(Aggiornato al 25 febbraio 2013)
A. DEFINIZIONE
1. Chi è intermediario assicurativo?
Ai sensi dell’art. 40 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; SR 961.01), con la defini-zione di intermediari assicurativi si intendono tutte le persone che offrono o stipulano contratti assicurativi. Di questa categoria fanno parte i mediatori, i broker, i consulenti assicurativi neutrali, nonché il servizio esterno delle compagnie d’assicurazione.
2. Ci sono eccezioni a questa regolamentazione?
Esclusivamente gli intermediari di indirizzi e gli inhouse-broker delle ditte non vanno considerati come intermediari assicurativi ai sensi della legge.
3. Quali novità vigono ora per gli intermediari assicurativi?
A partire dal 1° gennaio 2006, ogni intermediario deve adempiere agli obblighi all’informazione, non appena prende contatto con un nuovo cliente (LSA, art. 45). Un portafoglio di clienti già esistente non deve essere informato immediatamente. È sufficiente informare il cliente che già è tale in occasione del seguente contatto fisico oppure della seguente formulazione di un’offerta.
B. ISCRIZIONE AL REGISTRO
4. Tutti gli intermediari assicurativi devono farsi iscrivere nel registro?
No, devono farsi iscrivere nel registro soltanto gli intermediari assicurativi che non sono vincolati a un’impresa d’assicurazione né giuridicamente, né economicamente, né in altro modo (LSA, art. 43, cpv. 1).
5. Chi ha il diritto di farsi iscrivere?
I restanti intermediari assicurativi hanno il diritto di farsi iscrivere nel registro (LSA, art. 43, cpv. 2). In termini concreti, si tratta in primis del servizio esterno delle imprese d’assicurazione. L’art. 183 dell’ordinanza sulla sorveglianza (OS; SR 961.011) fornisce a tale proposito ulteriori delucidazioni.
6. Le ditte che lavorano come intermediarie assicurative non vincolate devono farsi iscrivere nel registro?
Le persone giuridiche (Società anonime, Società a responsabilità limitata, Cooperative, Fondazioni, Società, Istituti) soggiacciono all’obbligo dell’iscrizione nel registro. Le ditte con altre forme giuridiche (come le società individuali, le società con ragione commerciale individuale, le società collettive e in accomandita) devono annunciarsi come persone fisiche.
7. Devono farsi iscrivere anche gli impiegati delle ditte risp. chi si occupa dell’assistenza alla clientela per conto di persone fisiche?
Anche gli intermediari assicurativi impiegati in un’impresa (per la definizione, vedi sopra) devono farsi registrare. Ciò vale anche per chi si occupa dell’assistenza alla clientela per conto di persone fisiche.
8. Ci sono impiegati che non devono farsi iscrivere nel registro?
Gli impiegati senza responsabilità nei confronti della clientela non devono farsi iscrivere nel registro. Ciò vale, ad esempio, per il personale che non lavora nell’assistenza alla clientela, come il backoffice, gli addetti alla contabilità, gli informatici, il personale addetto al ricevimento, i telefonisti/le telefoniste.
C. CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE
9. Quali sono le condizioni per una registrazione?
a) Una persona che assiste la clientela deve poter comprovare una sufficiente qualificazione professionale.
b) Una ditta che soggiace all’obbligo di farsi registrare (persona giuridica) deve avere un numero sufficiente di persone qualificate addette all’assistenza alla clientela.
c) L’intermediario assicurativo/L’intermediaria assicurativa deve aver stipulato un’assicurazione di responsabilità civile professionale o deve potere fornire garanzie finanziarie equivalenti (LSA, art. 44).
d) Bisogna adempiere alle condizioni a livello personale
Nell’art. 186, cpv. 1 dell’OS si stabilisce che per la copertura della responsabilità civile derivante dalla violazione dell’obbligo di diligenza professionale, l’intermediario assicurativo deve disporre di un’assicurazione di responsabilità civile per danni patrimoniali. La somma assicurata per tutti i casi di danno di un anno deve ammontare ad almeno 2 milioni di franchi.
10. Cosa significa „sufficiente qualificazione professionale?
Gli intermediari assicurativi devono essere in possesso di una formazione ufficiale riconosciuta dalla FINMA.
