Circolare 2008/2 "Direttive contabili – banche" (DAC)
(Aggiornato al 19 marzo 2012)
1. Tipo di pubblicazione del conto annuale
2. Tipo di pubblicazione della chiusura intermedia
3. Chiusura individuale supplementare / Primo allestiment
4. Chiusura individuale statutaria secondo il principio del true and fair view / Riserva per i propri titoli di partecipazione
5. Indicazioni nella tabella B: crediti a rischio
6. Derivati di copertura: macro hedge
7. Crediti I / portafoglio creditizio omogeneo
8. Crediti II / valore di liquidazione
9. Crediti III / valore forfettaria
10. Crediti IV / rettifiche di valore sugli interessi
11. Spese per il personale per la rimessa di azioni proprie
12. Costi e ricavi straordinari I / "non ricorrente"
13. Costi e ricavi straordinari II / ricavi straordinari nella chiusura intermedia
14. Tabella Q I / creditizi dei clienti di investimento
15. Tabella Q II / depositi fiduciari presso succursali
16. Reporting prudenziale
17. Abrogazione dell'art. 5 della Legge sulle banche (LBCR, RS 952.0) / Applicazione dell’art. 671 CO (società anonime) o dell’art. 860 CO (cooperative)
18. Pagamenti nell’ambito della garanzia dei depositi
19. Variazioni di valore dovute alla solvibilità di titoli di debito a tasso fisso nella posizione "Investimenti finanziari"
20. Trasferimenti tra portafogli di negoziazione e investimenti finanziari
20a. Valutazione dei prodotti strutturati emessi dalla banca stessa
21. Implementazione degli art. 663bbis e 663c cpv. 3 del CO (cfr. comunicazione CFB n. 48 (2008) del 18 dicembre 2008)
22. Come devono essere trattati gli interessi negativi?
23. A chi posso rivolgermi per ulteriori domande?
1. Tipo di pubblicazione del conto annuale
- Tipo di pubblicazione del conto annuale da parte di banche quotate in borsa, senza chiusura consolidata, che non hanno allestito una chiusura individuale combinata (statutaria e secondo il principio del true and fair view) e che quindi sono tenute a pubblicare una chiusura individuale statutaria e una chiusura individuale secondo il principio del true and fair view (cfr. nm. 1e):
- La pubblicazione di un rapporto di gestione che contiene soltanto una chiusura individuale completa secondo il principio del true and fair view è ammessa se la chiusura statutaria è disponibile in un documento separato e il rapporto di gestione viene consegnato in via prioritaria, mentre la chiusura individuale statutaria su esplicita richiesta del cliente?
È ammesso, se la chiusura individuale è stata allestita integralmente secondo il principio del true and fair view e se l’ufficio di revisione ne conferma la regolarità. Tuttavia, nel rapporto di gestione deve essere indicato che la chiusura individuale statutaria è disponibile in un documento separato, anch’esso consultabile.
Il rapporto di gestione pubblicato deve contenere obbligatoriamente il rapporto annuale del consiglio di amministrazione (art. 663d del Codice delle obbligazioni, CO; RS 220).
Ai sensi dell’art. 26 cpv. 4 dell’Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (OBCR, RS 952.02), alla Banca nazionale svizzera (BNS) e alla FINMA devono essere inviati tre esemplari ciascuno del rapporto di gestione. Nella fattispecie, a tali autorità devono essere fatte pervenire tre copie di ogni chiusura allestita.
2. Tipo di pubblicazione della chiusura intermedia
- Quale chiusura intermedia deve essere pubblicata se la banca, oltre alla chiusura individuale statutaria, allestisce anche una chiusura individuale supplementare secondo il principio del true and fair view?
È ammessa la pubblicazione della chiusura intermedia soltanto secondo il principio del true and fair view.
3. Chiusura individuale supplementare / Primo allestimento
- In occasione del primo allestimento è consentito omettere l’indicazione delle cifre dell’esercizio precedente per quanto concerne il conto economico e il conto del flusso di fondi?
In linea di massima, l’indicazione delle cifre relative all’esercizio precedente è prescritta e usuale. Qualora la definizione dei valori relativi all’esercizio precedente per la chiusura individuale supplementare secondo il principio del true and fair view comporti un onere elevato, devono essere indicati i dati dell’esercizio precedente per l’ultima chiusura statutaria oppure l’ultima chiusura individuale statutaria deve essere integrata completamente nel rapporto di gestione.
