(Aggiornato al 1° aprile 2009)
1. Quali attività finanziarie sono soggette ad autorizzazione?
In linea di massima sono soggette ad autorizzazione l’accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale e la relativa amministrazione in nome proprio. Qualsiasi attività che riguardi più di 20 clienti è considerata un’attività a titolo professionale, tuttavia in determinati casi questa condizione può essere soddisfatta già con un numero di clienti inferiore a 20. Di norma la Legge sulle banche (LBCR; RS 952.0) vieta l’accettazione di depositi del pubblico tranne se si tratta di un prestito obbligazionario o di un’eccezione prevista dall’Ordinanza sulle banche (OBCR; RS 952.02). Vi è attività bancaria quando i depositi accettati sono impiegati per il finanziamento di terzi. Le banche sono altresì autorizzate ad accettare depositi ai fini della negoziazione di valute.
La Legge sulle borse (LBVM; RS 954.1) prevede un obbligo di autorizzazione per le borse, le istituzioni analoghe alle borse e per diverse forme del commercio di valori mobiliari quali il commercio di valori mobiliari in nome proprio per conto di clienti, qualora il commerciante di valori mobiliari detenga personalmente o presso terzi conti o depositi per tali clienti (commercianti che operano per conto di clienti). Nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale è soggetta ad autorizzazione l’accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale ai fini dell’investimento comune di capitali amministrato da terzi.
Ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi (LICol; RS 951.31) e con riserva delle eccezioni all’obbligo di autorizzazione contemplate all’art. 8 dell’Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol; RS 951.311), chiunque gestisce o custodisce investimenti collettivi di capitale necessita dell’autorizzazione della FINMA. Devono richiedere l’autorizzazione le direzioni dei fondi, le SICAV (società di investimento a capitale variabile), le SICAF (società di investimento a capitale fisso), le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le banche depositarie, i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri, i distributori e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri. I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri possono richiedere l’assoggettamento alla FINMA.
Sono inoltre soggetti all’obbligo di approvazione da parte della FINMA i seguenti documenti relativi a investimenti collettivi di capitale: il contratto del fondo di investimento contrattuale, gli statuti e i regolamenti delle SICAV e delle SICAF così come i contratti di società delle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale. I documenti relativi a investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell’approvazione non appena questi ultimi vengono distribuiti pubblicamente in Svizzera o dalla Svizzera. Qualora tali attività siano svolte tramite Internet, in determinati casi sono applicate condizioni particolari.
Le imprese di assicurazione che esercitano l’attività assicurativa diretta (danni e vita) o riassicurativa sono soggette all’obbligo di autorizzazione ai sensi della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01). Necessitano altresì dell’autorizzazione della FINMA le assicurazioni malattie private, ossia le assicurazioni complementari rette dalla Legge sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1). Le persone che offrono o stipulano contratti d’assicurazione nell’interesse di imprese di assicurazione o di altre persone devono farsi registrare presso la FINMA quali intermediari assicurativi nella misura in cui non siano vincolate giuridicamente o di fatto a un’impresa di assicurazione. Gli intermediari assicurativi vincolati hanno il diritto di farsi iscrivere nel registro.
Tutti gli altri prestatori di servizi finanziari (quali ad es. gestori patrimoniali indipendenti, commercianti di metalli preziosi e materie prime, società di leasing, di factoring e altre società di finanziamento) che accettano o conservano a titolo professionale valori mobiliari di terzi o aiutano questi ultimi a collocare o trasferire tali valori, sono sottoposti a vigilanza nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro . In linea di principio essi possono decidere se affiliarsi a un organismo di autodisciplina (OAD) o sottoporsi alla vigilanza della FINMA.
2. Quali sono gli interventi della FINMA nei confronti degli istituti non autorizzati?
Nei confronti delle società e delle persone che esercitano un’attività sottoposta ad autorizzazione senza disporre della stessa, la FINMA impone l’adozione di provvedimenti idonei adeguati ai singoli casi. Le misure adottate al fine di ripristinare la situazione conforme possono portare fino alla liquidazione dell’istituto.
La FINMA pubblica un elenco di società e persone non autorizzate la cui attività potrebbe invece necessitare di un’autorizzazione. L’integrazione di tali nominativi nell’elenco non significa necessariamente che la loro attività sia svolta illegalmente, ma ha l’obiettivo di far presente a investitori e altri operatori del mercato che le aziende indicate non dispongono di un’autorizzazione della FINMA.
3. A chi posso rivolgermi per eventuali domande?
info@finma.ch oppure tel. +41 31 327 91 00