La lista delle formazioni svizzere ed estere riconosciute dalla FINMA è disponibile qui.
Le domande per il riconoscimento di ulteriori tipi di formazione possono essere inviate alla commissione d’esame dell’AFA. In base alla proposta di quest’ultima, la FINMA deciderà in merito all’autorizzazione.
11. Cos’è l’AFA?
L’AFA è la Associazione per la formazione professionale nell’assicurazione (http://www.vbv.ch/ > Vermittlerqualifikation). L’AFA organizza per conto della FINMA gli esami per diventare "Intermediario assicurativo AFA".
Indirizzo AFA: Segretariato AFA | Laupenstrasse 10 | Casella postale 8625 | 3001 Berna
Sig.ra Christine Farine, Tel. 031 328 26 73
L’iscrizione per gli esami avviene tramite internet.
12. Dopo l’iscrizione in Internet, quale documentazione deve essere fatta pervenire per posta?
a) Persone giuridiche:
- Domanda di ammissione nel registro per gli intermediari assicurativi – (documento pdf da stampare come originale)
- Dichiarazione sulla parola – (documento pdf da stampare e firmare come originale)
- Estratto autenticato dal registro di commercio – (originale, non anteriore di più di 90 giorni)
- Attestato dell’assicurazione R.C. professionale/garanzia equivalente – (copia della polizza)
- Nel caso avete a disposizione: Attestato dell’Organismo di autoregolamentazione/Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro – (copia)
b) Persone fisiche:
- Domanda di ammissione nel registro per gli intermediari assicurativi – (documento pdf da stampare come originale)
- Dichiarazione sulla parola – (documento pdf da stampare e firmare come originale)
- Passaporto o carta d’identità valevole – (copia)
- Attestazione del datore di lavoro o attestato dell’assicurazione R.C. professionale – (copia della polizza)
- Titoli professionali e diplomi – (copie)
- Estratto dal Casellario giudiziario – (originale, non anteriore di più di 90 giorni)
- Estratto dal Registro delle esecuzioni – (originale, non anteriore di più di 90 giorni)
- Solo peri cittadini stranieri: Permesso di lavoro – (copia)
D. ANNUNCIO
13. Dove ci si può annunciare?
Gli intermediari assicurativi possono annunciarsi all’indirizzo Internet http://www.vermittleraufsicht.ch/ in un extranet protetto.
E. COSTI
14. Quanto costa la registrazione?
Le persone giuridiche (ditte) e le persone fisiche pagano CHF 300.- per la registrazione.
Agli intermediari assicurativi non vincolati e registrati viene elevata una tassa annua di sorveglianza, per la prima volta nell’anno civile seguente alla registrazione. L’importo richiesto è identico per le ditte come per le persone fisiche è di CHF 150.- per un anno.
15. Come avviene il pagamento?
Il pagamento della tassa per la registrazione, come pure quello della tassa annua di sorveglianza, avviene tramite pagamento elettronico via internet con MasterCard, VISA o PostCard.
F. AMBITO DI VALIDATÀ DELLA SORVEGLIANZA DEGLI INTERMEDIARI
16. Gli intermediari assicurativi con sede all’estero possono offrire contratti assicurativi in Svizzera? (assicurazione di rischi in Svizzera o di cittadini svizzeri)
In linea di principio, agli intermediari assicurativi che non sono autorizzati all’esercizio di attività assicurative è proibito esercitare un’attività a favore di imprese d’assicurazione.
Un’attività lavorativa in Svizzera è possibile solo se l’intermediario assicurativo non vincolato è regi-strato in Svizzera oppure se l’intermediario assicurativo non vincolato lavora per un assicuratore stra-niero con autorizzazione di esercizio in Svizzera.
L’attività di intermediazione assicurativa all’estero di un intermediario assicurativo con sede o domicilio in Svizzera non soggiace alla sorveglianza in Svizzera.
G. INFORMAZIONI
18. A chi mi posso rivolgere se ho ulteriori domande?
Riceviamo volentieri le vostre domande tramite l’indirizzo vermittler@finma.ch. Vi preghiamo d’indicare il numero di telefono tramite il quale possiamo raggiungervi durante l’orario di lavoro.