- Qualora una banca opti per una chiusura individuale statutaria secondo il principio del true and fair view (senza allestire un conto consolidato), si pone la questione del trattamento delle azioni proprie. Tali azioni devono essere dedotte dal capitale proprio? E come si concilia questo con le disposizioni vigenti in materia di diritto azionario che vietano una simile pratica?
La pubblicazione di una tale chiusura individuale con deduzione delle azioni proprie diverge dalla prassi sancita nel CO, ma non viola alcuna disposizione del CO stesso. La legge prevede infatti implicitamente un’iscrizione all’attivo dei titoli ed esplicitamente la necessità di assegnare a una simile posizione attiva una riserva separata, costituita attraverso la conversione delle riserve liberamente disponibili.
Benché la chiusura combinata preveda una pubblicazione in deroga, la posizione negativa nel capitale proprio (escluse le azioni proprie contabilizzate nel portafoglio di negoziazione) non può comunque superare le riserve libere (le azioni proprie nel portafoglio di negoziazione non sono soggette all’art. 659 CO). Ovviamente tutti gli istituti bancari – indipendentemente dal fatto che la chiusura individuale statutaria sia stata allestita secondo il principio del true and fair view – sono sottoposti alla limitazione di acquisto sancita nell’art. 659 CO. Secondo l’interpretazione della FINMA, tale limitazione non è tuttavia applicabile alle azioni proprie presenti nel portafoglio di negoziazione.
- La tabella B riporta la totalità dei crediti in sofferenza??
No, determinati elementi possono essere in sofferenza e tuttavia non risultare a rischio, in quanto i crediti giunti a scadenza sono coperti dalle garanzie costituite in pegno (stimate ai rispettivi valori di liquidazione). Sono considerati a rischio gli impegni totali o parziali che non possono più essere riscossi. Per la parte non più recuperabile deve essere costituita una rettifica di valore. La tabella B contiene quindi i crediti e le operazioni fuori bilancio per cui sono stati costituiti rettifiche di valore o accantonamenti (per il capitale e/o gli interessi).
- In quale misura un macro hedge corrisponde a un’operazione di copertura? Sono previsti dei criteri per il livello di efficacia?
La banca deve definire criteri interni di efficacia.
Le modalità di gestione della fascia di estensione della copertura e dell’eventuale parte non efficace nelle operazioni di hedging devono essere illustrate nell’allegato.
- Come deve essere interpretato il concetto di portafoglio creditizio omogeneo (nm. 18a)?
L’impiego di rettifiche di valore forfettarie individuali è prevista soltanto per i portafogli creditizi composti esclusivamente da molteplici piccoli crediti, tanto da rendere impossibile una valutazione individuale di ogni posizione. Il concetto di omogeneità indica un’elevata correlazione tra le singole posizioni in relazione: a) allo scopo di utilizzo del credito e b) al "comportamento rispetto al rischio" delle singole posizioni. In questo senso, gli esempi menzionati nelle direttive contabili risultano pertinenti per la maggior parte dei portafogli che soddisfano le caratteristiche sopraindicate.
- Per valore di liquidazione (al netto della deduzione dei costi di rifinanziamento conformemente al nm. 266) si intende un calcolo al valore attualizzato?
Le DAC presuppongono il seguente approccio: valore di mercato stimato al netto di varie deduzioni, tra cui quelle per i costi di rifinanziamento determinati (p. es. sulla base dei costi medi per il capitale di terzi) sostenuti nell’arco della durata di detenzione stimata e fino alla vendita. Il risultato di questo calcolo dovrebbe produrre all’incirca il valore attualizzato. In alternativa, alle banche viene lasciata la facoltà di applicare integralmente la regolamentazione degli standard contabili internazionali riconosciuti. Questo vale anche per le chiusure individuali statutarie.
- Quando è eventualmente ammessa una rettifica di valore forfettaria e quando essa deve essere classificata come singola rettifica di valore?
