FAQ > Istituti assoggettati > Regole quadro per la gestione patrimoniale stampare

Regole quadro per la gestione patrimoniale

Circolare FINMA 2009/1 “Regole quadro per la gestione patrimoniale”

(Stato 1 settembre 2009)

1. Che cosa s’intende per “organizzazione settoriale” ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. b OICol? (n.m. 1)

Le regole quadro sono destinate alle organizzazioni settoriali i cui membri operano nel settore della gestione patrimoniale, ovvero principalmente le associazioni di gestori patrimoniali indipendenti.

Tra le “organizzazioni settoriali” la FINMA include anche gli organismi di autodisciplina ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro. Se tali organizzazioni intendono adottare e far riconoscere le proprie regole di condotta da parte della FINMA esse dovranno, se necessario, adeguare i propri statuti e regolamenti e farli approvare dall’autorità. Se del caso, potranno fare ciò contestualmente alla richiesta di riconoscimento delle proprieregole di condotta alla FINMA.

Le organizzazioni settoriali che sottopongono le proprie regole di condotta alla FINMA devono dimostrare la volontà e la capacità di farle rispettare, in particolare adeguandole alla Circolare. Esse devono altresì disporre di un’autorevolezza e di un credito sufficienti nel settore della gestione patrimoniale. La FINMA si riserva il diritto di non riconoscere le regole di condotta se non ritiene sufficientemente seria l’organizzazione settoriale che le ha emanate.

2. Come gestore patrimoniale la presente Circolare mi riguarda? (n.m. 5)

La Circolare è destinata alle organizzazioni settoriali di gestione patrimoniale, non concerne quindi in modo diretto i gestori patrimoniali in quanto tali. Tuttavia le direttive contenute hanno effetti indiretti su di essi.

a) Che cosa significa esattamente?

Gli assoggettati a titolo prudenziale alla vigilanza, attivi nella gestione patrimoniale individuale, sono tenuti a soddisfare uno standard minimo specifico riconosciuto dalla FINMA, riportati nel n.m. 7 (nota a pie’ di pagina compresa) dell’allegato relativo alla Circolare 2008/10 Norme d'autoregolamentazione riconosciute come standard minimo. Compete alla società di audit indicare lo standard applicabile al singolo caso. Nell’ambito della gestione di investimenti collettivi, finora sono stati riconosciuti degli standard per direzioni di fondi, SICAV, gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e per rappresentanti di fondi esteri.

I gestori patrimoniali “indipendenti” non assoggettati a titolo prudenziale alla vigilanza hanno la facoltà, a titolo volontario, di sottostare alle regole di condotta di un’organizzazione settoriale, riconosciute dalla FINMA. Qualora però la loro attività di gestione patrimoniale o di altro genere comprenda l’offerta di investimenti collettivi di capitale, il rispetto delle suddette regole diventa in parte obbligatorio a partire dal 30 settembre 2009, in considerazione della Circolare-FINMA 2008/8 Appello al pubblico per gli investimenti collettivi.

b) Che cosa prevede in materia la Circolare-FINMA 2008/8 Appello al pubblico per gli investimenti collettivi?

Ricollegandosi agli artt. 3 e 10 della Legge sugli investimenti collettivi e agli artt. 3 e 6 dell’Ordinanza sugli investimenti collettivi, la Circolare stabilisce che non è considerato appello al pubblico il caso in cui venga trasmesso un ordine di sottoscrizione per conto di un cliente in forza di un contratto scritto di gestione patrimoniale, a condizione che detto contratto sia stato stipulato con un gestore patrimoniale indipendente conformemente all’art. 6 cpv. 2 OICol, oppure il caso in cui il cliente sia un privato facoltoso (n.m. 6, 10 e segg., 13 e segg. della Circolare in questione). Per i privati non facoltosi – e per i gestori patrimoniali indipendenti – deve essere stipulato, tra l’altro, un contratto di gestione patrimoniale che corrisponda a uno standard minimo riconosciuto dalla FINMA (n.m. 12 della Circolare in questione).

c) Quali sono le conseguenze per i gestori “indipendenti”?

Se il cliente che ha affidato la gestione patrimoniale non è un privato facoltoso (né un investitore altrimenti considerato qualificato) deve essere stipulato un contratto di gestione patrimoniale che corrisponda a uno standard minimo riconosciuto. In caso contrario, può configurarsi un appello al pubblico non autorizzato. Per quanto riguarda i termini di transizione si rimanda alla domanda 15.

d) La mia organizzazione settoriale vuole obbligarmi ad accettare i suoi standard minimi sebbene io abbia come clienti solo privati facoltosi. Perché?

