purché liberamente convertibili
- Averi presso la BNS e la Posta svizzera
- Averi presso una centrale di bancogiro svizzera riconosciuta
Crediti risultanti da titoli del mercato monetario
- Titoli del mercato monetario emessi dalla Confederazione, dai Cantoni e dai comuni politici svizzeri
- Titoli del mercato monetario emessi dalla BNS
Crediti nei confronti di banche
- Crediti nei confronti di banche e commercianti di valori mobiliari sottoposti alla vigilanza della FINMA, indipendentemente da eventuali garanzie, purché si tratti di averi o investimenti; i crediti nei confronti di società di gruppo ed di società collegate conformemente alla Circ.-FINMA 08/2 "Direttive contabili – banche" cm 251 (versione francese) o cm 250 (versione tedesca) restano esclusi (eccezione: trattamenti speciali al punto 6)
- Crediti emessi in CHF o valuta estera liberamente convertibili purché coperti da attivi detenuti in Svizzera (in particolare operazioni repo)
Crediti nei confronti di clienti e crediti ipotecari
- Crediti nei confronti di imprese di assicurazione sottoposte alla vigilanza della FINMA, indipendentemente da eventuali garanzie, purché si tratti di averi o investimenti; i crediti nei confronti di società del gruppo ed di società collegate conformemente alla Circ.-FINMA 08/2 "Direttive contabili – banche" cm 251 (versione francese) o cm 250 (versione tedesca) restano esclusi
- Crediti diretti nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni politici svizzeri (coperti o non coperti)
- Crediti coperti da attivi detenuti in Svizzera, emessi in CHF o in valuta estera liberamente convertibile, deducendo le posizioni utilizzate per coprire altri impegni (ad es. mutui in obbligazioni fondiarie)
- Sono considerati attivi detenuti in Svizzera
- Pegni immobiliari in Svizzera
- Valori depositati presso un ente di custodia in Svizzera (debitori svizzeri e stranieri)
- Altri pegni situati in Svizzera
Portafoglio di negoziazione titoli e metalli preziosi / investimenti finanziari
- Valori depositati presso un ente di custodia in Svizzera (debitori svizzeri o stranieri), nella misura in cui siano negoziati in un mercato rappresentativo e dopo deduzione delle posizioni utilizzate per coprire altri impegni (ad es. impegni interbancari)
- Posizioni in metalli preziosi detenute in Svizzera
- Immobili e altri valori che figurano negli investimenti finanziari situati in Svizzera
Immobilizzazioni materiali
- Edifici utilizzati dalla banca nonché immobili ubicati in Svizzera nella misura del loro valore contabile meno il debito ipotecario
Altri attivi
- Rimborsi riguardanti l'imposta preventiva
- Valori di rimpiazzo positivi nei confronti di controparti svizzere se sono coperti in Svizzera (ad es. conto margini)
3. Quali attivi non possono generale essere presi in considerazione come copertura?
- Assegni e cambiali
- Averi presso banche centrali e clearing house estere
- Titoli esteri del mercato monetario
- Crediti non coperti nei confronti di clienti
- Crediti nei confronti di società del gruppo estere
- Crediti coperti nei confronti di clienti e crediti ipotecari se l’oggetto in pegno è situato all'estero o se la sua localizzazione non è chiaramente definita
- Crediti coperti da garanzie personali
- Crediti risultanti da operazioni di leasing
- Crediti ipotecari e altri valori patrimoniali già costituiti in pegno
- Titoli e diritti valore situati all’estero o valori la cui ubicazione non è chiaramente definita
- Partecipazioni
- Titoli di partecipazione e di credito e altre garanzie da parte di società del gruppo ed di società collegate
- Titoli di partecipazione e di credito propri
- Valori immateriali, goodwill e software
- Ratei e risconti, capitale sociale non versato
Possono essere considerate soltanto le garanzie usuali. La valutazione delle posizioni deve avvenire conformemente agli standard contabili utilizzati, tenendo conto di eventuali rettifiche di valore.
B. DOMANDE DI DEROGA
4. Quando e sotto quale forma possono essere concesse delle deroghe?
La FINMA è autorizzata, in casi giustificati, a concedere delle deroghe all’art. 37b cpv. 5 LBCR. Tali deroghe possono riferirsi all’ammontare del tasso, al tipo di fondi da coprire con garanzia e alla loro localizzazione. In linea generale le eccezioni concesse devono avere una durata limitata nel tempo.
Deroghe a carattere permanente sono possibili solo per determinati istituti nel caso in cui, senza un profondo riassetto della propria attività, questi non siano in grado di detenere in Svizzera una dotazione sufficiente di attivi, a condizione che siano in grado d’offrire una copertura equivalente, per esempio attraverso una diversificazione sufficiente delle collocazioni.