Le rettifiche di valore forfettarie sono ammesse ogniqualvolta i principi della loro costituzione e del loro scioglimento risultano giustificati sotto il profilo economico. In caso contrario si tratta di riserve latenti, che come tali devono essere riconosciute e trattate. Se l’eventuale rinuncia porta a una probabile sopravvalutazione degli attivi, è addirittura necessario costituire delle rettifiche di valore forfettarie. In particolare, un’indicazione in tal senso può essere il fatto che per determinate posizioni si sono verificate delle perdite per le quali non erano state costituite singole rettifiche di valore adeguate.
L’ottavo punto del nm. 149 ("Spiegazioni sui metodi applicati per l'individuazione dei rischi di perdita e per la misurazione della necessità di rettifiche di valore") impone un'apposita pubblicazione in base ai principi contabili e di valutazione. Deve essere quindi specificato anche il sistema di determinazione e di calcolo delle rettifiche di valore forfettarie. Qualora non vengano attuate rettifiche di valore forfettarie, tale circostanza deve essere riportata in modo adeguato..
- In che modo devono essere trattati gli interessi che nell’esercizio precedente erano finiti in sofferenza e quindi non sono stati contabilizzati come proventi, mentre alla fine sono stati pagati nell’esercizio di riferimento?
Gli interessi in sofferenza (e non contabilizzati come proventi, cfr. nm. 106) devono essere definiti in base al principio della presentazione al lordo. Le rettifiche di valore degli interessi che sono divenute libere possono essere eventualmente utilizzate per la nuova costituzione di rettifiche di valore sul capitale (nel qual caso nella chiusura secondo il principio del true and fair view questa nuova allocazione viene riportata al lordo nella tabella E) oppure devono essere sciolte e contabilizzate come ricavi straordinari.
Nella chiusura individuale (chiusura individuale statutaria secondo il principio dell’immagine quanto più possibile affidabile della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale) è inoltre consentito convertire in riserve latenti le rettifiche di valore per gli interessi in sofferenza che sono divenute libere (cfr. nm. 31).
- Come deve essere considerato questo aspetto?
Qualora la banca rimetta azioni proprie dal portafoglio nostro, la prestazione concessa deve essere addebitata alle spese per il personale.
Se tuttavia le azioni da trasferire derivano direttamente da un’emissione, non è necessaria alcuna registrazione nel conto economico (in quanto il prezzo preferenziale comporta di norma un aggio più contenuto).
Osservazione per le chiusure individuali secondo il principio del true and fair view: se nel momento della rimessa delle azioni il loro valore di mercato risulta inferiore a quello di acquisto, nel conto economico deve essere contabilizzata soltanto la differenza tra il valore di mercato e la controprestazione. La differenza tra valore di mercato e valore di acquisto viene compensata mediante le riserve di capitale.
- Qual è la prassi applicativa per definire la durata del concetto di "non ricorrente"?
Secondo il Messaggio del Consiglio federale concernente il diritto azionario, sono considerate posizioni straordinarie quelle che hanno carattere non ricorrente. Le operazioni di gestione ordinaria che si svolgono con cadenza non regolare ma comunque ricorrente non sono pertanto considerate di natura straordinaria (p. es. visita fieristica ogni 4 anni). Questo principio trova applicazione anche per le posizioni insolitamente cospicue, nella misura in cui traggono origine dalla normale attività dell’azienda (p. es. ammortamento di un importante credito di un cliente). (fonte: Manuale svizzero di audit MSA 2009, volume 1 cpv. 6.3.2. pag. 74, in tedesco e francese).
- Esempio: una banca allestisce una chiusura statutaria secondo il principio del true and fair view. Inoltre, essa pubblica regolarmente un conto economico semestrale completo. È possibile che nel conto economico semestrale le somme derivanti dallo scioglimento di rettifiche di valore divenute libere vengano accreditate ai ricavi straordinari e che nel secondo semestre risultino necessarie nuove rettifiche di valore.
Domanda: è obbligatoria una rappresentazione lorda nella chiusura annuale (ossia le rettifiche di valore divenute libere nella chiusura semestrale restano nei ricavi straordinari) oppure è ammessa una rappresentazione netta (ossia i costi netti sono iscritti sotto "Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite" e i ricavi netti sotto "Ricavi straordinari")?
Qualora sia stata pubblicata una chiusura intermedia completa, non è ammesso rivederne le cifre e stornare i ricavi straordinari. È quindi necessaria una rappresentazione lorda.
- Trattamento degli impegni creditizi dei clienti di investimento: i debiti devono essere dedotti dal patrimonio riportato nella tabella Q?
