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Gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale

Qualunque gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale svizzeri, con sede in Svizzera, ha l'obbligo di ottenere preventivamente un'autorizzazione da parte della FINMA (Art. 13 cpv. 2 lett. f LICol). Chiunque eserciti senza la necessaria autorizzazione è punibile ai sensi dell'art. 44 LFINMA e la FINMA può disporre nei suoi confronti lo scioglimento (art. 135 LICol).

I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 119 segg. LICol) possono chiedere un'autorizzazione, se hanno la sede o il domicilio in Svizzera, sottostanno a una vigilanza in virtù della legislazione estera e gli investimenti collettivi di capitale esteri che gestiscono sottostanno a una vigilanza equivalente a quella svizzera (art. 13 cpv. 4 LICol).

Nell'istanza di autorizzazione deve essere dimostrato che il futuro titolare dell'autorizzazione adempie, o adempierà subito dopo l'autorizzazione, a tutte le condizioni di autorizzazione della normativa sugli investimenti collettivi di capitale e contro il riciclaggio di denaro.

I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale sono obbligati a rispettare modo permanente le circostanze sui quali poggia l'autorizzazione. Se mutano le circostanze su cui poggia l'autorizzazione, per continuare l'attività è necessario ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA (art. 16 LICol).

Nell'istanza di autorizzazione dei mutamenti di un gestore patrimoniale di investimenti collettivi autorizzato sono da descrivere in modo dettagliato la natura e i motivi di tali mutamenti, allegando i documenti del caso.

Inviate l'istanza di autorizzazione di gestori patrimoniali di investimenti collettivi o l'istanza di autorizzazione dei mutamenti correlata con gli allegati del caso al seguente indirizzo:

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Divisione Mercati
Dipartimento Asset Management
Einsteinstrasse 2
3003 Berna

Ogni istanza deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera e deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso in cui l'istanza è presentata da un rappresentante legale del richiedente, questa come la rispettiva dichiarazione devono essere sottoscritte e accompagnate da una procura (in copia).

La FINMA inizia l'istruttoria dell’istanza appena quest'ultima è formalmente completa. Ciò non esclude che il richiedente presenti dati supplementari oppure che la FINMA richieda informazioni e documenti aggiuntivi.

Di seguito la FINMA mette a disposizione diversi modelli che facilitano la presentazione dell'istanza. In  particolare, tra questi si annoverano un'istanza di autorizzazione di gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, un'istanza modello riguardante il mutamento delle circostanze su cui poggia l'autorizzazione com'anche le dichiarazioni standard A1 ad A4 e B1 a B3.


Istanze modello e dichiarazioni standard

Istanza di autorizzazione come gestore di investimenti collettivi di capitale (Asset Manager) ai sensi della legge sugli investimenti collettivi

Istanza d'autorizzazione dei mutamenti nei gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale (Asset Manager)
    

Dichiarazione riguardante i detentori di partecipazioni qualificate
Allegato


Dichiarazione dei detentori di partecipazioni qualificate (Partecipazione diretta)

Dichiarazione dei detentori di partecipazioni qualificate (Partecipazione indiretta)

Dichiarazione (B1) riguardante le procedure pendenti o terminate

Dichiarazione (B2) riguardante le partecipazioni qualificate

Dichiarazione (B3) riguardante altri mandati


Comunicazioni FINMA

N. Data Tema
42 29.11.2012 Mercati
  

36

23.03.2012

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20.02.2012

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23.01.2012

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