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Vigilanza consolidata di banche e commercianti di valori mobiliari

(12 gennaio 2011)
 
La FINMA esercita la vigilanza su più di 130 gruppi di banche e commercianti di valori mobiliari su base consolidata. Essi presentano strutture e attività commerciali eterogenee e devono soddisfare in misura diversa i requisiti regolamentari su base consolidata. Le normative contemplano numerose possibilità di eccezioni e inoltre esistono disposizioni speciali relative a singoli casi. In questo contesto, per garantire un’applicazione corretta e giuridicamente equa delle norme esistenti  sul contenuto e l’estensione della vigilanza consolidata nei singoli casi, la FINMA ha classificato in modo sistematico sia i gruppi finanziari che le norme in vigore su base consolidata (contenuto della vigilanza consolidata). Non si tratta di una nuova regolamentazione, bensì di una rappresentazione sistematica della prassi finora adottata.

La FINMA ha fornito già precedentemente alle società di audit riconosciute informazioni in merito alla sistematizzazione effettuata, poiché in relazione a singoli punti era emersa la necessità di esprimere ulteriori prese di posizione nel rapporto annuale sull’audit di vigilanza. Nella prassi ciò ha suscitato diversi interrogativi da parte dei revisori e degli istituti vigilati. Perciò, le domande e le risposte in merito sono riportate in forma anonima nelle FAQ qui di seguito.

A. GRUPPI FINANZIARI INTERESSATI 

1. Per quali tipi di gruppi finanziari valgono le seguenti FAQ e per quali invece non sono pertinenti? 

Le seguenti FAQ valgono per i gruppi di banche e di commercianti di valori mobiliari secondo l’art. 3c della Legge sulle banche (LBCR; RS 952.0) Ulteriori chiarimenti sui gruppi finanziari in questione seguono alla domanda 2

I gruppi finanziari che comprendono una direzione dei fondi o un gestore patrimoniale secondo la Legge sugli investimenti collettivi (LICol; RS 951.31), ma nessuna banca secondo la LBCR e nessun commerciante di valori mobiliari secondo la Legge sulle borse (LBVM; RS 954.1) possono essere soggetti alla vigilanza consolidata della FINMA. Questi gruppi finanziari ai sensi della LICol sono soltanto marginalmente toccati dalla presente trattazione, come i gruppi e i conglomerati assicurativi conformemente alla Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01).

2. In quali casi si ha un gruppo di banche o di commercianti di valori mobiliari secondo l’art. 3c LBCR?

Secondo l’art. 3c LBCR si ha un gruppo finanziario quando una banca o un commerciante di valori mobiliari:

a) partecipa direttamente o indirettamente con più della metà dei diritti di voto o del capitale a una o più società  operanti nel settore finanziario o nel settore immobiliari immobiliare oppure le controlla in altro modo (art. 12 dell’Ordinanza sulle banche [OBCR; RS 952.02]) oppure

b) è controllata/o da una holding operante prevalentemente nel settore finanziario (art. 11 cpv. 1 lett. b OBCR) oppure

c) forma un’unità economica con altre società operanti nel settore finanziario oppure è giuridicamente obbligata/o o di fatto costretta/o a sostenere società del gruppo operanti nel settore finanziario (art. 12 OBCR).

Il termine «conglomerato finanziario» si utilizza quando un gruppo finanziario comprende anche un’impresa di assicurazioni, la quale all’interno del gruppo è tuttavia di importanza secondaria rispetto alla banca o al commerciante di valori mobiliari. Le seguenti FAQ valgono anche per i conglomerati finanziari dominati da banche o commercianti di valori mobiliari.

Il perimetro di consolidamento di gruppi di banche o commercianti di valori mobiliari si determina secondo quanto disposto dall’art. 14 OBCR. La società di audit è tenuta a controllare segnatamente se le persone fisiche con partecipazioni qualificate in banche/commercianti di valori mobiliari e i soci con responsabilità illimitata di società di persone (es. banchieri privati) controllano altre società operanti nel settore finanziario. La società di audit prende posizione a tale riguardo una volta all’anno nel rapporto sull’audit di vigilanza, capitolo 2.8 «Rispetto delle disposizioni sulla vigilanza consolidata». 