Per quanto riguarda l’assunzione di crediti da parte di strumenti collettivi di investimento in gestione proprietaria, la questione è ancora aperta. In tutti gli altri casi, il patrimonio deve essere in generale registrato senza tenere conto dei debiti.
- Gli investimenti fiduciari effettuati presso filiali estere possono essere considerati due volte (p. es. per le società affiliate se la tabella viene allestita a livello di gruppo)?
No.
- Su quale base vengono effettuati la notifica alla BNS e il reporting prudenziale da parte di banche e commercianti di valori mobiliari che allestiscono una chiusura individuale statutaria e una chiusura supplementare secondo il principio del true and fair view?
Sulla base della chiusura statutaria.
17. Abrogazione dell'art. 5 della Legge sulle banche (LBCR, RS 952.0) / Applicazione dell’art. 671 CO (società anonime) o dell’art. 860 CO (cooperative)
- Contestualmente all’entrata in vigore integrale della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA, RS 956.1) in data 1° gennaio 2009, è stato abrogato l’art. 5 della LBCR. Per l’attribuzione e l’utilizzo delle riserve trovano applicazione le disposizioni del CO, tenendo in debita considerazione la forma giuridica del soggetto in questione.
Domanda: L’aggio può essere utilizzato per effettuare ammortamenti oppure per finalità previdenziali?
No, questa pratica non è consentita. Conformemente alle DAC vige il principio secondo cui gli immobilizzi devono essere attivati se vengono utilizzati per più di un esercizio contabile (cfr. nm. 28-3). Un principio analogo trova applicazione per i valori immateriali (cfr. nm. 28a-4). Gli ammortamenti nel conto economico devono essere contabilizzati di conseguenza.
Gli oneri per finalità previdenziali devono essere parimenti imputati al conto economico (nm. 125).
- Come devono essere contabilizzati i pagamenti effettuati a seguito di una richiesta in tal senso nell’ambito della garanzia dei depositi?
I pagamenti effettuati nell’ambito della garanzia dei depositi sono equiparati a un’assunzione di credito indiretta e, in linea di massima, devono essere attivati (crediti nei confronti di banche). Le rettifiche di valore devono essere effettuate in base alla valutazione della solvibilità del debitore e contabilizzate a carico della posizione "Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite". Nelle chiusure individuali non allestite secondo il principio del true and fair view sono possibili anche rettifiche di valore totali. In questi casi, la parte economicamente non necessaria corrisponde a una riserva latente e pertanto deve essere trattata come tale.
19. Variazioni di valore dovute alla solvibilità di titoli di debito a tasso fisso nella posizione "Investimenti finanziari"
- Conformemente al nm. 24, le variazioni di valore dovute alla solvibilità di titoli di debito a tasso fisso destinati alla detenzione fino alla scadenza finale devono essere contabilizzate immediatamente con effetti sul conto economico. Il nm. 25 richiede che gli adeguamenti di valore per i titoli di debito a tasso fisso non destinati alla detenzione fino alla scadenza finale debbano essere effettuati pro saldo attraverso le voci "Altri oneri ordinari" o "Altri proventi ordinari".
- Le variazioni di valore dovute alla solvibilità devono essere iscritte obbligatoriamente sotto la voce "Altri oneri ordinari" (o eventualmente sotto "Altri proventi ordinari")? È consentito contabilizzarle anche sotto la posizione "Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite"?
Una contabilizzazione degli adeguamenti di valore dovuti alla solvibilità (nel caso in questione si tratta di perdite di valore) degli investimenti finanziari valutati secondo il metodo accrual è possibile sia attraverso la posizione "Altri oneri ordinari", sia attraverso la posizione "Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite" (allo stesso modo delle perdite di valore sui prestiti alla clientela a causa di un deterioramento della solvibilità). Tuttavia occorre tenere presente alcune condizioni e indicazioni:
- I principi contabili e di valutazione della banca devono indicare in ogni caso in che modo gli Investimenti finanziari sono registrati nel bilancio e come deve essere contabilizzato l’adeguamento di valore. Nel caso in questione, i principi contabili e di valutazione devono prevedere per gli Investimenti finanziari valutati secondo il metodo accrual una contabilizzazione attraverso la posizione "Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite".
