Il sistema svizzero di vigilanza delle borse e dei mercati si basa sul principio dell’autodisciplina. L’alta vigilanza delle borse e dei mercati è stata affidata alla FINMA.
A partire dal 1° febbraio 1997, con la Legge sulle borse e l’Ordinanza sulle borse la vigilanza delle borse e dei mercati è stata unificata a livello federale e sia le borse che i commercianti di valori mobiliari sono stati sottoposti alla vigilanza e all’obbligo di autorizzazione. L’obiettivo della legislazione sulle borse è, da una parte, ottenere trasparenza e parità di trattamento per gli investitori e, dall’altra, creare i presupposti per mercati dei valori efficienti.
In quanto legge programmatica, la legge sulle borse è stata concepita per essere molto flessibile. In diversi ambiti le funzioni di vigilanza sono delegate a organismi di autodisciplina. Le borse autorizzate, infatti, espletano ampie funzioni di autorizzazione e sorveglianza. La regolamentazione distingue tra borse nazionali ed estere. Possono inoltre essere sottoposte alla vigilanza strutture simili a borse.
Una borsa svizzera necessita dell’autorizzazione di esercizio della FINMA (guida pratica - in francese). Le borse devono disporre di un’organizzazione operativa, amministrativa e di sorveglianza adeguata. I regolamenti necessari devono essere sottoposti all’approvazione della FINMA. Insieme agli organismi di sorveglianza delle borse la FINMA si adopera per scoprire eventuali abusi di mercato (ad es. insider trading, manipolazioni del mercato) e analizzare i relativi elementi di sospetto (vigilanza dei mercati).
Le borse estere che non hanno una sede in Svizzera devono essere riconosciute dalla FINMA prima di poter ammettere alle negoziazioni i commercianti di valori mobiliari svizzeri. Analogamente, gli operatori di borsa esteri necessitano dell’autorizzazione della FINMA per accedere a una borsa svizzera (guida pratica - in francese).