B. CLASSIFICAZIONE SISTEMATICA DI GRUPPI FINANZIARI 

3. Come vengono suddivisi i gruppi finanziari ai fini della vigilanza consolidata?

I gruppi finanziari soggetti alla vigilanza consolidata da parte della FINMA  possono essere suddivisi, in base alla loro struttura, nel modo seguente:

a) Struttura di casa madre: al vertice del gruppo finanziario vi è una banca o un commerciante di valori mobiliari con sede in Svizzera che funge da casa madre. Quest’ultima partecipa direttamente o indirettamente alle società del gruppo con più della metà dei diritti di voto o del capitale oppure le controlla in altro modo.

b)  Struttura con holding: al vertice del gruppo finanziario vi è una società holding che non dispone dell’autorizzazione come banca o commerciante di valori mobiliari. La società holding partecipa direttamente o indirettamente con più della metà dei voti o del capitale ad almeno una banca o un commerciante di valori mobiliari con sede in Svizzera ed eventualmente ad altre società del gruppo operanti nel settore finanziario oppure le controlla in altro modo. Un gruppo finanziario può essere controllato anche da più società holding sovrapposte. Il vertice del gruppo finanziario rilevante ai fini della classificazione è costituito dalla holding di livello superiore operante nel settore finanziario. A questo proposito cfr. anche la domanda 4.

c) Struttura atipica: in questo gruppo rientrano da un lato i gruppi contrattuali e strutture simili, dall’altro i gruppi finanziari de facto. Nei gruppi contrattuali  le società del gruppo non vengono unite in un’unità economica attraverso il controllo unitario di capitale e diritti di voto, bensì attraverso un contratto. Nei gruppi finanziari de facto al vertice del gruppo vi sono una o più persone fisiche che, oltre a una banca o un commerciante di valori mobiliari con sede in Svizzera, controllano altre società operanti nel settore finanziario.

d) Sottogruppo di un gruppo finanziario straniero: questi gruppi soggetti alla vigilanza della FINMA fanno parte di un gruppo finanziario straniero o di un conglomerato finanziario straniero.

e) Sottogruppo finanziario come parte di  un gruppo finanziario svizzero: ci si trova in presenza di un sottogruppo finanziario di questo tipo quando un gruppo finanziario svizzero comprende più di una banca o di un commerciante di valori mobiliari con sede in Svizzera che a loro volta controllano una o più società del gruppo operanti nel settore finanziario. Un sottogruppo finanziario di questo tipo comprende almeno una banca o un commerciante di valori mobiliari con sede in Svizzera e può avere al proprio vertice anche una (sub)holding.

4. Le caratteristiche della vigilanza consolidata dipendono dalla struttura del gruppo?

In linea di principio, per quanto riguarda la vigilanza consolidata, le diverse strutture dei gruppi sono soggette agli stessi requisiti. Per le strutture con holding tuttavia è possibile escludere la holding dal perimetro di consolidamento ai fini della vigilanza consolidata se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni. La holding:

a) a parte la banca o il commerciante di valori mobiliari, non controlla nessun’altra società operante nel settore finanziario;

b) a parte il fatto di detenere una partecipazione nella banca o nel commerciante di valori mobiliari, non esercita attività proprie nel settore finanziario;

c) non influenza le attività della banca o del commerciante di valori mobiliari;

d) non è finanziata con capitale di terzi per una quota rilevante.

Per le holding senza vigilanza consolidata è  necessario monitorare il rispetto in permanenza delle quattro condizioni sopraccitate. La società di audit prende posizione a tale riguardo una volta all’anno nel rapporto sull’audit di vigilanza, capitolo 2.8 «Rispetto delle disposizioni sulla vigilanza consolidata».   

C. CONTENUTO DELLA VIGILANZA CONSOLIDATA  

5. Qual è il contenuto della vigilanza consolidata?

In linea di principio per un gruppo di banche o di commercianti di valori mobiliari valgono su base consolidata le stesse norme che valgono per una banca o un commerciante di valori mobiliari a livello di singolo istituto. Il contenuto della vigilanza consolidata secondo l’art. 14a OBCR stabilisce quali norme devono essere soddisfatte a livello consolidato e può essere suddiviso in elementi quantitativi e qualitativi (cfr. domande 6 e 8). Gli elementi quantitativi comprendono sempre tra l’altro l’obbligo di presentazione dei dati alla Banca nazionale svizzera (BNS) o alla società di audit.   