- Un eventuale ripristino di valore di questi Investimenti finanziari dovrebbe in seguito essere contabilizzato allo stesso modo degli apprezzamenti di valore sui prestiti alla clientela a causa di un miglioramento della solvibilità.
- Questi trasferimenti sono consentiti? E come viene definito il prezzo di trasferimento?
I trasferimenti tra portafogli di negoziazione e investimenti finanziari o partecipazioni sono possibili e devono avvenire al valore di mercato al momento della decisione di tale operazione.
20a. Valutazione dei prodotti strutturati emessi dalla banca stessa
(aggiunto il 3 dicembre 2010)
- Il nm. 28e della Circ. FINMA 08/2 "Direttive contabili – banche" richiede, a livello della valutazione di strumenti ibridi (prodotti strutturati), una separazione del derivato dal contratto principale, se tre requisiti sono cumulativamente soddisfatti (nessun rapporto stretto tra il contratto principale e il derivato incorporato / lo strumento ibrido non soddisfa completamente i requisiti per l’iscrizione a bilancio e per la contabilizzazione al fair value tramite il conto economico / il derivato incorporato soddisfa individualmente la definizione di uno strumento derivato).
- Nel caso di prodotti strutturati emessi dalla banca stessa che contengono un titolo di debito proprio, è consentita la contabilizzazione al fair value tramite il conto economico, di modo che sia possibile rinunciare a una ripartizione della valutazione?
Conformemente alla prassi della FINMA, in linea di principio i titoli di debito propri non possono rientrare nel portafoglio di negoziazione ai sensi dei nm. 22-22d e di conseguenza non possono essere valutati al fair value e attivati (anche se emessi da soli o nel quadro di un prodotto strutturato). Perciò, per i prodotti strutturati che contengono un titolo di debito proprio la condizione riportata al punto 2 del nm. 28e è in linea di massima sempre soddisfatta.
Ai sensi della presente FAQ, un prodotto strutturato contiene un titolo di debito proprio se la modalità di rimborso del prodotto strutturato convenuta al momento dell’emissione prevede interamente o in parte un rimborso in contanti, indipendentemente dal fatto che detto rimborso avvenga in ogni caso oppure sia sostituito da un’altra prestazione in virtù di un’opzione.
Se i prodotti strutturati emessi con titoli di debito propri rientrano in una strategia riconducibile a un’operazione di negoziazione, è possibile effettuare una valutazione globale di questi al fair value nella chiusura individuale o consolidata alle seguenti condizioni (si tratta di un’eccezione alla condizione sopraccitata sempre soddisfatta per i prodotti strutturati con titoli di debito propri al punto 2 del nm. 28e della Circ. FINMA 08/2 "Direttive contabili – banche"):
- Gli introiti derivanti dall’emissione vengono immediatamente impiegati per coprire i rischi derivanti dai prodotti strutturati emessi. Eventuali eccedenze devono essere utilizzate in linea di massima nel quadro delle operazioni di negoziazione e quindi non impiegate in misura significativa per il rifinanziamento di altre operazioni bancarie. I prodotti strutturati emessi con titoli di debito propri costituiscono, insieme con i relativi strumenti di copertura, un gruppo di attivi e passivi finanziari gestito sulla base del fair value e il cui rendimento viene misurato su detta base. Ciò avviene in virtù di una strategia documentata di gestione del rischio e di investimento tesa a garantire una corretta individuazione, misurazione e limitazione dei diversi rischi. La valutazione al fair value di tutte le componenti del gruppo consente in linea di massima di evitare un cosiddetto accounting mismatch.
- I prodotti strutturati emessi con titoli di debito propri soddisfano i requisiti per la ripartizione ai sensi dei punti 1 e 3 del nm. 28e della Circ. FINMA 08/2 "Direttive contabili – banche" (cioè non sussiste uno stretto rapporto fra le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato e il contratto base principale; inoltre il derivato incorporato in quanto strumento a sé stante soddisferebbe la definizione di strumento derivato).
- L’eventuale impatto della propria solvibilità sul fair value del prodotto strutturato emesso deve essere neutralizzato e non deve influire sul conto economico (è possibile contabilizzare l’impatto della propria solvibilità nel conto di compensazione).
- Devono essere osservate le disposizioni riportate ai nm. 22–22d sulla valutazione al fair value.
- La procedura relativa alla valutazione dei prodotti strutturati emessi dalla banca stessa deve essere regolamentata tramite una direttiva interna.