Le organizzazioni settoriali decidono autonomamente se imporre l’osservanza dei propri standard minimi a tutti i propri membri oppure solo ai gestori patrimoniali per i quali il rispetto è obbligatorio in considerazione della Circolare-FINMA 2008/8 Appello al pubblico per gli investimenti collettivi.

e) Fino a questo momento non ho aderito a nessuna organizzazione settoriale. Che cosa devo fare in considerazione della Circolare-FINMA 2008/8 Appello al pubblico per gli investimenti collettivi?

Se richiesto tassativamente, i gestori patrimoniali sono tenuti a sottostare a uno standard minimo riconosciuto dalla FINMA e adeguare di conseguenza i propri contratti, per evitare che si configuri un appello al pubblico non autorizzato. Per ottemperare a questo obbligo devono rivolgersi a un’organizzazione settoriale le cui regole di condotta siano riconosciute dalla FINMA e segnatamente:

  • "Code de déontologie relatif à l'exercice de la profession de gérant de fortune indépendant" della Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF);
  • "Codice deontologico svizzero per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni" dell'Associazione svizzera di gestori di patrimoni (ASG);
  • "Norme di comportamento nell'ambito della gestione patrimoniale (NCGP)" dell'Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT);
  • "Règlement relatif aux règles-cadres pour la gestion de fortune" dell’OAR-G Organisme d'autorégulation fondé par le GSCGI et GPCGFG;
  • "Règles d’Ethique Professionnelle" dell’Associazione Svizzera dei Consulenti Finanziari Indipendenti (ASCFI);
  • "Standesregeln" del PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein;
  • "Verhaltensregeln in Sachen Ausübung der Vermögensverwaltung" del VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen.

f) Cos’è previsto per i prodotti strutturati?

L’offerta e la distribuzione di prodotti strutturati è ulteriormente permesso alle (vigenti) condizioni  di cui agli art. 5 LiCol e 4 OICol (cfr. FAQ „Prodotti strutturati“).

3. Un contratto di consulenza (advisory) può far sì che il cliente sia considerato “qualificato” ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. b OICol? (n.m. 8)

A tenore dell’art. 6 cpv. 2 OICol, il contratto di consulenza o di advisory non rientra nella presente Circolare. Non è possibile giungere alla conclusione che un cliente sia considerato “qualificato” ai sensi di detto articolo.

a) Quali sono le conseguenze per i consulenti alla clientela?

I consulenti alla clientela non sono interessati dalla Circolare. Gli stessi si devono tuttavia astenere dall’offrire pubblicamente investimenti collettivi di capitale nell’ambito della loro attività di consulenza alla clientela. Secondo la n.m. 6 della Circolare-FINMA 2008/8 Appello al pubblico per gli investimenti collettivi non vi è appello al pubblico se un cliente conferisce di propria iniziativa un ordine di sottoscrizione per quote di investimenti collettivi di capitale oppure se richiede informazioni in merito a un determinato investimento collettivo di capitale.

b) Vi sono delle differenze se un consulente alla clientela effettua direttamente singoli investimenti sulla base di una procura specifica o simili?

Tali procure rientrano in un contratto principale e specificatamente nell’ambito di un contratto di gestione patrimoniale (eventualmente parziale). Ne consegue che per investimenti in investimenti collettivi di capitale devono essere rispettate le condizioni sopra menzionate della legislazione in materia (cfr. domanda 2).

4. Il contratto di gestione patrimoniale può contenere altri elementi in aggiunta a quelli menzionati nel n.m. 9 della Circolare?

Sì, si tratta di uno standard minimo richiesto dalla FINMA. È evidente che altri elementi figureranno nel contratto di gestione patrimoniale, ad esempio in virtù del diritto civile (come ad es. le parti contraenti) o per volere delle organizzazioni settoriali.

5. Sono possibili istruzioni orali nonostante la conclusione del contratto di gestione patrimoniale in forma scritta? (n.m. 9)

Sì, il contratto deve essere concluso in forma scritta ma nulla impedisce alle organizzazioni settoriali di prevedere l’aggiunta di istruzioni orali impartite successivamente dai clienti.

6. Che cosa si intende per garanzia di un’attività irreprensibile da parte del gestore? (n.m. 10)

Una siffatta garanzia è sancita dall’art. 14 della Legge sul riciclaggio di denaro ed è prevista anche da altre leggi sulla vigilanza. In linea generale, l’obbligo derivante dal n.m. 10 non va oltre. Per le conseguenze di un’eventuale violazione degli standard minimi riconosciuti dalla FINMA si rimanda alla do-manda 15 lett. b.