6. Quali elementi quantitativi devono essere soddisfatti e quali sono i relativi fondamenti giuridici?

Elementi quantitativi
a) Allestimento dei conti
Allestimento del conto di gruppo LBCR: art. 3g, art. 6 cpv. 1
OBCR: art. 14a cpv. 1 lett. h, art. 23a, art. 23b, art. 25d–25k, art. 28
Circ. FINMA 08/2 «Direttive contabili – banche»
Verifica del conto di gruppo LBCR: art. 18 cpv. 1 lett. a
OA-FINMA: art. 16
Circ. FINMA 08/41 «Questioni in materia di audit»: => Circ. CFB 05/1 «Audit», Circ. CFB 05/2 «Rapporto di audit»
Pubblicazione del conto di gruppo LBCR: art. 3g, art. 6 cpv. 4 e 6
OBCR: art. 26
Reporting prudenziale consolidato alla BNS Circ. FINMA 08/14 «Reporting prudenziale – banche»
b) Fondi propri
Rispetto delle norme sui fondi propri consolidati LBCR: art. 3g, art. 4
OBCR: art. 14a cpv. 1 lett. f
OFoP: art. 1–82
Circ. FINMA 08/20 «Rischi di mercato – banche»
Circ. FINMA 08/21 «Rischi operativi – banche»
Circ. FINMA 08/34 «Fondi propri di base – banche»
Attestato dei fondi propri consolidati alla BNS OFoP: art. 13 cpv. 2
Pubblicazione dei fondi propri consolidati Circ. FINMA 08/22 «Pubblicazione FP – banche»
c) Ripartizione dei rischi
Rispetto delle norme sulla ripartizione dei rischi consolidata LBCR: art. 3g, art. 4 cpv. 4
OBCR: art. 14a cpv. 1 lett. f
OFoP: art. 6–12, art. 83–123
Circ. FINMA 08/23 «Ripartizione dei rischi – banche»
Comunicazione dei grandi rischi alla società di audit OFoP: art. 90
Comunicazione dei 10 maggiori debitori consolidati nel rapporto di audit Circ. FINMA 08/41 «Questioni in materia di audit»: => Circ. CFB 05/2 «Rapporto di audit», appendice 4
d) Comunicazione dei rischi di tasso d’interesse consolidati alla BNS Circ. FINMA 08/6 «Rischi di tasso d’interesse – banche»

7. Questi elementi quantitativi devono essere soddisfatti in uguale misura da tutti i gruppi?

La tabella riportata alla domanda 6 mostra la variante massima. Nel singolo caso possono essere applicate diverse facilitazioni. Qui di seguito sono riportati alcuni esempi.

Gruppo finanziario che comprende esclusivamente società del gruppo non rilevanti (cfr. domande 13 e 14):
esenzione da tutti o da singoli elementi quantitativi 

Gruppo finanziario che comprende società immobiliari rilevanti (cfr. domanda 11):
consolidamento integrale delle società immobiliari ai fini dell’allestimento dei conti e per le norme sui fondi propri in base all’approccio standard svizzero (AS-CH)

Soddisfazione dei requisiti previsti dall’art. 23a cpv. 3 e 4 OBCR:
esenzione dalla pubblicazione del conto di gruppo

Gruppo finanziario dominato da un banchiere privato:
esenzione dalla pubblicazione del conto di gruppo e dalla pubblicazione FP consolidata

Gruppo finanziario dominato da un commerciante di valori mobiliari senza rischi di tasso d’interesse sostanziali al di fuori del portafoglio di negoziazione:
esenzione dalla comunicazione dei rischi di tasso d’interesse consolidati alla BNS

Sottogruppo svizzero di un gruppo finanziario straniero secondo l’art. 23a cpv. 5 OBCR:
esenzione dalla pubblicazione del conto di gruppo (se compresa nel conto di gruppo del gruppo finanziario straniero) e esenzione dalle norme relative a fondi propri e di ripartizione dei rischi (se la vigilanza consolidata viene effettuata all’estero e sussistono solo società del gruppo svizzere).