Gli istituti che procedono a una valutazione globale dei prodotti strutturati con titoli di debito propri al fair value conformemente alle condizioni sopraccitate sono tenuti a riportare nell’allegato le seguenti informazioni:
- Descrizione della procedura nei principi contabili e di valutazione
- Indicazione delle voci di bilancio che contengono prodotti strutturati emessi con titoli di debito propri, con indicazione della percentuale corrispondente (valore contabile).
a) Una banca emette buoni di partecipazione quotati in borsa. Le sue azioni non sono invece quotate. La banca ha rinunciato alla pubblicazione ai sensi degli art. 663bbis e 663c cpv. 3 CO, appellandosi al fatto che tali disposizioni sono vincolanti soltanto per le società con azioni quotate.
Le società che quotano soltanto buoni di partecipazione sono comunque tenute a fornire le indicazioni previste dagli art. 663bbis e 663c cpv. 3 CO?
Gli obblighi di pubblicazione ai sensi degli art. 663bbis e 663c cpv. 3 CO trovano applicazione anche per le società che quotano soltanto i loro buoni di partecipazione.
In effetti, l’art. 663bbis CO e il "Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni – Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consigli d’amministrazione e della direzione" del 23 giugno 2004 utilizzano soltanto il concetto di "azioni". L’art. 656a CO estende il principio di applicabilità delle disposizioni del diritto azionario a tutti i partecipanti, salvo diversamente disposto dagli art. 656a-656g CO. Da un lato, è vero che il partecipante non beneficia del diritto di voto e degli altri diritti ad esso afferenti (diritto di esigere la convocazione dell’assemblea generale e di prendervi parte, diritto di ottenere informazioni e di avanzare proposte – salvo altrimenti disposto dagli statuti vigenti); tuttavia l’art. 656c cpv. 3 CO gli concede un diritto incondizionato di chiedere per iscritto all’assemblea generale di ottenere informazioni, di consultare documenti o di istituire una verifica speciale.
Il messaggio relativo all’art. 663bbis CO esplicita che attraverso queste disposizioni il legislatore intende salvaguardare i diritti di informazione dei titolari di partecipazioni ai sensi dell’art. 697 CO, tutelando quindi anche i loro beni privati. Ai partecipanti questi diritti sono riconosciuti in via obbligatoria. Peraltro, le disposizioni relative all’allegato al bilancio ai sensi degli art. 663 e segg. CO non tutelano soltanto i diritti patrimoniali e di informazione degli azionisti, bensì anche quelli dei partecipanti.
b) Gli obblighi di pubblicazione ai sensi degli art. 663bbis e 663c cpv. 3 CO sono vincolanti anche per le società con titoli quotati sui mercati secondari?
Le disposizioni sono applicabili alle società i cui titoli sono quotati in una borsa o in una struttura analoga alla borsa, riconosciuta dalla FINMA.
c) Alcune società pubblicano le indicazioni nella chiusura annuale della società madre, altre invece nella chiusura consolidata. Qual è la procedura corretta?
Le indicazioni devono essere pubblicate nella chiusura individuale statutaria della società di cui sono quotati i titoli. Tale chiusura deve riportare un apposito rimando qualora la pubblicazione sia invece avvenuta nella chiusura consolidata.
d) La pubblicazione delle remunerazioni percepite da membri del consiglio di amministrazione, della direzione e del comitato consultivo è avvenuta in passato talvolta con l’indicazione "incluse le persone vicine". In questo modo non avveniva alcuna pubblicazione separata delle remunerazioni a favore degli organi societari da un lato e delle persone vicine dall’altro lato. Questa interpretazione è corretta?
Le remunerazioni non in linea con gli standard di mercato a favore delle persone vicine devono essere indicate separatamente. Le persone in questione non devono tuttavia essere menzionate in modo nominativo.
La stessa procedura deve essere adottata per quanto concerne i crediti correnti concessi alle persone vicine a condizioni non in linea con gli standard di mercato.
e) Le remunerazioni agli ex membri del consiglio di amministrazione, della direzione e del comitato consultivo (eventualmente usciti dalla loro funzione durante l’anno) sono state talvolta pubblicate soltanto in forma aggregata come importo complessivo. Questa prassi è corretta sotto il profilo legale?
