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Margine di fondi propri e pianificazione del capitale - banche

Circolare FINMA 2011/2 "Margine di fondi propri e pianificazione del capitale - banche"

(29 giugno 2011)

1. Quali sono i requisiti in termini di qualità del capitale imposti al margine di capitale previsto dal nm. 11 ai sensi dell’art. 34 dell’Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03)? Devono essere già soddisfatte le disposizioni future secondo Basilea 3?

Il nm. 12 prevede un parallelo con la qualità di capitale del pilastro I (almeno il 50% di capitale "tier 1" e il 50% di capitale "tier 2"). Tale regolamentazione è valida fino al 1° gennaio 2013. La qualità dei fondi propri richiesta a decorrere da tale data per la computabilità nel margine di capitale e i tempi di transizione saranno influenzati dal recepimento delle prescrizioni di Basilea 3. I nm. 11 e segg. della circolare saranno adattati al momento dell’entrata in vigore della OFoP rivista il 1° gennaio 2013. In considerazione della funzione del margine di capitale di compensare le perdite in caso di crisi a livello di capitale proprio, saranno probabilmente innalzati i requisiti relativi alla capacità di assorbire le perdite dei fondi propri che lo compongono.

2. Quali sono i requisiti regolamentari che devono essere soddisfatti entro il 1° gennaio 2013 affinché il capitale "tier 2" (capitale complementare) possa essere compreso nel margine di fondi propri?

Tutti gli strumenti di capitale emessi dopo il 12 settembre 2010 devono soddisfare i criteri del punto 58 del documento di Basilea 3 ("Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari", http://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf). Se un istituto intende computare a lungo termine nel capitale regolamentare uno strumento (di tipo "tier 1" o "tier 2") emesso dopo gennaio 2011 dovrebbe integrare una clausola di risamento (clausola point of non viability, PON) che preveda, in caso di minaccia di insolvenza, o una remissione del debito o una conversione in capitale proprio (comunicato stampa del Comitato di Basilea del 13 gennaio 2011 "Minimum requirements to ensure loss absorbency at the point of non-viability", http://www.bis.org/press/p110113.pdf). Gli strumenti di capitale che non prevedono tale clausola rimangono interamente computabili negli anni 2011 e 2012. Tuttavia a partire dal 1° gennaio 2013 la computabilità di tale strumento viene limitata al 90% dell’importo nominale, per essere ridotta in seguito ogni anno del 10%.

3. Come è disciplinato il rapporto tra il meccanismo di esclusione (phase-out) degli strumenti "tier 2" e l’ammortamento secondo l’art. 27 OFoP?

Indipendentemente dalla disposizione sul phase-out degli strumenti "tier 2" privi di clausola PON, nel corso degli ultimi cinque anni prima del rimborso questi ultimi sono computati come fondi propri complementari inferiori secondo l’art. 27 cpv. 2 OFoP dopo una deduzione cumulativa del 20% del valore nominale iniziale. Essi non sono presi in considerazione nell’ultimo anno precedente il rimborso. In funzione della configurazione delle durate, uno strumento "tier 2" è influenzato maggiormente, a seconda dei momenti, da un phase-out o da un ammortamento. Vi è da chiedersi se phase-out e ammortamento vengono applicati cumulativamente. Un’accumulazione delle due limitazioni, nel caso in cui uno strumento soggetto ad ammortamento negli ultimi cinque anni della sua durata fosse sottoposto oltre all’ammortamento (in un primo momento) anche a un’ulteriore riduzione dovuta a un phase-out (in un secondo momento), non è necessaria dal punto di vista regolamentare. A seconda della durata del titolo la sua computabilità sarà maggiormente limitata dal phase-out o dall’ammortamento. La FINMA si baserà sull’effetto più significativo.

4. In base a quali dati e con quale frequenza la FINMA verifica i criteri per l’attribuzione di un istituto o di un gruppo a una categoria o per il cambiamento di categoria di questi ultimi?

La FINMA verifica i criteri della categorizzazione degli istituti così come l’attribuzione di un istituto (o di un gruppo) a una specifica categoria di vigilanza una volta all’anno sulla base dei rapporti prudenziali e dell’attestato dei fondi propri.

5. Come si definisce la quota di capitale secondo il nm. 20 e come è calcolata?

La quota di capitale si definisce in primo luogo come il rapporto tra i fondi propri netti computabili e le posizioni ponderate per il rischio alle quali si aggiungono i fondi propri a fronte dei rischi di mercato e operativo e delle posizioni legate a transazioni non ancora effettuate, moltiplicati per 12,5 per convertirli in attivi equivalenti. Inoltre, prima del calcolo della quota, dai fondi propri computabili deve essere dedotto il capitale proprio liberamente disponibile a fronte dei grandi rischi (art. 88 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OFoP) e delle partecipazioni (art. 12 lett. c OFoP), analogamente alla determinazione del tasso di copertura dei fondi propri 2.

6. Cosa succede se un istituto soddisfa due dei criteri definiti nel nm. 15 e nell’allegato?

La categorizzazione basata sul rischio definita nella circolare si basa su delimitazioni chiare. L’attribuzione di un istituto a una categoria più elevata è possibile solo quando sono soddisfatti almeno tre dei criteri definiti.

7. La società madre deve calcolare la somma dei depositi privilegiati detenuti dalle banche del gruppo?

Le società madri, con o senza licenza bancaria, non devono presentare su base consolidata i depositi privilegiati delle partecipazioni bancarie. Per la categorizzazione dei gruppi finanziari vengono pertanto sommati i depositi privilegiati delle partecipazioni bancarie consolidate.

8. In che caso si applica il nm. 16 nel quale si stabilisce che, se il singolo istituto e il gruppo finanziario d’appartenenza non possono essere assegnati alla medesima categoria, si considera determinante l’obiettivo di fondi propri più elevato?

Questo principio riguarda i casi in cui un singolo istituto assume il ruolo di società madre. Esso non concerne le altre banche o gli altri commercianti di valori mobiliari del gruppo. In questi casi rimane determinante l’obiettivo di fondi propri risultante dalla categoria del singolo istituto. Gli istituti che sono integrati in una struttura holding o in un gruppo contrattuale devono soddisfare almeno i requisiti patrimoniali relativi alla loro categoria, considerando che a livello di gruppo finanziario deve essere raggiunto l’obiettivo di fondi propri determinato su base consolidata. La FINMA si riserva tuttavia il diritto di richiedere il rispetto di una quota di capitale più elevata per determinati singoli istituti, soprattutto quando questi assumono all’interno del gruppo una posizione comparabile a una società madre.

9. Il margine di capitale forfettario deve essere menzionato nell’attestato dei fondi propri alla voce "Fondi propri supplementari (pilastro 2, art. 34 OFoP)"?

No, sotto questa voce devono essere menzionati i fondi supplementari richiesti a livello di singolo istituto. Conformemente alla pratica attuale, la copertura forfettaria non deve essere indicata.

10. Le misure concordate precedentemente tra un istituto e la FINMA nel quadro della pianificazione del capitale o le decisioni dell’Autorità di vigilanza rimangono valide dopo l’entrata in vigore della circolare?

Le misure concordate prima del 1° luglio 2011 tra un istituto e la FINMA nel quadro della pianificazione del capitale o le decisioni emanate dalla FINMA rimangono valide nella loro integralità.

11. A chi posso rivolgermi per ulteriori domande?

banks@finma.ch oppure tel. 031 327 93 00