8. Quali elementi qualitativi devono essere soddisfatti e quali sono i relativi fondamenti giuridici?

Elementi qualitativi
a) Organizzazione del gruppo finanziario
Regolamento interno sulla vigilanza consolidata (obbligo di approvazione FINMA) LBCR: art. 3 cpv. 3, art. 3f cpv. 2
OBCR: art. 7 cpv. 4, art. 14a cpv. 1 lett. a
Vigilanza a livello dell’intero gruppo e controllo interno (tra l’altro revisione interna e compliance a livello del gruppo) OBCR: art. 14a lett. b
Circ. FINMA 08/24 «Vigilanza e controllo interno – banche»
Gestione dei rischi a livello dell’intero gruppo LBCR: art. 3f cpv. 2
OBCR: art. 14a lett. c
Outsourcing a livello dell’intero gruppo Circ. FINMA 08/7 «Outsourcing – banche»
Sistema di remunerazione a livello dell’intero gruppo Circ. FINMA 10/1 «Sistemi di remunerazione»
b) Irreprensibilità degli organi del gruppo finanziario LBCR: art. 3f cpv. 1
OBCR: art. 14a cpv. 1 lett. d
c) Separazione personale tra consiglio di amministrazione e direzione OBCR: art. 14a cpv. 1 lett. e
d) Disponibilità di liquidità nel gruppo finanziario LBCR: art. 4 cpv. 1 e 2
OBCR: art. 14a cpv. 1 lett. g, art. 18 cpv. 3  
e) Lotta al riciclaggio di denaro a livello dell’intero gruppo ORD-FINMA: art. 4–6
f) Ulteriori obblighi del gruppo finanziario nei confronti della FINMA
Rapporto di audit sul gruppo finanziario e sulla vigilanza consolidata Circ. FINMA 08/41 «Questioni in materia di audit»: => Circ. CFB 05/1 «Audit», Circ. CFB 05/2 «Rapporto di audit»
Approvazione degli statuti e dei regolamenti da parte della FINMA LBCR: art. 3 cpv. 3
OBVM: art. 25 cpv. 1 lett. a
Comunicazione delle attività all’estero LBCR: art. 3 cpv. 7
OBVM: art. 25 cpv. 1 lett. b
Disponibilità del gruppo finanziario a fornire informazioni LFINMA: art. 29
g) Società di audit unica per il gruppo finanziario OBCR: art. 14a cpv. 1 lett. i
OA-FINMA: art. 7

9. Questi elementi qualitativi devono essere soddisfatti in uguale misura da tutti i gruppi?

La tabella riportata alla domanda 8 mostra la variante massima. Nel singolo caso possono essere applicate diverse facilitazioni. Qui di seguito sono riportati alcuni esempi:

Il gruppo finanziario controlla esclusivamente società immobiliari (cfr. domanda 11):
esenzione dal rispetto degli elementi qualitativi

Il gruppo finanziario controlla esclusivamente società del gruppo senza rapporti di affari ai fini della LRD:
esenzione dal rispetto delle norme in materia di lotta al riciclaggio di denaro a livello dell’intero gruppo

Il gruppo finanziario è dominato da un banchiere privato:
non applicabilità del requisito di  separazione personale tra consiglio di amministrazione e direzione

Il gruppo finanziario è dominato da un commerciante di valori mobiliari:
Secondo i casi, non applicabilità del requisito di  separazione personale tra consiglio di amministrazione e direzione nonché esenzione dall'obbligo di garantire la liquidità nel gruppo

10. Sono contemplate eccezioni o facilitazioni per quanto riguarda la soddisfazione degli elementi quantitativi e/o qualitativi?

Per quanto concerne gli elementi quantitativi della vigilanza consolidata sono previste eccezioni sulla base della non rilevanza delle società del gruppo (non è necessario il consolidamento se le società del gruppo, singolarmente o nel loro complesso, non sono essenziali ai fini  della vigilanza consolidata).

In casi motivati e su richiesta la FINMA può concedere facilitazioni riguardo agli elementi qualitativi e quantitativi.

Gli elementi qualitativi della vigilanza consolidata non devono essere soddisfatti a livello dei sottogruppi di un gruppo finanziario svizzero, dal momento che devono comunque essere soddisfatti dal gruppo finanziario svizzero nel suo complesso. Per quanto concerne gli elementi quantitativi, a livello del sottogruppo di un gruppo finanziario svizzero sono previste eccezioni per quanto riguarda le norme sull’allestimento dei conti, sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi (art. 23a cpv. 5 OBCR, art. 10 OFoP).