Le remunerazioni a favore degli ex membri del consiglio di amministrazione e del comitato consultivo devono essere pubblicate separatamente per ogni persona, indicandone in modo esplicito il nominativo e la funzione svolta.
Per contro, le remunerazioni agli ex membri della direzione devono essere pubblicate in forma aggregata come importo complessivo. Eccezione: un ex membro della direzione ha percepito l’importo più elevato tra quelli corrisposti all’interno dell’organo direttivo; in questo caso, il nome e la funzione del membro in questione devono essere pubblicate.
f) Spesso è stato pubblicato soltanto il credito erogato a favore del membro della direzione che percepisce la remunerazione più elevata. Se questa persona non usufruiva di alcun credito, veniva pubblicato soltanto l'importo complessivo di tutti i crediti in corso a favore di tutti i membri della direzione. In questo caso l’importo creditizio singolo più elevato deve comunque essere pubblicato?
L’importo creditizio più alto concesso a un membro della direzione deve essere comunque pubblicato, indipendentemente dal fatto che questa persona percepisca o meno la remunerazione più elevata. Ne deriva che il membro della direzione che usufruisce del credito maggiore non deve necessariamente coincidere con quello che riceve la remunerazione più cospicua.
g) In certi casi, viene pubblicato soltanto l’importo complessivo dei crediti correnti erogati a condizioni non in linea con gli standard di mercato a favore di ex membri del consiglio di amministrazione, della direzione o del comitato consultivo. Questa pratica è ammessa?
I crediti correnti erogati a condizioni non in linea con gli standard di mercato a favore di ex membri del consiglio di amministrazione o del comitato consultivo devono essere pubblicati su base individuale, indicando il nominativo delle persone in questione.
I crediti correnti erogati a condizioni non in linea con gli standard di mercato a favore di ex membri della direzione devono essere pubblicati in forma aggregata come importo complessivo. Eccezione: un ex membro della direzione ha ricevuto un credito erogato a condizioni diverse da quelle di mercato e di importo superiore al credito maggiore erogato a favore di un membro attuale della direzione. In questo caso, l’importo individuale credito e il nominativo dell’ex membro della direzione devono essere pubblicati.
h) Numerose società hanno aggiunto conferme negative quando
- nessuna remunerazione è stata corrisposta ad ex membri del consiglio di amministrazione, della direzione o del comitato consultivo, oppure quando nessuna remunerazione non in linea agli standard di mercato è stata corrisposta a persone vicine, e
- nessun credito in corso, erogato a condizioni non in linea con gli standard di mercato, è stato concesso ad ex membri del consiglio di amministrazione, della direzione o del comitato consultivo, nonché a persone vicine.
La pubblicazione di simili conferme negative è obbligatoria?
La divulgazione di tali conferme negative è raccomandabile, in quanto contribuiscono alla chiarezza della pubblicazione.
i) Art. 663c cpv. 3 CO
Alcune società pubblicano soltanto l’importo complessivo delle partecipazioni detenute dai membri della direzione. Questa pratica è ammessa oppure tale pubblicazione deve avvenire su base individuale per ogni membro della direzione?
Le partecipazioni e i diritti di conversione e di opzione devono essere pubblicati individualmente per ogni membro della direzione, indicando esplicitamente il nominativo del membro in questione e includendo le partecipazioni detenute dalle persone a lui vicine.
22. Come devono essere trattati gli interessi negativi?
Per quanto riguarda l'allestimento dei conti annuali e delle chiusure intermedie, gli interessi negativi derivanti da operazioni su attivi devono essere contabilizzati alla voce proventi per interessi (riduzione dei proventi) e gli interessi negativi derivanti da operazioni su passivi devono di conseguenza essere contabilizzati alla voce oneri per interessi (riduzione degli oneri). Se i rispettivi importi negativi sono significativi, il loro impatto deve essere presentato nell'allegato della chiusura annuale. E'doveroso precisare che, in base alle spiegazioni fornite dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, l'imposta preventiva deve essere calcolata in base agli interessi lordi accreditati ai clienti e che una compensazione con eventuali interessi negativi è esclusa. Le banche sono tenute ad attuare le misure necessarie al fine di rispettare queste disposizioni.
23. A chi posso rivolgermi per ulteriori domande?
accounting@finma.ch oppure tel. +41 31 327 93 42.