(Aggiornato al 1° ottobre 2009)
1. Che cosa s’intende per gestione patrimoniale?
Per gestione patrimoniale s’intende il mandato conferito da un cliente a un gestore patrimoniale di investire a proprio giudizio il patrimonio da questi affidatogli nel quadro di condizioni accordate. Sulla base di tale mandato al gestore viene rilasciata una procura che lo autorizza a vendere e acquistare titoli e altri strumenti, da lui selezionati, in nome e per conto del cliente. Quest’ultimo non è direttamente coinvolto né nella formulazione delle decisioni di investimento concrete né nella loro attuazione. Tuttavia, la sua situazione e le sue esigenze vengono esaminate in modo approfondito prima del conferimento del mandato e il patrimonio viene investito in modo conforme alle condizioni risultanti da tale disanima. Una presentazione esaustiva dell’attività di gestione patrimoniale è contenuta nel rapporto della Commissione federale delle banche sui sistemi di incentivo e conflitti di interesse nella distribuzione di prodotti finanziari dell’agosto 2008 (in tedesco o francese, di cui è disponibile un riassunto in italiano). In tale rapporto è altresì contenuta una lista di domande che i clienti dovrebbero porsi o porre al loro gestore patrimoniale (o consulente; riguardo n. 4).
2. È necessaria un’autorizzazione per esercitare l’attività di gestione patrimoniale?
La gestione patrimoniale come tale – ossia il semplice fatto di operare in nome e per conto del cliente in virtù di una procura – non è soggetta ad autorizzazione in Svizzera. I gestori patrimoniali "indipendenti" necessitano invece di un’autorizzazione secondo la legge sul riciclaggio di denaro (LRD; SR 955.0) o devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto e conforme alle disposizioni in materia di riciclaggio di denaro.
La situazione è diversa per quanto riguarda la tenuta di conti e depositi, ossia l’accettazione di fondi, la custodia di titoli, ecc., che è un’attività riservata a banche e commercianti di valori mobiliari, i quali devono essere autorizzati e vigilati dalla FINMA. L’autorizzazione è necessaria anche per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri, che sono incaricati ad esempio dalla direzione di un fondo di gestire un investimento collettivo. L’assoggettamento è invece facoltativo se la gestione riguarda unicamente investimenti collettivi di capitale esteri.
3. Quali regole si applicano ai gestori patrimoniali?
Le banche, i commercianti di valori mobiliari e i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale vigilati dalla FINMA devono osservare costantemente i requisiti imposti dalla legge per l’ottenimento di un’autorizzazione e sono inoltre soggetti a specifiche norme di comportamento a seconda del settore di attività. Tali norme sono in particolare previste nell’art. 11 della legge sulle borse (LBVM; RS 954.1), così come negli art. 20 e segg. della legge sugli investimenti collettivi (LICol; RS 951.31) e negli art. 31 e segg. dell’ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol; RS 951.311). Sono inoltre vincolanti le regole di autodisciplina riconosciute dalla FINMA come standard minimi, il cui rispetto viene controllato dalle società di audit. Fra tali regole figurano soprattutto le "Direttive concernenti il mandato di gestione patrimoniale" dell’Associazione dei banchieri e le "Regole di condotta per commercianti di valori mobiliari" della stessa istituzione, nonché le "Regole di condotta per l’industria svizzera dei fondi" e le "Regole di condotta per gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale" della Swiss Funds Association.
I gestori patrimoniali "indipendenti" – titolo professionale non tutelato – non sono soggetti a nessuna norma di comportamento contenuta nella legislazione sulla vigilanza. La loro attività sottostà di principio alle disposizioni del diritto civile. La FINMA, tuttavia, in virtù dell’art. 6 cpv. 2 OICol, ha riconosciuto le norme di comportamento di determinate organizzazioni settoriali, che sono elencate qui di seguito:
- "Code de déontologie relatif à l'exercice de la profession de gérant de fortune indépendant" della Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF);
- "Codice deontologico svizzero per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni" dell'Associazione svizzera di gestori di patrimoni (ASG);
- "Norme di comportamento nell'ambito della gestione patrimoniale (NCGP)" dell'Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT);
- "Règlement relatif aux règles-cadres pour la gestion de fortune" dell’OAR-G Organisme d'autorégulation fondé par le GSCGI et GPCGFG;
- "Règles d’Ethique Professionnelle" dell’Associazione Svizzera dei Consulenti Finanziari Indipendenti (ASCFI);
- "Standesregeln" del PolyReg Allg. Selbstregulierungs-Verein;
- "Verhaltensregeln in Sachen Ausübung der Vermögensverwaltung" del VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen.
La responsabilità di decidere quali istituti sono tenuti a sottoporsi a tali regolamenti, così come l’attuazione degli stessi e i controlli spettano alle singole organizzazioni settoriali. La maggior parte dei gestori patrimoniali "indipendenti" ha dovuto sottoporsi entro il 30 settembre 2009 a un regolamento riconosciuto come standard minimo dalla FINMA al fine di soddisfare determinati requisiti imposti dalla legislazione in materia di investimenti collettivi di capitale.
4. Dove posso trovare ulteriori informazioni?
La FINMA tiene un elenco degli istituti autorizzati.
Le organizzazioni settoriali suddette possono fornire informazioni sui gestori patrimoniali "indipendenti" a loro affiliati, sui regolamenti che essi devono osservare e sul rispetto di tali regolamenti.
5. A chi posso rivolgermi per eventuali domande?
questions@finma.ch oppure tel. +41 31 327 91 00