Per i gruppi contrattuali e le strutture simili, come pure per i gruppi finanziari de facto la vigilanza consolidata viene stabilita in base al singolo caso.

11. Quali norme della vigilanza consolidata si applicano alle società immobiliari?

In linea di principio le società immobiliari non sono considerate società operanti nel settore finanziario secondo l’art. 11 OBCR finché la loro attività si limita alla detenzione e amministrazione di immobili e non viene effettuata attività di compravendita.

Tuttavia, per quanto concerne l’allestimento dei conti, le società immobiliari vengono pienamente consolidate (art. 25e cpv. 1 OBCR). Nei gruppi finanziari che calcolano i fondi propri necessari secondo l’AS-CH, esse vengono pienamente consolidate anche per quanto concerne le norme sui fondi propri (art. 6 cpv. 3 OFoP). Per i gruppi finanziari interessati, che controllano esclusivamente società immobiliari, ne consegue che la vigilanza consolidata si limita al rispetto delle norme sull’allestimento dei conti ed eventualmente di quelle sui fondi propri. Si rinuncia del tutto alla vigilanza consolidata se la società di audit dichiara che la società immobiliare, per via delle dimensioni e dell’attività esercitata, si può considerare non rilevante con riferimento a tutti gli elementi quantitativi.

12. Di che cosa bisogna tenere particolarmente conto nel caso di intermediari finanziari che appartengono a un gruppo finanziario e sono direttamente sottoposti alla vigilanza della FINMA in conformità alla Legge sul riciclaggio di denaro?

Per società facenti parte di un gruppo finanziario che, in quanto intermediari finanziari, sono direttamente sottoposte alla vigilanza della FINMA (IFDS) in conformità all’articolo 14 della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0), la FINMA può considerare di comprovare il rispetto delle norme sancite nella Legge sul riciclaggio di denaro e dell’Ordinanza sul riciclaggio di denaro della FINMA (ORD-FINMA; RS 955.033.0) nel rapporto di audit del gruppo finanziario (art. 4 cpv. 1 ORD-FINMA). Se una società facente parte di un gruppo finanziario viene venduta, questa può continuare a esercitare la sua attività di intermediario finanziario solo se dispone di una nuova autorizzazione di IFDS o è affiliata a un’organizzazione di autodisciplina. Il gruppo finanziario informa senza indugio la FINMA qualora un intermediario finanziario direttamente subordinato ad essa non faccia più parte del suo perimetro di consolidamento.

D. RILEVANZA DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

13. Quando e per quali elementi viene presa in considerazione la rilevanza delle società del gruppo? 

La questione della rilevanza delle società del gruppo viene presa in considerazione per la determinazione del contenuto della vigilanza consolidata ed esclusivamente in relazione ai quattro elementi quantitativi.

14. Quando è possibile l’esenzione dalle norme relative agli elementi quantitativi (cfr. domanda 6)?

Questo tipo di esenzione nell’ambito della vigilanza consolidata è possibile quando il gruppo finanziario comprende, a parte la banca o il commerciante di valori mobiliari, solo società non rilevanti. A questo proposito, la rilevanza deve essere valutata separatamente per ciascuno dei quattro ambiti di regolamentazione (art. 24 cpv. 2 lett. d OBCR, art. 8 cpv. 1 lett. a OFoP, Circ. FINMA 08/6 «Rischi di tasso d’interesse – banche» nm. 3). 

15. Che cosa succede se solo alcune società del gruppo non sono rilevanti?

Se solo alcune società del gruppo, ma non tutte, non sono rilevanti, le unità non rilevanti vengono esentate da tutti o da singoli elementi quantitativi. 

16. Chi valuta la rilevanza?

La rilevanza viene valutata in primo luogo dalla società di audit. Per la valutazione della rilevanza delle società del gruppo va sempre considerato anche che diverse società singolarmente non rilevanti possono nel loro complesso superare la soglia di rilevanza.  

E. DOMANDE

17. A chi posso rivolgermi per eventuali domande?

banks@finma.ch oppure tel. +41 31 327 93 00