7. Quali tipologie di prodotti possono essere utilizzate dal gestore? (n.m. 15)

Il gestore patrimoniale utilizza prodotti finanziari di cui conosce bene i rischi e adegua altresì la propria organizzazione in modo da poter verificare che i prodotti corrispondano alla strategia di investimento concordata con il cliente.

8. Che cosa accade se gli investimenti effettuati non corrispondono più agli obiettivi e alle limitazioni di investimento a seguito di notevoli fluttuazioni dei mercati? (n.m. 16) / Che cosa accade se gli obiettivi e le limitazioni di investimento non sono più in linea con il profilo di rischio del cliente? (n.m. 17)

Il gestore patrimoniale deve mettere in atto un controllo efficace della strategia di investimento. È consentita una divergenza temporanea tra la strategia di investimento e gli obiettivi di investimento definiti con il cliente in ragione delle oscillazioni dei mercati finanziari. Qualora tale differenza perduri, essa deve essere discussa con il cliente nella misura del possibile. In qualsiasi caso, il gestore patrimoniale deve agire nell’esclusivo interesse del cliente. Qualora specifiche istruzioni di quest’ultimo non corrispondano ai suoi obiettivi e alle sue limitazioni di investimento, il gestore patrimoniale provvede a informarlo e a documentare ciò per iscritto. La procedura è analoga nel caso in cui gli obiettivi e le limitazioni di investimento non siano più in linea con il profilo di rischio del cliente.

9. Come devono essere informati i clienti dell’esistenza delle regole di condotta? (n.m. 22)

Il gestore patrimoniale deve consegnare una copia delle regole di condotta ai propri clienti o deve informarli in altro modo dell’esistenza di tali norme. Può anche comunicare loro un link internet tramite cui consultare le regole di condottacui devono sottostare.

10. Quali sono gli standard di settore in materia di rendiconto? (n.m. 26)

La FINMA considera ad esempio come standard i GIPS (Global Investment Performance Standards).

11. In che modo il gestore deve rendere conto spontaneamente delle prestazioni di terzi? (n.m. 28-30)

Il contratto di gestione patrimoniale deve definire la destinazione di tutte le prestazioni che il gestore patrimoniale riceve da terzi nell’ambito della sua gestione, sia che siano intrinsecamente legate al mandato o che derivino da prestazioni fornite direttamente o indirettamente a favore di detti terzi. Anche qualora non sia necessario restituire queste ultime, concretamente risulta difficile distinguerle sistematicamente da quelle intrinsecamente legate al mandato.

Il gestore patrimoniale deve fornire spontaneamente ai propri clienti le informazioni che permettano loro di distinguere l’importanza delle prestazioni che potrebbero ricevere in funzione della tipologia di prodotto o di prestazione scelta. A questo riguardo, si possono distinguere in particolare diverse categorie di investimenti collettivi e di prodotti strutturati. Relativamente alle prestazioni non direttamente legate a una specifica tipologia di prodotto, come quelle connesse al valore dei depositi, il principio dell’informazione del cliente deve parimenti essere applicato. Tale informazione può essere trasmessa in modo standardizzato, ad esempio sotto forma di fact sheet. Spetta alle organizzazioni settoriali definire le tipologie di prodotti che intendono distinguere.

12. Che cosa deve fare il gestore in caso di richiesta più precisa del cliente? (n.m. 31)

Qualora il cliente richieda ulteriori informazioni in merito al proprio deposito, il gestore patrimoniale è tenuto a comunicargli l’importo complessivo delle prestazioni effettivamente ricevute da terzi nell’ambito della propria gestione, nella misura in cui ciò sia possibile. Ci si aspetta che i gestori patrimoniali si adoperino per disporre di una struttura che permetta loro di calcolare, per ciascun cliente, le prestazioni ricevute dalle banche, derivanti in particolare dalle tasse di deposito sul patrimonio della loro clientela, nonché le prestazioni ricevute dai commercianti di valori mobiliari, derivanti dalle commissioni di mediazione che essi generano effettuando ordini per conto dei propri clienti. Spetta alle organizzazioni, o se del caso agli stessi gestori patrimoniali, organizzare le modalità del rendiconto, in particolare in termini di durata o di punto di partenza dello stesso.

Mentre l’art. 26 della direttiva di esecuzione della MiFID prevede che l’informazione debba essere fornita spontaneamente prima della prestazione del servizio di investimento, la soluzione scelta in questa sede è maggiormente articolata. Il cliente deve ricevere spontaneamente solo degli intervalli di grandezza o dei parametri di calcolo. Dopo che il gestore patrimoniale ha ricevuto prestazioni da terzi, il cliente può richiedere informazioni complementari sulla loro importanza concreta. Il gestore patrimoniale deve mettere in atto una struttura adeguata per essere in grado di rispondere alle domande complementari dei propri clienti nella misura in cui le prestazioni ricevute da terzi possano essere individualizzate.