5. Quali informazioni e giustificativi sono richiesti per poter inoltrare una domanda di deroga?
Tutte le domande di deroga devono essere presentate alla FINMA corredate delle rispettive motivazioni e della documentazione dettagliata. La documentazione deve comprendere almeno le seguenti indicazioni:
- volume dei depositi privilegiati, dei crediti garantiti sul mercato svizzero e altri attivi detenuti in Svizzera;
- crediti non computabili con indicazione separata dei crediti non garantiti sul mercato svizzero e all’estero (nei confronti di banche o clienti), crediti nei confronti di società del gruppo ed di società collegate, luogo e tipo di garanzie prestate, situate all’estero, attribuite alla copertura di crediti, come pure luogo e tipo degli attivi detenuti all’estero;
- deroga desiderata, incl. durata temporale della deroga;
- comprova dell’osservanza dei requisiti richiesti o di un'equivalenza della copertura disponibile.
6. Quali deroghe può concedere la FINMA su richiesta, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti?
- I depositi privilegiati devono essere coperti soltanto al 100 %, a condizione che la copertura sia disponibile sotto forma di mezzi liquidi depositati in Svizzera, averi esigibili entro tre mesi presso banche, commercianti di valori mobiliari e imprese di assicurazione svizzeri, presso la BNS e la Posta Svizzera o titoli del mercato monetario con una durata residua di massimo tre mesi. Tali attivi possono essere computati direttamente al 100 % come depositi privilegiati. Per la parte restante dei depositi privilegiati è comunque necessaria una copertura al 125 %.
- I crediti nei confronti di case madri svizzere con statuto bancario possono essere considerati come copertura se la casa madre conferma per iscritto alla FINMA di poter coprire nella misura del 125 % i depositi privilegiati della società affiliata che quest’ultima non è in grado di coprire con attivi situati in Svizzera.
- Le operazioni di leasing, presso istituti specializzati in materia, nei confronti di clienti con sede o domicilio in Svizzera, sono ammesse come copertura, tuttavia, secondo le tipologie dei leasing, i depositi privilegiati devono essere coperti da tali operazioni per almeno il 250 %. Presupposto che crediti queste operazioni presso il relativo istituto abbiano una qualità ed un grado di dettaglio sufficienti.
- I crediti nei confronti di banche estere che non appartengono allo stesso gruppo possono essere considerati come copertura a condizione che sussista una diversificazione sufficiente e che la durata residua dei crediti sia pari a massimo tre mesi. A seconda della diversificazione, i depositi privilegiati devono essere coperti da tali crediti per almeno il 250 %.
- I depositi privilegiati presso le filiali estere possono essere esonerati dall’obbligo di copertura, se sono già coperti da una garanzia dei depositi locale nel rispettivo paese e/o se devono essere garantiti ai sensi del diritto locale nel rispettivo paese. E possibile di beneficiare di questa esonerazione soltanto se i depositi privilegiati possono essere rimborsati tramite la garanzia esistente nel paese di riferimento e che si ottenga in questo modo la caducazione degli impegni. L’istituto che richiede tale deroga deve essere in grado di documentarla con accuratezza.
C. DEPOSITI PRESSO GLI ISTITUTI DI PREVIDENZA (art. 37b cpv. 4 LBCR)
7. Come vanno trattati i depositi presso gli istituti di previdenza delle banche ai sensi dell’art. 82 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40) (pilastro 3a) e presso le fondazioni di libero passaggio (2° pilastro)?
Entrambi sono considerati depositi dei singoli intestatari della previdenza. Essi sono privilegiati sino all’importo massimo di CHF 100'000 per creditore, indipendentemente dagli altri depositi dei singoli intestatari della previdenza o dell’assicurazione. Non sono comunque coperti dalla garanzia dei depositi.
In seguito allo scorporo degli averi di libero passaggio e della previdenza vincolata dalla garanzia dei depositi, queste posizioni non dovranno più essere considerate nel conteggio dell’impegno contributivo. Essi devono comunque essere integrati negli importi riportati nella colonna 01 del formulario AU 008, ai fini della determinazione dei requisiti sulle garanzie ed altri attivi in Svizzera.
D. CONTABILIZZAZIONE E COPERTURA MEDIANTE MEZZI PROPRI
8. Come va contabilizzato e coperto con fondi propri l’obbligo di pagamento a favore della garanzia dei depositi?
L’obbligo di pagamento deve essere contabilizzato tra le operazioni fuori bilancio come impegno irrevocabile e deve essere coperto con fondi propri. Il fattore di conversione del credito applicabile corrisponde allo 0,5 (Allegato 1, riga 1.2 dell’Ordinanza sui fondi propri [OFoP; RS 952.03]).
9. Come occorre contabilizzare pagamenti effettuati a seguito di una richiesta di pagamento nel quadro della garanzia dei depositi?
I pagamenti effettuati nel quadro della garanzia dei depositi corrispondono ad un’assunzione indiretta di credito. In linea di principio vanno iscritti all'attivo (crediti nei confronti di banche). In base alla valutazione della solvibilità del debitore, le eventuali rettifiche di valore vanno contabilizzate a carico della posizione "Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite". Nelle chiusure d’esercizio individuali non allestite secondo il principio "true and fair view" sono possibili anche rettifiche di valore relative all’intero importo. In tal caso la parte non necessaria della riserva corrisponde a una riserva latente e pertanto va trattata come tale.
E. INFORMAZIONI
10. Dove si possono reperire ulteriori informationi?
http://www.einlagensicherung.ch/
11. A chi mi posso rivolgere se ho ulteriori domande?
banks@finma.ch o tel. +41 31 327 93 00