13. È possibile un outsourcing del controllo e della sanzione delle regole di condotta?  (n.m. 32)

Le organizzazioni settoriali devono prevedere un sistema di controllo e di sanzione per gli istituti non sottoposti alla vigilanza della FINMA. Esse possono altresì delegare il controllo e la sanzione a terzi, come ad esempio gli organismi di autodisciplina ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro. Tale delega è finanche auspicabile qualora un’associazione non disponga di una struttura sufficiente per attuare autonomamente i controlli e le sanzioni.

14. Quale tipo di controllo sarà considerato sufficiente dalla FINMA? (n.m. 32)

Sarà di norma considerato sufficiente dalla FINMA un sistema di controllo che preveda la verifica della conformità dei contratti – compresi quelli stipulati con privati facoltosi – e delle informazioni fornite ai clienti alle regole di condotta nonché un intervento obbligatorio in caso di denuncia.

In generale, gli organismi di autodisciplina ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) possono procedere, nel quadro delle loro disposizioni, alla verifica in base alla LRD. Se si rendono necessari controlli più approfonditi di quelli menzionati, la FINMA può, ad esempio, esigere il ricorso a esperti revisori (art. 4 della Legge sui revisori) che dispongano della necessaria esperienza.

a) Non basterebbe controllare solo i contratti con privati non facoltosi?

Assoggettamento e controllo non sono scorporabili. Si potrebbe piuttosto pensare di limitare l’assoggettamento (e il controllo) ai rapporti contrattuali con privati non facoltosi; in questo caso, però, il gestore patrimoniale non sarebbe considerato “qualificato”. Infatti, conformemente all’art. 6 OICol per essere “qualificato” un gestore patrimoniale deve sottostare a uno standard minimo riconosciuto dalla FINMA per quanto riguarda tutti i suoi rapporti contrattuali (vedi anche n.m.12 della Circolare-FINMA Appello al pubblico per gli investimenti collettivi).

b) In che modo la FINMA supervisionerà i sistemi di controllo e i controlli delle organizzazioni settoriali?

La FINMA renderà noto in autunno 2009 come intende procedere.

15. Entro quali termini i gestori patrimoniali devono adeguarsi alle regole di condotta cui sono tenuti a sottostare?  (n.m. 33)

Le regole di condotta delle organizzazioni settoriali possono prevedere disposizioni transitorie che permettano ai loro membri di adeguarsi a tali regole entro un termine ragionevole. È considerato ragionevole per l’adeguamento dei contratti di gestione patrimoniale in essere un arco di tempo fino al 31 dicembre 2010. Deve tuttavia essere osservato il termine fino al 30 settembre 2009 previsto dal n.m. 35 della Circolare-FINMA 2008/8 Appello al pubblico per gli investimenti collettivi.

a) Che cosa significa esattamente?

Se richiesto tassativamente (vedi domanda 2), i gestori patrimoniali “indipendenti” devono regolare il proprio assoggettamento a uno standard minimo riconosciuto dalla FINMA entro il 30 settembre 2009, al fine di soddisfare i requisiti di cui all’art. 6 cpv. 2 OICol così come precisati nei n.m. 6, 12 e 35 della Circolare-FINMA 2008/8 Appello al pubblico per gli investimenti collettivi. Tale standard minimo può prevedere un termine di transizione fino al 31 dicembre 2010 per procedere all’adeguamento dei con-tratti in essere. I nuovi contratti di gestione patrimoniale devono essere allestiti in conformità alle disposizioni dello standard minimo.

b) Quali conseguenze comporta la violazione degli standard minimi riconosciuti dalla FINMA?

Per gli assoggettati a titolo prudenziale alla vigilanza la violazione può, in alcuni casi, pregiudicare l'ineccepibilità dell’attività che deve essere garantita. Ciò vale anche per i gestori patrimoniali “indipen-denti”, nel quadro dell’art. 14 della Legge sul riciclaggio di denaro (vedi domanda 6). Per questi ultimi può configurarsi inoltre un appello al pubblico per investimenti collettivi di capitale non autorizzato (vedi domanda 2 lett. c) perseguito in base all'art. 148 cpv. 1 lett. d LICol.

16. A chi mi posso rivolgere se ho ulteriori domande?

policy@finma.ch o Tel. +41 31 327 94 40